Funzionalità dei programmi e linguaggio di programmazione non sono protetti da diritto d’autore. Così ha stabilito la Corte di Giustizia Ue. L’avvocato generale Yves Bot ha, infatti, spiegato che il codice sorgente di un programma può essere riprodotto, a determinate condizioni, per garantire la sua interoperabilità con un altro programma. Yves Bot ha ricordato che la protezione conferita dalla direttiva 91/50/CEE al diritto d’autore si applica ad ogni forma di espressione di un programma per elaboratore ma non alle idee e ai principi che sono alla base di un qualsivoglia elemento di un programma.
Per funzionalità di un programma, per l’avvocato generale, si intende il complesso di possibilità offerte da un sistema informatico. In altri termini il servizio che da esso si attende l’utilizzatore. Partendo da tale premessa, le funzionalità di un programma per elaboratore non sono soggette, in quanto tali, al diritto d’autore perché sono dettate da uno scopo preciso e limitato. Al riguardo esse sono simili alle idee. È questa la ragione per la quale possono esistere diversi programmi per elaboratore che offrono le medesime funzionalità.
Ammettere che le funzionalità di un programma per elaboratore sono protette dal copyright equivale ad offrire la possibilità di monopolizzare le idee, a scapito del progresso tecnico e dello sviluppo industriale.
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