Editoria

Cos’è e come funziona la golden power per le imprese editoriali

L’articolo 25 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito dalla legge 20 maggio 2022, ha ridefinito i poteri speciali dello Stato nei settori ritenuti strategici per lo Stato italiano ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

In particolare, il Governo italiano ha il potere di difendere le aziende italiane che operano nei settori ritenuti strategici da scalate ostili.

Il settore dell’editoria è incluso nell’ambito di quelli strategici a seguito dell’estensione apportata alla normativa in materia dal Regolamento 2019/452/UE, lettera e) che fa un esplicito riferimento alla libertà e al pluralismo del media.

In pratica, a seguito dell’entrata in vigore del succitato articolo 25 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, vanno notificati entro dieci giorni e, comunque, prima di dare attuazione agli stessi tutte le delibere e le operazioni che comportano: a) modifiche della titolarità, del controllo della disponibilità degli attivi o della destinazione; b) le delibere dell’assemblea e dell’organo amministrativo aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società; c) le delibere aventi ad oggetto il trasferimento della sede legale; d) le delibere aventi ad oggetto la modifica dell’oggetto sociale; e) le delibere avanti ad oggetto lo scioglimento della società; f) le delibere aventi ad oggetto la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell’articolo 2351 del codice civile ovvero introdotte ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474; g) il trasferimento dell’azienda o di rami di essi in cui siano comprese dette attività o l’assegnazione delle stesse a titolo di garanzia; h) le delibera dell’assemblea o degli organi amministrativi aventi ad oggetto il trasferimento di aziende controllate che esercitino dette attività.

La notifica deve essere corredata di una esaustiva informativa sulle ragioni e sugli effetti della delibera, in modo da consentire al Governo l’esercizio dell’eventuale potere di veto che può essere espresso entro 45 giorni dalla data di notifica. Fino al decorso di tale termine è sospesa l’efficacia della delibera, dell’atto o dell’operazione rilevante.

La regolamentazione di dettaglio viene rimandata a decreti attuativi ancora non pubblicati.

Luca Esposito

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