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Circolare n. 50 del 27/11/2025 – Contributi all’editoria e misure a tutela dell’immagine e del corpo della donna nella comunicazione commerciale

Negli ultimi anni è emersa l’esigenza di un chiarimento sistematico sul requisito previsto dall’articolo 5, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, relativo all’adozione di misure idonee a contrastare forme di pubblicità lesive dell’immagine e del corpo della donna.
Attesi i controlli in corso sui requisiti sostanziali e formali previsti dalla normativa abbiamo ritenuto utile tornare sull’argomento al fine di individuare quello che le imprese editoriali devono concretamente fare per soddisfare la previsione normativa.

Ricordiamo che l’articolo 5, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 richiede che l’impresa editrice assuma “l’impegno ad adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicità lesiva dell’immagine e del corpo della donna, assunto anche mediante l’adesione al Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale”.

La norma affianca, quindi, due profili distinti:

  1. l’obbligo di contrastare forme di comunicazione commerciale lesive, attraverso misure concrete adottate dall’impresa;
  2. la possibilità, non obbligatoria, di assumere tale impegno mediante adesione al Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale.

Il DPCM 28 luglio 2017 (art. 2, comma 2, lett. d), punto 12) stabilisce che tale impegno deve essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante nell’ambito della documentazione di domanda.

Pertanto, per soddisfare il requisito è necessario che l’impresa dichiari:

  • di adottare misure idonee a contrastare forme di pubblicità lesive dell’immagine e del corpo della donna;
  • di adeguarsi alle prescrizioni del Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale, qualora vi abbia aderito, anche tramite associazione di categoria.

Accanto alla dichiarazione formale, la norma presuppone l’esistenza di misure effettive adottate dall’impresa per prevenire contenuti pubblicitari lesivi attraverso l’adozione di strumenti organizzativi e operativi che garantiscono coerenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente praticato.

A titolo esemplificativo, le misure idonee possono consistere in:

  • istruzioni interne rivolte alla redazione e agli uffici commerciali;
  • verifica preventiva dei materiali pubblicitari forniti da terzi (agenzie, concessionarie);
  • esclusione di contenuti che rappresentino il corpo della donna con modalità degradanti, stereotipate o non rispettose della dignità;
  • indicazioni contrattuali e operative per la gestione degli spazi pubblicitari;
  • procedure di controllo per le creatività presenti su sito e edizione digitale.

Non è richiesto un modello rigido, ma è importante che l’impresa possa dimostrare di aver predisposto criteri e presidi minimi idonei a prevenire contenuti contrari alla finalità della norma.

L’adesione al Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale rappresenta una delle modalità attraverso cui l’impresa può assumere l’impegno previsto dalla norma, ma non costituisce un obbligo.

L’inserimento nello statuto di una clausola che richiami l’impegno a contrastare forme di pubblicità lesiva dell’immagine e del corpo della donna può costituire una modalità idonea a formalizzare ulteriormente l’adempimento.
Si tratta, tuttavia, di una possibilità aggiuntiva e non di un requisito obbligatorio.

Alla luce delle premesse e delle verifiche degli ultimi anni, suggeriamo alle imprese editrici, nell’ipotesi in cui non abbiano aderito al Codice IAP attraverso un’associazione di categoria, chiaramente rispettando le norme stabilite dallo stesso, di:

  • assicurare la piena corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto attuato;
  • adottare procedure interne minime di controllo dei contenuti pubblicitari;
  • prestare particolare attenzione alla pubblicità fornita da terzi;
  • predisporre una documentazione interna che attesti l’organizzazione adottata.
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