CONTRIBUTI EDITORIA. EMENDAMENTI COMMISSIONE CULTURA (legge di stabilità 2013 -AC. 5534-bis Governo).

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La Commissione ha approvato diversi emendamenti (che verranno presentati in Commissione Bilancio come emendamenti della Commissione) tra i quali quelli relativi ai contributi all’editoria e alla proroga del tax credit.

In calce al messaggio i pareri e gli emendamenti di interesse approvati:
Dopo il comma 22 aggiungere i seguenti:

  22-bis. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2012, alle imprese editrici che abbiano diritto ai contributi previsti dagli articoli 2 e 3 è corrisposto, in presenza dei requisiti di legge, un contributo pari ai 100 per cento dell’importo calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente. Tale importo non può comunque essere superiore a quello percepito per i contributi attinenti all’anno 2010.

  22-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma 22-bis calcolato in 70 milioni di euro, si provvede con l’applicazione dei commi 22-quater e 22-quinquies del presente articolo.
  22-quater. L’onere per il rimborso alla società Poste Italiane SPA dei ratei dovuti ai sensi del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, pari a 50,8 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015, rientra negli oneri del contratto di servizio universale e le relative risorse del fondo editoria sono destinate alle politiche di sostegno della legge 7 agosto 1990, n. 250.

  22-quinquies. All’articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il sesto periodo è sostituito dai seguente: «La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l’imposta si applica con l’aliquota dei beni diversi».

*5534-bis/VII/8. 1. Rivolta, Goisis, Grimoldi, Cavallotto.

(Approvato)

  Dopo il comma 22 aggiungere i seguenti:

  22-bis. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2012, alle imprese editrici che abbiano diritto ai contributi previsti dagli articoli 2 e 3 è corrisposto, in presenza dei requisiti di legge, un contributo pari al 100 per cento dell’importo calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente. Tale importo non può comunque essere superiore a quello percepito per i contributi attinenti all’anno 2010.

  22-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma 22-bis calcolato in 70 milioni di euro, si provvede con l’applicazione dei commi 22-quater e 22-quinquies del presente articolo.
  22-quater. L’onere per il rimborso alla società Poste Italiane SPA dei ratei dovuti ai sensi del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, pari a 50,8 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015, rientra negli oneri del contratto di servizio universale e le relative risorse del fondo editoria sono destinate alle politiche di sostegno della legge 7 agosto 1990, n. 250.

  22-quinqueis. All’articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il sesto periodo è sostituito dal seguente: «La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l’imposta si applica con l’aliquota dei beni diversi».

*5534-bis/VII/8. 4. De Biasi, Carra, Carlucci, Coscia, Levi, Giulietti.
(Approvato)

  Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

  22-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 325 a 328 da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate fino al 31 dicembre 2016. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011. n. 75, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

5534-bis/VII/8. 7. De Biasi, Carlucci, Carra, Coscia, Levi, Giulietti.
(Approvato)

  La VII Commissione,
   esaminato lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze – limitatamente alle parti di competenza – per l’anno finanziario 2013 e le connesse parti del disegno di legge di stabilità;

   rilevato che le spese per interventi di sostegno ai settori dell’informazione e dell’editoria, di competenza del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio, sono allocate nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze recato dalla Tabella n. 2), all’interno della missione Comunicazioni (15), Programma Sostegno all’editoria (15.4);

   ricordata la situazione di crisi in cui versa il settore dell’editoria nella fase di transizione dal cartaceo al digitale, nonché i dati relativi agli esuberi nel settore, pari a circa 4.000 unità di personale, nonché il rischio di chiusura per 70 testate, a causa della riduzione di fatto dei contributi diretti, pur in presenza di nuove regole di trasparenza non sufficienti però a garantire la sopravvivenza di dette testate dati i problemi di distribuzione pubblicitaria e di credito;

   sottolineata la necessità di salvaguardare il valore costituzionale del pluralismo nell’informazione;

   tenuto conto dell’insieme del mondo dell’editoria interessato alla transizione al digitale, con particolare riferimento all’editoria scolastica, gravata del passaggio dal 4 per cento al 21 per cento dell’IVA e dal rischio che si proceda ad un’innovazione di strumenti senza la necessaria qualità ai contenuti;

