– [1] Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:
1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività delle prestazioni lavorative dei soci;
3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.(3)
– [2] Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.(4)
(1) Articolo così modificato con D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (G.U. 22 gennaio 2003, suppl. ordinario n. 8. In vigore dal 1/1/2004)
(2) Le disposizioni tributarie di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente.
(3) L’articolato si muove nelle direttive della legge delega, distinguendo la prevalenza sia con riferimento alle cooperative di consumo o di servizi, sia con riferimento alle cooperative di produzione e lavoro.
(4) L’ Albo nazionale sarà tenuto a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sostituirà l’iscrizione nel Registro Prefettizio come esigenza di riconoscibilità delle cooperative protette.
Vedi art. 223-sexiesdecies, comma 1, att. trans.
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