Circolare n. 40 del 21/11/2008 – Schema di Regolamento recante “Misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all’editoria”

0
878

Nel corso dell’audizione che si è tenuta il 19 novembre u.s. presso la Commissione Cultura, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per l’editoria, on. Paolo Bonaiuti, ha illustrato il nuovo testo del Regolamento recante “Misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all’editoria”.

La prima versione del Regolamento, adottato in attuazione dell’art. 44 del decreto legge n. 112 del 2008, è stata modificata a seguito del recepimento dei pareri espressi dalle parti interessate e dalle associazioni di settore, pervenuti alla Presidenza del Consiglio, entro il 15 ottobre scorso.

Circa il contenuto del Regolamento nel suo complesso e le novità introdotte dallo stesso nella disciplina dell’erogazione dei contributi, facciamo riferimento alle circolari CCE n. 34, 35 e 36 del 2008. Ragione per cui, nella presente, commenteremo solo gli articoli che sono stati modificati. Le modifiche verranno evidenziate in grassetto.

La circolare si suddivide in tre parti dedicate rispettivamente alle imprese editoriali, all’emittenza radiotelevisiva e ai contributi indiretti.

Prima di tutto evidenziamo che l’operatività delle disposizioni contenute nel Regolamento è stata spostata al 1° gennaio 2010, quindi a decorrere dai procedimenti riferiti ai contributi relativi all’anno 2009.

Parte I – Stampa.
ART. 2
(Disposizioni relative ai requisiti per l’accesso ai contributi di cui all’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250)

2. Le cooperative di cui all’articolo 1, comma 458 e 460, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, devono essere composte in prevalenza da giornalisti. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2009 la maggioranza dei soci deve risultare dipendente dell’impresa con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.

In relazione al comma 2 dell’art. 2, la modifica è rappresentata dall’obbligo di assumere almeno il 50 per cento dei soci con contratto a tempo pieno e indeterminato, mentre, nella versione precedente, non era previsto il tempo pieno.

ART. 3
(Disposizioni relative alle modalità di calcolo dei contributi di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250)

1. I contributi alle imprese editrici di cui all’articolo 3, commi 2 e 2 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché alle imprese editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all’estero di cui al comma 2 ter dello stesso articolo, consistono in un importo fisso annuo pari al 50 per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa, nonché in un importo variabile nella misura di euro 0,09 per ogni copia distribuita ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, del presente decreto, fino ad un massimo di 50 milioni di copie annue; l’ammontare complessivo di tali contributi non può comunque superare il 60 per cento dei costi come sopra indicati.

2. I contributi alle imprese editrici di giornali quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca, di cui all’articolo 3, comma 2 ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250 nonché alle imprese editrici di periodici di cui al comma 2 quater dello stesso articolo consistono in un importo fisso annuo pari al 30 per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore ad 1 milione di euro per ciascuna impresa editrice di quotidiani ed a 300.000 euro per ciascuna impresa editrice di periodici, nonché in un importo variabile nella misura di 0,09, per i quotidiani e di euro 0,20 per i periodici, per ogni copia distribuita ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, del presente decreto, fino ad un massimo di 50 milioni di copie annue. L’ammontare complessivo di tali contributi non può comunque superare il 50 per cento dei costi come sopra indicati.

3. I contributi alle imprese editrici di quotidiani o periodici di cui all’art. 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed all’art. 20, comma 3 ter, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, alle quali si applica il disposto dell’art. 1, comma 460, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono così determinati:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a euro 1.290.000 per i quotidiani e euro 310.000 per i periodici;
b) contributi variabili nelle seguenti misure:
1) per i giornali quotidiani: euro 258.000 all’anno da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media giornaliera ed euro 154.000 all’anno ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera dalle 30.000 alle 150.000 copie ed euro 103.000 all’anno ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera oltre le 150.000 copie e fino alle 250.000 copie;
2) per i giornali periodici viene comunque corrisposto un contributo di euro 207.000 nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie;
c) ulteriori contributi pari al 100 per cento di quelli indicati alle lettere a) e b);
d) la somma dei contributi previsti alle lettere a), b) e c) non può comunque superare il 70 per cento dei costi come sopra determinati.

6. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2009, i contributi calcolati, per ogni singola impresa, sulla base dei parametri indicati ai commi precedenti, non possono comunque eccedere l’importo di 4 milioni di euro.

