Circolare n. 50 del 20/12/2013 – Iva forfettaria per i prodotti collaterali

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Vi ricordiamo che dal prossimo 1 gennaio 2014 entra in vigore il nuovo testo dell’articolo 74, comma 1, lettera c) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 19 della legge 3 agosto 2013, n. 90.
Con il nuovo regime viene ridotto in modo significativo il regime dell’Iva forfettaria per i prodotti collaterali. In particolare per i supporti integrativi non si applica il meccanismo della resa forfettaria dell’ottanta per cento, ma occorre utilizzare il regime del venduto. Vengono definiti dal legislatore supporti integrativi i nastri, i dischi, le videocassette o gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine o grado, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commerciabili separatamente.
Se i beni ceduti congiuntamente ai giornali non sono supporti integrativi, ossia non rientrano nella precedente definizione, è possibile utilizzare il metodo della forfettizzazione della resa a condizione che il costo del bene ceduto congiuntamente non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo dell’intera confezione. In questo caso, comunque, si applicherà l’aliquota relativa ad ogni singolo bene ceduto.
Con la nuova definizione di supporti integrativi riteniamo che rientrino in quest’ambito solo i prodotti, comunque, cartacei.
Ricordiamo che la nuova norma entra in vigore dal 1 gennaio 2014.

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