Nei capitoli precedenti abbiamo affrontato vari temi connessi alle cooperative giornalistiche: Le finalità e la natura, il funzionamento, lo statuto, il ruolo dei soci, gli organi sociali e la cooperativa come strumento di soluzione delle crisi.
Come più volte detto, la cooperativa giornalistica è innanzitutto una società cooperativa. Accanto alle disposizioni speciali previste dalla normativa sull’editoria, trovano quindi applicazione le regole generali contenute nel Codice civile e nella legislazione in materia di cooperazione.
Tra queste assumono particolare rilievo la disciplina della mutualità prevalente e quella relativa alla vigilanza sulle società cooperative.
Non si tratta di regole specifiche delle imprese editoriali. È, tuttavia, necessario richiamarle perché la qualifica di cooperativa giornalistica non determina la nascita di un modello societario autonomo: l’impresa rimane soggetta alla disciplina generale delle cooperative, sulla quale si innestano i requisiti ulteriori previsti dalla legislazione sull’editoria.
La mutualità prevalente
Il Codice civile distingue le cooperative a mutualità prevalente dalle altre società cooperative.
Ai sensi dell’articolo 2512 del Codice civile sono cooperative a mutualità prevalente quelle che, a seconda del tipo di scambio mutualistico, svolgono la propria attività prevalentemente in favore dei soci, si avvalgono prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci oppure degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.
Per una cooperativa giornalistica costituita essenzialmente come cooperativa di lavoro, assume normalmente rilievo il secondo criterio: quello relativo alla prevalenza del lavoro prestato dai soci.
Non è quindi sufficiente che la maggioranza dei soci sia costituita da lavoratori della cooperativa. La prevalenza deve essere verificata sulla base dei parametri economici stabiliti dal Codice civile.
L’articolo 2513 del Codice civile prevede, per le cooperative che si avvalgono prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, che il costo del lavoro dei soci sia superiore al cinquanta per cento del costo complessivo del lavoro considerato secondo i criteri indicati dalla stessa disposizione.
Il principio può essere rappresentato con un esempio molto semplice.
Se nell’esercizio il costo complessivo del lavoro rilevante ai fini della verifica è pari a 300 mila euro e il costo riferibile ai soci lavoratori è pari a 180 mila euro, il rapporto è pari al 60 per cento. Il requisito della prevalenza risulta, quindi, rispettato.
Se, invece, il costo del lavoro dei soci fosse pari a 140 mila euro, il rapporto sarebbe inferiore al 50 per cento e la cooperativa non potrebbe attestare la prevalenza sulla base di tale parametro.
È importante non confondere questo requisito con quelli relativi alla composizione della compagine sociale previsti dalla disciplina speciale delle cooperative giornalistiche. Sono verifiche differenti, fondate su norme e parametri differenti.
Una cooperativa potrebbe quindi rispettare le percentuali richieste dalla legislazione sull’editoria relativamente alla presenza di giornalisti e degli altri lavoratori nella compagine sociale e, contemporaneamente, trovarsi in difficoltà nella verifica della mutualità prevalente prevista dal Codice civile.
La prevalenza deve essere verificata ogni anno e non costituisce una qualifica acquisita definitivamente al momento della costituzione.
La verifica deve essere effettuata sulla base dei dati relativi a ciascun esercizio.
Gli amministratori e i sindaci, quando presenti, devono documentare nella nota integrativa al bilancio la condizione di prevalenza evidenziando contabilmente i parametri previsti dall’articolo 2513 del Codice civile.
L’assunzione di personale non socio, la cessazione del rapporto di lavoro di alcuni soci, l’ingresso di nuovi lavoratori oppure una diversa organizzazione produttiva possono modificare il rapporto tra lavoro dei soci e lavoro complessivamente utilizzato dalla cooperativa.
Per questo motivo la prevalenza dovrebbe essere verificata non soltanto in occasione della predisposizione del bilancio, quando ormai l’esercizio si è concluso, ma anche nel corso dell’anno quando vengono effettuate operazioni che possono modificarne significativamente i parametri.
