Contributi tv locali, le principali novità del DPR approvato in Consiglio dei Ministri

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Il provvedimento stabilisce i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell’informazione, il sostegno dell’occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l’incentivazione dell’uso di tecnologie innovative. Con esso s’intendono introdurre, pertanto, nuovi criteri di riparto dei benefici economici volti a premiare i soggetti che investono nell’attività editoriale di qualità, anche mediante l’impiego di dipendenti e giornalisti qualificati e l’utilizzo di tecnologie innovative. In particolare, il decreto prevede una graduatoria unica a livello nazionale, l’individuazione nel Ministero dello sviluppo economico dell’amministrazione responsabile della graduatoria finale e l’introduzione di alcune semplificazioni, quali la dematerializzazione dei documenti e l’informatizzazione dell’iter procedurale. Vengono confermati i criteri percentuali di ripartizione annua delle risorse finanziarie disponibili nella misura dell’85 per cento per i contributi spettanti alle tv locali (di cui il 4 per cento viene riservato alle emittenti comunitarie) e del 15 per cento per quelli spettanti alle radio locali (di cui il 25 per cento viene riservato alle emittenti comunitarie).
Le emittenti televisive locali, per poter accedere al sostegno, devono possedere requisiti in termini di numero di dipendenti e giornalisti a tempo determinato ed indeterminato effettivamente applicati all’attività (almeno 18 dipendenti, di cui almeno 5 giornalisti per un territorio con più di 4,5 milioni di abitanti; almeno 16 dipendenti di cui almeno 4 giornalisti per un territorio tra 1,5 e 4,5 milioni di abitanti; almeno 12 dipendenti, di cui almeno 3 giornalisti, per un territorio tra 500mila e 1,5 milioni di abitanti; almeno 8 dipendenti, di cui almeno 2 giornalisti per un territorio fino a 500mila abitanti) – in sede di prima applicazione si considerano i dipendenti alla data di presentazione della domanda, mentre a partire dal secondo anno si considera il numero medio di dipendenti occupati nei due esercizi precedenti; tali emittenti devono, inoltre, aderire ai Codici di autoregolamentazione in materia di televendite e sulla tutela dei minori in TV. Inoltre, per ogni marchio e palinsesto per i quali le emittenti presentano la domanda è necessario che non siano stati trasmessi, nell’anno solare precedente, programmi di televendite nelle fasce orarie tra le 7 e le 23 (tale limite viene fissato al 40 per cento relativamente ai primi due anni di applicazione del regolamento; al 30 per cento relativamente al terzo anno e al 20 per cento a partire dal quarto anno di applicazione). Infine, per ogni marchio palinsesto per i quali le emittenti presentano la domanda, devono essere trasmesse almeno due edizioni giornaliere di telegiornali con valenza locale.
Per le emittenti radiofoniche locali, i requisiti richiesti per l’accesso ai contributi riguardano solo il numero minimo di dipendenti a tempo determinato e indeterminato, pari a due, ed il numero di giornalisti, almeno uno.
I punteggi vengono assegnati alle emittenti in possesso dei citati requisiti, sulla base dei seguenti criteri: per il settore tv, per la regione e il marchio/palinsesto oggetto della domanda, numero medio dei dipendenti e numero medio dei giornalisti applicati all’attività di FSMA occupati nel biennio precedente; indici di ascolto Auditel relativi all’anno solare precedente alla presentazione della domanda; totale dei costi sostenuti nell’anno precedente per spese in tecnologie innovative ritenute ammissibili sulla base di fatture quietanzate. Per il settore radio, i requisiti sono gli stessi, tranne gli indici di ascolto, che sono sostituiti (in attesa della piena operatività di un eventuale sistema di rilevazione degli ascolti), dal totale dei ricavi pubblicitari. Tra i criteri di valutazione delle domande ai fini del calcolo dei contributi si prevede che sia riconosciuta dal secondo anno di applicazione del regolamento una maggiorazione del 10 per cento del punteggio individuale conseguito alle sole emittenti che dimostrano un incremento del numero complessivo dei dipendenti di almeno una unità rispetto all’anno precedente; una maggiorazione del 15 per cento del punteggio individuale conseguito alle emittenti ammesse a contributo è, inoltre, riconosciuta a quelle che abbiano marchi autorizzati ad operare esclusivamente in una delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, in quanto rientranti nell’obiettivo convergenza nell’ambito delle politica di coesione dell’Unione europea.
Non sono invece ammessi ai benefici coloro che abbiano reso dichiarazioni mendaci negli ultimi due anni nell’ambito di precedenti procedure di concessione del medesimo contributo. Inoltre, il Ministero dello sviluppo economico può disporre la revoca, previa contestazione ed in esito ad un procedimento in contraddittorio, nei casi di dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali contenute nella domanda ovvero in mancanza dei requisiti di ammissione previsti.

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