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Codice Civile – Articolo 2522

ARTICOLO N.2522
Numero dei soci.

[I]. Per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove.
[II]. Può essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata; nel caso di attività agricola possono essere soci anche le società semplici.
[III]. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito nei precedenti commi, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.
[IV]. La legge determina il numero minimo di soci necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative.

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