In relazione ai commi 1 e 2, si prevede che, per tutti i giornali, ad eccezione dei quotidiani e dei periodici che risultino essere organi di movimenti politici, il numero massimo di copie distribuite, sul quale calcolare l’importo variabile per copia (pari a 0,09 euro) è passato da 25 mni a 50 mni di euro.
Segnaliamo, comunque, la sostanziale inefficacia di questo aumento, atteso che, secondo quanto disposto dal successivo comma 6, la somma dei contributi calcolati, per ogni singola impresa, non può superare i 4 mni di euro.

ART.4
(Disposizioni per favorire lo sviluppo dell’occupazione nel settore editoriale)

1. A decorrere dei contributi relativi all’anno 2009, il contributo calcolato ai sensi dell’articolo 3 per le imprese editrici di quotidiani in misura superiore a 2 milioni di euro, è ridotto del 20 per cento ove l’impresa non abbia utilizzato, nell’intero anno di riferimento del contributo, almeno 5 giornalisti o poligrafici regolarmente assunti con contratto a tempo pieno ed indeterminato; il contributo calcolato ai sensi dell’articolo 3 per le imprese editrici di periodici in misura superiore a 400 mila euro, è ridotto del 20 per cento ove l’impresa non abbia utilizzato, nell’intero anno di riferimento del contributo, almeno 3 giornalisti, poligrafici o grafici editoriali regolarmente assunti con contratto a tempo pieno ed indeterminato.

L’articolo si differenzia dalla versione precedente perché prevede, per i quotidiani, che la riduzione del contributo sulla quota eccedente i 2 mni di euro, sia possibile solo nell’ipotesi di assunzione di almeno 5 giornalisti o poligrafici con contratto a tempo pieno. Mentre per i periodici, la riduzione del contributo sulla quota eccedente i 400 mila euro è possibile nell’ipotesi di assunzione, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, di almeno 3 giornalisti, poligrafici o grafici editoriali.

ART. 5
(Situazioni di collegamento e controllo)

1. Le situazioni di collegamento e controllo fra imprese editrici, ostative all’erogazione dei contributi, sono definite dall’articolo 2359 del Codice civile. Il legale rappresentante dell’impresa richiedente i contributi, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara l’insussistenza di tali rapporti ovvero indica dettagliatamente le situazioni di collegamento o controllo nelle quali versa l’impresa stessa. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su richiesta del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, comunica, relativamente alle imprese richiedenti i contributi, gli assetti societari e la conformità degli stessi alla normativa vigente, nonché l’esistenza di partecipazioni o rapporti tra le imprese medesime, qualora rilevanti per la configurazione di ipotesi di controllo o collegamento, per gli effetti di cui all’articolo 3, commi 11 ter e 13, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Nella definizione di collegamenti e controlli è stato eliminato il riferimento all’articolo 1, ottavo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, che, in un’ottica di semplificazione e delegificazione, appariva ridondante perché già assorbito da quanto previsto nell’art. 2359 del cod. civ.

Seconda parte – Emittenza radiotelevisiva.
ART.8
(Disposizioni di semplificazione)

2. Le imprese editoriali, radiofoniche e televisive, di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge 20 novembre 2007, n. 222, che hanno percepito contributi in pendenza di ricorso giurisdizionale in materia di adempimenti previdenziali, in caso di soccombenza con sentenza passata in giudicato, sono tenute alla restituzione dei contributi stessi. L’amministratore, su comunicazione degli Istituti previdenziali interessati, provvede al recupero delle somme già erogate.

Il nuovo Regolamento riconferma al comma 2, dell’art. 8, l’obbligo, a carico delle imprese ammesse ai contributi, che risultino soccombenti in un contenzioso giurisdizionale, di restituire i contributi già ricevuti ma solo ove tale inadempienza sia confermata attraverso sentenza passata in giudicato.

3. A decorrere dai procedimenti riferiti ai contributi relativi all’anno 2009, le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva di cui all’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, degli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dell’articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e dell’articolo 7, comma 13, della legge 30 maggio 2004, n. 112 e dell’articolo 10 bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge 20 novembre 2007, n. 222, devono presentare la domanda di contributi e rimborsi entro il termine perentorio del 31 gennaio successivo a quello di riferimento degli stessi, per via telematica e sottoscritte con firma digitale, secondo le modalità pubblicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel caso in cui per giustificati motivi l’impresa sia impossibilitata ad utilizzare lo strumento informatico, la domanda può essere presentata entro lo stesso termine per mezzo di raccomandata postale.

Come per le imprese editoriali, anche per le imprese radiotelevisive, l’operatività delle disposizioni contenute nel Regolamento decorre a partire dai contributi relativi all’anno 2009.

