Categories: Giurisprudenza

Consiglio di Stato: gli enti pubblici possono dare incarichi di lavoro autonomo a titolo gratuito, anche ai giornalisti

Il pronunciamento è del 3 ottobre 2017 e vale per ogni categoria professionale, incluse quelle inquadrate in ordini e collegi, dai giornalisti ai biologi, ai veterinari come agli assistenti sociali. È scaturito dal ricorso presentato dagli ordini nazionali e locali di Ingegneri, Architetti e Geologi, e dagli organismi provinciali di Catanzaro dell’Ordine degli Agronomi e Dottori Forestali, del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati e del Collegio dei Periti industriali e Periti industriali laureati, insieme contro il bando del Comune di Catanzaro per l’assegnazione di un incarico a base d’asta con il simbolico compenso di 1 euro, più la copertura di spese documentate fino ad un massimo di 250.000,00 euro.

Il Tar aveva dato ragione agli organismi di categoria, affermando sostanzialmente che il corrispettivo della prestazione è elemento imprescindibile nell’ambito di una gara d’appalto, dunque non può essere svolta a titolo gratuito.

Di parere contrario il Consiglio di Stato, dopo il parere favorevole sulla liceità degli incarichi gratuiti da parte della Corte dei Conti di Calabria del 10 febbraio 2016. Il Comune di Catanzaro, nell’appellarsi, in una sua nota aveva sottolineato che “risparmierà più di mezzo milione di euro, essendo questa la differenza tra la stima del costo delle prestazioni professionali a tariffa (800 mila euro) e la previsione di 250 mila euro per i rimborsi spese da assegnare, in maniera documentata, ai professionisti incaricati gratuitamente. Il bando, inoltre, era strutturato in modo da garantire comunque la comparazione delle offerte e la serietà e trasparenza in fase di scelta del contraente professionista incaricato”.

Nella sentenza, il Consiglio di Stato evidenzia “il rilievo dell’economia dell’immateriale“, cioè “la pratica dei “contratti di sponsorizzazione“, assumendo che svolgere l’incarico ponendo a proprio carico il relativo costo equivale ad una sponsorizzazione. Per l’Amministrazione si tratta finanziariamente di un contratto non oneroso – non comporta un’uscita finanziaria – ma comunque genera per lo sponsor, un prodotto immateriale (ritorno d’immagine) che va a suo vantaggio.

sentenza-Consiglio-di-Stato-sez-V-n-04614-2017

Ivan Zambardino

Recent Posts

Tiscali, è braccio di ferro con Cdr e Assostampa Sarda

Braccio di ferro a Tiscali dopo la decisione di licenziare dodici giornalisti. L’Assostampa sarda è…

1 giorno ago

Contributi dalla Regione Marche a sostegno dell’informazione locale

La Regione Marche torna a investire nel settore dell’editoria e dell’informazione locale con nuovi strumenti…

2 giorni ago

Fenagi Veneto: edicole tra quartieri e cittadini, un presidio che la crisi rischia di cancellare

Le edicole rappresentano un presidio fondamentale di socialità, informazione e pluralismo nei territori. È quanto…

2 giorni ago

Nuova aggressione ai giornalisti di Report, la denuncia di Ranucci

Nuova aggressione ai giornalisti, nel mirino stavolta finisce una troupe di Report. A denunciare l’accaduto…

3 giorni ago

Nasce il comitato editoriale di Domani: ecco tutti i membri

Un comitato editoriale per Domani, la Fondazione ha istituito l’organismo che avrà un ruolo di…

3 giorni ago

Circolare n. 15 del 19/03/2026 – Contributi a sostegno dei giornali editi e diffusi all’estero

Entro il prossimo 31 marzo 2026 è fissata la scadenza per la presentazione della domanda per i…

4 giorni ago