Il Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 4317/2009 del 25/8/2009 ha stabilito che la regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali deve essere riferita al momento della presentazione della domanda di ammissione ai benefici previsti dalla L.448/98 e non al momento dell’erogazione del contributo.
Il Consiglio di Stato ha rilevato l’illegittimità della graduatoria approvata dal Corecom della Puglia, relativa all’anno 2008, alla quale sono state ammesse le domande presentate da altre emittenti che, al contrario, avrebbero dovuto essere escluse dalla graduatoria per mancanza del prescritto requisito della regolarità contributiva.
Nella motivazione della decisione è stato chiarito che “in presenza di evidente e perdurante omissione dell’adempimento degli obblighi di contribuzione previdenziale fino alla data di presentazione della domanda per l’ammissione al beneficio contributivo, non appare ipotizzabile il recupero “ex post” del requisito della regolarità contributiva, in data incerta e fino al momento di erogazione del contributo”. Sulla regolarità contributiva, al contrario, il Ministero ha manifestato il proprio orientamento nel senso che la non regolarità nel versamento dei contributi previdenziali non costituisce requisito di ammissione alla graduatoria ma è, semmai, causa di esclusione dall’erogazione del contributo (art.2 comma 1, lettera a) del regolamento di cui al d.m n.292/2004).
Pertanto, secondo il Ministero, l’emittente può dimostrare di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali Enpals, Inpgi e Inps al momento dell’erogazione del contributo previsto dalla L.448 e non al momento della presentazione della domanda per la quale è sufficiente la semplice dichiarazione di essere in regola con il versamento di detti contributi.
Federica Liucci
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