6. A decorrere dall’anno 2008, il preavviso di domanda previsto per le imprese radiofoniche ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, è obbligatorio solo in relazione alla presentazione della prima domanda di contributi ed è valido per le istanze relative agli anni successivi. Le imprese di radiodiffusione sonora che iniziano o riprendono l’attività necessaria per ottenere i contributi dopo l’entrata in vigore del presente Regolamento devono presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il preavviso di domanda entro sessanta giorni da tale inizio o ripresa di attività. Gli aventi causa di imprese di radiodiffusione sonora o televisiva che hanno già presentato il preavviso di domanda devono presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un nuovo preavviso di domanda.

A decorrere dall’anno 2008 – e non più dall’anno 2007 – le emittenti radiofoniche che accedono per la prima volta ai contributi hanno l’onere di presentare una domanda di preavviso.
Il comma 6, dell’art. 8, introduce, a differenza di quanto previsto nella versione precedente, l’obbligo per le imprese di radiodiffusione sonora che iniziano o riprendono l’attività necessaria per ottenere i contributi, di inviare, entro sessanta giorni dall’inizio o dalla ripresa dell’attività stessa, una domanda di preavviso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Inoltre, gli aventi causa di imprese di radiodiffusione sonora o televisiva, che hanno già presentato la domanda di preavviso, devono presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una nuova domanda di preavviso.
Tutto ciò a decorrere dall’entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 9
(Agenzie di informazione radiofonica e televisive)

1. Dal 1° gennaio 2009, le agenzie di stampa e di informazione di cui all’articolo 11 della legge 7 agosto 1990 n. 250 nonché le agenzie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, devono disporre di una struttura redazionale di almeno 15 giornalisti con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, regolarmente iscritti agli istituti previdenziali di appartenenza; devono essere collegate con almeno 40 emittenti radiofoniche o televisive in almeno 13 regioni e devono diffondere oltre 2000 notiziari entro l’anno.

La novità dell’art. 9 è la specificazione che le disposizioni ivi contenute riguardano esclusivamente le agenzie di informazione che operano in campo radiofonico e televisivo.
Il comma 1, a differenza di quanto precedentemente previsto, nel dare la definizione di agenzia di stampa nazionale, dispone che tali agenzie siano collegate con almeno 40 emittenti radiofoniche o televisive in almeno 13 regioni.

2. Dal 1° gennaio 2009, il fatturato di ciascun esercizio delle agenzie nazionali e locali relativo a canoni di abbonamento con riferimento ai quali vengono richiesti i contributi di cui all’art. 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, all’art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, all’art. 23, comma 3 della legge 6 agosto 1990 n. 223 e all’art. 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n.112 deve essere per almeno i due terzi relativo a forniture di servizi per i quali si chieda l’accesso alle provvidenze da parte di imprese che non abbiano alcun rapporto di collegamento o controllo con le agenzie stesse, come definiti ai sensi del primo comma dell’articolo 2359 del codice civile e ai sensi dell’articolo 1, ottavo comma della legge 5 agosto 1981, n.416. Il legale rappresentante dell’agenzia di stampa o informazione, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell’art. 47 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara l’eventuale insussistenza di tale circostanza.

Il comma 2, nella precedente versione, già prevedeva che almeno i due terzi del fatturato di ciascun esercizio delle agenzie nazionali e locali vadano effettuati in servizi di agenzia forniti a soggetti terzi. Il nuovo Regolamento specifica che il suddetto fatturato deve essere relativo ai canoni di abbonamento, con riferimento ai quali vengono richiesti i contributi

ART. 10
(Canoni ammessi a rimborso)

3. A decorrere dalle domande relative all’anno 2009, le imprese di radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale che richiedono i contributi di cui all’art. 11, comma 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale a carattere commerciale che richiedono i contributi di cui all’art. 23, comma 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché le imprese di cui all’art. 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono tenute ad avere, a pena di esclusione, nell’anno per il quale si richiedono le provvidenze, alle loro dipendenze almeno un giornalista a tempo pieno, a norma del contratto nazionale di lavoro. Il complessivo rimborso del 60 per cento delle spese sostenute per l’abbonamento ai servizi di tutte le agenzie di stampa e di informazione a diffusione nazionale o regionale a favore delle imprese sopraindicate, non può superare 25.000 euro all’anno; per ogni ulteriore giornalista dipendente a tempo pieno è corrisposto un incremento di 10.000 euro. La somma complessiva del contributo relativo al rimborso per l’abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione non può comunque essere superiore a 55.000 euro l’anno.