   sottolineato che le spese in materia di sport, di competenza del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport della Presidenza del Consiglio, trovano collocazione poi nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Tabella n. 2), all’interno della missione Giovani e Sport (30), programma Attività ricreative e sport (30.1). Il programma Attività ricreative e sport reca stanziamenti complessivi in conto competenza pari a 605,2 milioni di euro, di cui 403,8 milioni per spese correnti e 201,4 milioni per spese in conto capitale. Rispetto all’assestamento 2012, si registra una riduzione di 7 milioni di euro. Le previsioni complessive delle dotazioni di competenza del programma Attività ricreative e sport relative al triennio 2013-2015 sono le seguenti: per la parte corrente, 403,8 milioni di euro per il 2013, 408,3 milioni di euro per il 2014 e 407,5 milioni di euro per il 2015; per la parte in conto capitale, 201,4 milioni di euro per il 2013, 201,4 milioni di euro per il 2014 e 201,4 milioni di euro per il 2015. Il totale ammonta a 605,2 milioni di euro per il 2013, 609,7 milioni di euro per il 2014 e 608,9 milioni di euro per il 2015,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni:

   1) si incrementino i contributi diretti all’editoria fino alla somma di 120 milioni, al netto del debito con le Poste Italiane, essenziale per la sopravvivenza di 70 testate;

   2) si prevedano norme a sostegno dell’occupazione nel settore della stampa quotidiana e periodica, come misure per affrontare la crisi di questo settore, anche in riferimento all’esame del disegno di legge n. 5270;

   3) si definiscano provvedimenti specifici per l’editoria scolastica nella transizione al digitale, con particolare attenzione al rispetto delle pari opportunità fra gli studenti, specie nella scuola dell’obbligo, e alla qualità dei contenuti.

  La VII Commissione,

   esaminato lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico – limitatamente alle parti di competenza – per l’anno finanziario 2013 e le connesse parti del disegno di legge di stabilità;

   rilevato che parte delle spese per gli interventi nel settore dell’informazione insistono, a partire dall’esercizio 2009, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al quale l’articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 85 del 2008, convertito dalla legge n. 121 del 2008, ha trasferito le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

   tenuto conto, nel dettaglio, che nell’ambito della missione Comunicazioni, programma Servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione, sono previsti stanziamenti di parte corrente riguardanti specificamente la materia radiotelevisiva;

   considerato che si tratta, in particolare, di 92,9 milioni di euro per contributi alle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale (capitolo 3121), con un decremento di 24,1 milioni di euro rispetto al dato assestato 2012;

   preso atto che non risultano, invece, stanziamenti per il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari (capitolo 3021), in corrispondenza del quale nell’assestamento 2012 erano allocati 3 milioni di euro,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente condizione:
appare necessario rifinanziare i capitoli 3121 e 3021, in misura adeguata ad una riduzione dei decrementi disposti.

  La VII Commissione,

   esaminato lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze – limitatamente alle parti di competenza – per l’anno finanziario 2013 e le connesse parti del disegno di legge di stabilità;

   rilevato che il comma 63 dell’articolo 3 anticipa che al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell’articolo 7, commi 12-15, del decreto-legge n. 95 del /2012 – che risultano fissati in 55,6 milioni per il 2013, 51,4 milioni per il 2014 e 66,7 milioni per il 2015 – concorrono le disposizioni recate dai commi 64 e 65 che riguardano, rispettivamente, gli interventi conservativi volontari sui beni culturali e le somme giacenti nelle contabilità speciali del Ministero per i beni e le attività culturali;

   considerato che il comma 64 del medesimo articolo 3 modifica invece la disciplina sospensiva introdotta dal decreto-legge n. 95 del 2012 in materia di contributi statali per interventi conservativi volontari sui beni culturali novellando l’articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012 (legge n. 135 del 2012) – che aveva stabilito la sospensione dei contributi statali per interventi conservativi volontari sui beni culturali (che sono contributi facoltativi) dalla data dell’entrata in vigore della legge di conversione e fino al 31 dicembre 2015 – stabilisce che la stessa sospensione è disposta fino al pagamento dei contributi già concessi a quella data e non ancora erogati; considerato altresì che, in merito a tale disposizione il dovere di conservazione del patrimonio culturale è richiamato tra i principi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e che la funzione pubblica di adempimento alla norma non può che riguardare anche i soggetti privati;

   evidenziato che all’articolo 8, comma 21, prevede l’istituzione di un nuovo fondo, con una dotazione di 900 milioni di euro per l’anno 2013, da ripartire con apposito provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, per il finanziamento di interventi di settore concernenti le università, le famiglie, i giovani, la materia sociale, la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma dell’Aquila, nonché il sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali. Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno definiti le modalità di utilizzo del fondo e il riparto delle risorse tra le predette finalità;