Le clausole statutarie della mutualità prevalente
La prevalenza dell’attività mutualistica rappresenta soltanto uno degli elementi necessari.
L’articolo 2514 del codice civile richiede infatti alle cooperative a mutualità prevalente di inserire nello statuto specifiche limitazioni relative alla distribuzione dei dividendi, alla remunerazione degli strumenti finanziari, alla distribuzione delle riserve tra i soci e alla devoluzione del patrimonio sociale in caso di scioglimento.
A nostro avviso, atteso il divieto assoluto di distribuzione degli utili previsto negli statuti delle cooperative giornalistiche nel rispetto dell’articolo 4 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, le relative clausole statutarie, in quanto più rigorose, assorbono le limitazioni previste dall’articolo 2514 del codice civile in materia di dividendi, remunerazione degli strumenti finanziari e distribuzione delle riserve. Resta naturalmente ferma la specifica previsione relativa alla devoluzione del patrimonio sociale in caso di scioglimento. Sotto questo profilo segnaliamo solo che negli statuti che proponiamo prevediamo sempre la devoluzione integrale del patrimonio in caso di scioglimento in conseguenza del divieto di distribuzione degli utili.
Qui è sufficiente ricordare che mutualità sostanziale e clausole statutarie devono procedere insieme: non basta inserire nello statuto le clausole previste dall’articolo 2514 se, nella gestione concreta, non vengono rispettati i parametri di prevalenza previsti dagli articoli 2512 e 2513 del codice civile.
La vigilanza sulle società cooperative
Proprio la particolare funzione riconosciuta dall’ordinamento alla cooperazione giustifica l’esistenza di un sistema di vigilanza specifico.
La materia è disciplinata principalmente dal decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, che regola la vigilanza sugli enti cooperativi.
Anche sotto questo profilo non esiste una vigilanza specificamente prevista per le cooperative giornalistiche. Queste ultime sono soggette ai controlli previsti per le società cooperative in generale.
Uno degli strumenti fondamentali è la revisione cooperativa, attraverso la quale viene verificata, tra l’altro, la natura mutualistica dell’ente e l’effettività della base sociale, nonché il rispetto delle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari che disciplinano la cooperativa.
La revisione assume quindi una funzione diversa dal controllo ordinariamente esercitato sul bilancio.
Per le cooperative aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute, la revisione è effettuata dalle associazioni stesse; per le cooperative non aderenti, la vigilanza compete al Ministero delle imprese e del made in Italy.
La revisione cooperativa disciplinata dal decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 è una forma di vigilanza propria del sistema cooperativo.
La revisione legale dei conti, che abbiamo già incontrato nel capitolo dedicato agli organi della cooperativa giornalistica, riguarda invece il controllo sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica nel bilancio secondo la disciplina prevista dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Una cooperativa può quindi essere contemporaneamente interessata da entrambe le attività, che hanno finalità, presupposti e discipline differenti.
Si segnala che talvolta in sede di revisione cooperativistica possono essere contestati alcuni articoli dello statuto in quanto i revisori ignorano la specificità delle norme in materia di cooperative giornalistiche. In questi casi consigliamo sempre di approfondire i rilievi in quanto la modifica dello statuto potrebbe determinare la perdita della qualifica di cooperativa giornalistica e, di conseguenza, l’accesso ai contributi previsti dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
Perché queste regole interessano la cooperativa giornalistica
Mutualità prevalente e vigilanza cooperativa appartengono alla disciplina generale delle società cooperative. Avrebbero quindi potuto essere semplicemente rinviate ad una qualsiasi trattazione generale della materia.
È, tuttavia, importante richiamarle in una guida dedicata alle cooperative giornalistiche perché la normativa speciale sull’editoria si sovrappone, ma non sostituisce, alla disciplina cooperativistica.
La società deve quindi essere osservata contemporaneamente sotto due profili.
Da una parte deve rispettare le regole previste dal codice civile e dalla legislazione generale sulle cooperative; dall’altra deve possedere e conservare gli specifici requisiti richiesti dalla normativa sull’editoria per essere qualificata come cooperativa giornalistica.
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