Credito imposta pubblicità. Stop dell’Agenzia delle entrate per le spese per investimenti pubblicitari per la fruizione di servizi resi da terzi

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In relazione al credito d’imposta sulla pubblicità, l’agenzia delle Entrate con un recente interpello (allegato) ha fornito la propria interpretazione in relazione all’ammissibilità a contributo dei servizi forniti da un intermediario per la pubblicazione su giornali e emittenti televisivi di inserzioni pubblicitarie.

L’istante è una agenzia di pubblicità che ha chiesto se ai sensi dell’articolo 57 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 le prestazioni da questa fatturate per l’acquisto di spazi pubblicitari da rivendere ai propri clienti, fornendo servizi ancillari e complementari possono essere oggetto del credito d’imposta. Chiaramente il riferimento è a spazi pubblicitari acquistati su giornali e periodici, anche digitali, e su emittenti televisive in possesso degli altri requisiti previsti dalla normativa corrente, tra cui la registrazione della testata e l’iscrizione al Roc.

L’agenzia delle entrate ha ritenuto che alla luce della disciplina vigente non possono considerarsi agevolabili le spese per investimenti in campagne pubblicitarie operate indirettamente mediante la fruizione di servizi resi da terzi.

Credito imposta pubblicità – Interpello 12 agosto 2021 n. 421

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