Editoria

Competenza territoriale e diffamazione in TV: decide sempre il giudice del luogo di residenza della persona offesa

Con la sentenza n. 27750 del 3 aprile 2025 (dep. 29 luglio 2025) la Prima sezione penale della Corte di Cassazione è tornata su un tema molto concreto per chi si occupa di informazione: quale giudice è competente quando la diffamazione avviene tramite una trasmissione radiotelevisiva?

La Corte ha confermato un principio ormai chiaro: in caso di diffamazione a mezzo TV con attribuzione di un fatto determinato, la competenza territoriale spetta al tribunale del luogo di residenza della persona offesa, chiunque sia l’autore della condotta diffamatoria.

In altre parole, non conta più dove viene emesso il segnale televisivo o dove ha sede l’emittente: il foro “naturale” è quello dove vive il soggetto diffamato.


Il caso: rimpalli tra Taranto e Monza

La decisione nasce da un conflitto negativo di competenza fra i tribunali di Taranto e Monza.

  • A Taranto si procede per diffamazione aggravata a mezzo trasmissione radiotelevisiva (artt. 110, 595 c.p. e art. 13 legge 8 febbraio 1948, n. 47).

  • Il Tribunale di Taranto si dichiara incompetente, ritenendo non applicabile l’art. 30, comma 5, legge 6 agosto 1990, n. 223 (norma speciale sulla competenza nei casi di diffamazione radiotelevisiva), perché gli imputati non sono i soggetti “tipici” indicati dalla norma (concessionari, delegati al controllo ecc.).

  • Secondo il Tribunale di Taranto, in assenza di tali qualifiche, si deve tornare ai criteri generali del codice di procedura penale: quindi foro del luogo di una parte dell’azione, cioè il luogo di emissione del segnale televisivo. Da qui l’invio degli atti a Monza.

Arrivato il fascicolo a Monza, il GUP prende però posizione opposta: per la diffamazione radiotelevisiva con attribuzione di fatto determinato, la competenza spetta al tribunale della residenza della persona offesa, cioè di nuovo Taranto. E solleva conflitto davanti alla Cassazione.


La scelta della Cassazione: tutela rafforzata della persona offesa

La Suprema Corte, richiamando precedenti recenti (in particolare le sentenze nn. 26919/2024 e 34507/2024), conferma la linea “protettiva” verso la persona offesa:

  • l’art. 30, comma 5, legge n. 223/1990, va letto in combinato disposto con il comma 4;

  • quando parla di “reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell’attribuzione di un fatto determinato”, non limita la regola della competenza ai soli concessionari o delegati al controllo, ma la riferisce a chiunque commetta il reato con quel mezzo;

  • il riferimento nel comma 5 ai “reati di cui al quarto comma” riguarda il tipo di condotta (diffamazione con attribuzione di fatto determinato via TV), non la qualifica soggettiva dell’autore.

Di conseguenza, la competenza va sempre determinata nel foro della residenza della persona offesa.


Nessun effetto sulla competenza dalla sentenza della Consulta

La Cassazione chiarisce anche un altro punto:
la sentenza della Corte costituzionale n. 150/2021 – che ha dichiarato incostituzionale l’art. 13 della legge sulla stampa (pena detentiva automatica per diffamazione a mezzo stampa con fatto determinato) – non incide sulla regola di competenza dell’art. 30, comma 5, legge n. 223/1990.

La Consulta ha colpito solo il trattamento sanzionatorio, ritenuto sproporzionato rispetto alla libertà di espressione. La tutela della reputazione resta invece garantita dal combinato disposto dell’art. 595 c.p., commi 2 e 3.
Per la competenza, il rinvio “mobile” del comma 5 continua a operare: oggi non più all’art. 13 legge stampa, ma alla disciplina generale della diffamazione ex art. 595 c.p.


Un criterio in linea con la giurisprudenza civile

La scelta di radicare la competenza nel foro della persona offesa è coerente anche con quanto affermato dalle Sezioni Unite civili (ord. n. 21661/2009): per le azioni di risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa o altri media, il giudice competente è quello del domicilio o della residenza del danneggiato.

Il filo conduttore è chiaro:
nei confronti di mezzi di comunicazione ad altissima potenzialità diffusiva (come il mezzo radiotelevisivo), il sistema processuale cerca di riequilibrare la posizione della persona offesa rispetto ai “poteri forti” dell’informazione, consentendole di agire davanti al giudice del proprio territorio.


Conclusione pratica

La Corte, applicando questi principi, ha dichiarato competente il Tribunale di Taranto, quale foro della residenza della persona offesa, disponendo la trasmissione degli atti.

Per chi opera nel settore dei media, il messaggio è netto:

  • nelle ipotesi di diffamazione radiotelevisiva con attribuzione di fatto determinato,

  • il processo si celebra davanti al giudice del luogo di residenza della persona offesa,

  • a prescindere da chi sia l’autore materiale della condotta e da dove abbia sede l’emittente.

Enzo Ghionni

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