CONSIGLIO DI STATO: SANZIONABILE LA TV PRIVATA CHE NON RISPETTA LA PAR CONDICIO ANCHE IN PERIODI NON ELETTORALI

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Con la sentenza n. 1709 del 21 marzo 2011, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha sottolineato che il decreto legislativo n. 177 del 2005 specifica che «l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni garantisce l’applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicità e sull’informazione politica, nonché l’osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazione e di propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione». Tali disposizioni rappresentano il fondamento del potere regolamentare dell’Autorità e le consentono di fissare regole, quali quelle contenute nelle impugnata delibera 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, volte ad assicurare la parità di accesso ai mezzi di informazione, anche nei periodi non elettorali.

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