   considerato con allarme che i beni e le attività culturali non rientrano nei finanziamenti di detto fondo, poiché il bilancio complessivo del Ministero per i beni e le attività culturali non è allo stato attuale in grado di rispondere a numerosi interventi già in corso, non ha la forza di stabilizzare la spesa, non appare nelle condizioni di progettare investimenti, anche se le urgenze sono tante, nel campo dei beni culturali nell’accezione più larga, del paesaggio e in quello dello spettacolo;

   evidenziate le disposizioni contenute nel disegno di legge di bilancio per il 2013, soprattutto in ordine all’ingente riduzione di risorse stanziate a favore della missione relativa alla tutela ed alla valorizzazione dei beni e delle attività culturali e paesaggistici; rilevato, in particolare, che la somma complessivamente stanziata per il programma relativo al sostegno, alla valorizzazione e alla tutela del settore dello spettacolo, risulta essere inferiore di 17,6 milioni rispetto ad dato assestato per il 2012;

   considerato inoltre il taglio di 11,5 milioni rispetto al dato assestato per il 2012 degli stanziamenti per il Fondo unico per lo spettacolo;

   valutata con preoccupazione l’assenza di riferimenti alla proroga delle misure fiscali del tax credit e del tax shelter per l’industria cinematografica, la cui applicazione ha ottenuto risultati lusinghieri, che tuttavia hanno bisogno di essere consolidati in un arco temporale che consenta la programmazione di investimenti da parte dei soggetti interessati, interni ed esterni alla filiera cinematografica;

   appare incomprensibile, il taglio, pari a 160.556 euro, dei contributi straordinari al Teatro comunale dell’Opera Carlo Felice di Genova, che vive una situazione di acuta crisi, al punto da aver attivato contratti di solidarietà per i lavoratori, unico caso nel sistema delle Fondazioni lirico sinfoniche;

   sottolineati altresì negativamente gli ingenti tagli previsti per il programma relativo alla tutela dei beni archeologici, nonché per il programma relativo alla tutela dei beni librari, alla promozione ed al sostegno del libro e dell’editoria, per il quale è stato previsto lo stanziamento di una somma di 13,5 milioni di euro inferiore rispetto al dato assestato per il 2012, nonostante gli impegni assunti dal Governo in sede di illustrazione delle linee programmatiche;

   evidenziato lo squilibrio fra le risorse per il contemporaneo e i tagli ingenti previsti nei confronti di biblioteche nazionali ed istituzioni di rilevante importanza, come la Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza;

   auspicato, infine, che il Governo adotti ogni iniziativa utile al fine di considerare il sapere e la cultura un investimento sociale ed economico, di valorizzarne il ruolo e di preservare la libertà e il pluralismo dell’informazione come parte essenziale della democrazia, e nel contempo riconoscere la funzione dell’istituzione parlamentare, non ricorrendo alla posizione della questione di fiducia sui provvedimenti in esame,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti condizioni:

   1) si riveda la disposizione dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che allo stato attuale, rende impossibile una programmazione degli interventi di conservazione al patrimonio storico-artistico di natura privata considerato che la funzione pubblica di adempimento alla norma non può che riguardare anche i soggetti privati, i quali, non sempre sono in condizione di ottemperare alla norma con le sole proprie risorse attraverso la leva fiscale, in assenza di contributi diretti o indiretti;

   2) all’articolo 8, comma 21, la ripartizione del nuovo fondo di dotazione preveda anche la voce « beni e attività culturali», anche al fine di riequilibrare la distribuzione delle risorse nelle missioni interessate da una decurtazione delle stesse;

   3) all’articolo 8, comma 21, si indichi il termine entro il quale dovrà essere adottato il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

   4) si proroghi l’erogazione delle misure fiscali del tax credit e del tax shelter a vantaggio dell’industria cinematografica;

   5) si individuino risorse adeguate da destinare alla copertura degli oneri finanziari previsti dalla proposta di testo unificato C. 136 ed abbinate in corso di esame da parte della VII Commissione;

   6) si interpreti l’articolo 12 comma 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel senso che le disposizioni ivi contenute non trovano applicazione nei confronti degli organismi:

    a) istituiti in attuazione di trattati e convenzioni internazionali o che rappresentino l’Italia nei consessi internazionali svolgendo attività specifiche in adempimento di obblighi internazionali;
    b) espressamente previsti da norme comunitarie (istituiti in attuazione di obblighi contenuti in norme comunitarie);

    c) operanti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici e nel settore delle attività culturali;

   7) appare infine necessario riequilibrare i programmi di interesse della missione «tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici».

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