Il comma 3, nella sua nuova versione, specifica che le imprese di radiodiffusione locale che richiedono i contributi sono tenute ad avere alle proprie dipendenze almeno un giornalista assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno. Lo stesso onere grava sulle imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale a carattere commerciale.

ART. 13
(Calcolo dei contributi di cui all’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250)

2. Le imprese radiofoniche ed i canali tematici satellitari di cui all’articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato il diritto ai contributi di cui all’art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, continueranno a percepire i contributi previsti del medesimo articolo 4. Le stesse imprese non accedono all’ulteriore contributo previsto dall’articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278.

3. Con esclusione di quelle previste dal comma 1, le erogazioni previste dall’articolo 10 bis, comma 1, lettera c) del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, con legge 29 novembre 2007, n. 222, si effettuano, ove necessario, mediante il riparto percentuale delle risorse disponibili fra tutte le imprese radiofoniche e televisive aventi titolo anche ai sensi degli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dell’art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dell’art. 23 della legge 6 agosto 1990 n. 223 e dell’articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112.

4. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2009, i contributi previsti dagli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dell’art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dall’art. 23 della legge 6 agosto 1990 n. 223 e dell’art. 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n.112 per le emittenti radiofoniche e televisive, non possono comunque eccedere, per ogni singola impresa, l’importo di 4 milioni di euro.

Le maggiori novità introdotte nell’art. 13 riguardano il secondo e il quarto comma.
In primo luogo viene stabilito che, a decorrere dai procedimenti riferiti ai contributi relativi all’anno 2009, le emittenti radiofoniche e satellitari organi di partito non possono percepire un contributo superiore al 70 per cento dei costi, nei limiti di 2 mni di euro.
Inoltre, sempre a decorrere dai contributi relativi all’anno 2009, per le emittenti radiofoniche e televisive, viene introdotto un limite alla somma dei contributi, calcolati per ogni singola impresa, di 4 mni di euro.

Terza parte – Contributi indiretti e norme di abrogazione.
ART. 14
(Ambito di applicazione)

1. Le procedure di semplificazione e riordino dei contributi indiretti sono disciplinate da presente Capo.

Il nuovo art. 14, in modo più semplice rispetto alla versione precedente, sottolinea che le norme contenute nel regolamento in commento si applicano per le agevolazioni di credito previste a favore delle imprese del settore. Viene omesso il riferimento agli articoli 4,5,6 e 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.142.

ART. 15
(Procedimento di concessione delle agevolazioni di credito)

1. Alla concessione delle agevolazioni di credito alle imprese editoriali si provvede mediante la valutazione di progetti che presentano cumulativamente le seguenti caratteristiche:
a) preventiva deliberazione dell’istituto finanziatore da allegare alla domanda, pena la non procedibilità nella valutazione della domanda stessa;
b) finanziamento bancario e/o operazione di locazione finanziaria, della durata massima di dieci anni, finalizzato al progetto. Il finanziamento è ammesso a contributo in misura non superiore a euro 15 milioni;
c) realizzazione del progetto entro un anno dal termine di scadenza di presentazione della domanda. Sono altresì ammesse le spese sostenute nei due anni antecedenti la data di presentazione della domanda.

2. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono comunicati il termine finale, non inferiore a novanta giorni, di presentazione delle domande, l’ammontare delle risorse disponibili, i requisiti dell’impresa proponente e dell’iniziativa in base ai quali è effettuata la valutazione ai fini della concessione del contributo nonché la documentazione da produrre a corredo della domanda. L’emanazione dell’Avviso costituisce impegno per le somme ivi indicate. Le somme impegnate per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62 ed a qualsiasi titolo disimpegnate, nonché le somme erogate per le medesime finalità ed a qualsiasi titolo restituite, sono contestualmente riassegnate al Fondo stesso.
4. Nell’ambito dei requisiti dell’iniziativa attinenti alla tipologia del progetto, di cui al comma 3, sono ammessi alle agevolazioni di credito i beni, anche quando dati in comodato ad altri soggetti, a condizione che essi vengano utilizzati esclusivamente per la produzione o per la distribuzione di giornali quotidiani, periodici o libri realizzati dalle imprese ammesse alle agevolazioni di credito. Il requisito dell’esclusività è accertato mediante l’acquisizione del contratto di comodato debitamente registrato da cui risulti espressamente tale clausola.

Nel definire l’ambito oggettivo degli investimenti agevolabili, il novello art. 15, al comma 4, introduce la possibilità di ammettere alle agevolazioni di credito anche i beni dati in comodato ad altri soggetti, a condizione che vengano utilizzati esclusivamente per la produzione o per la distribuzione di giornali quotidiani, periodici o libri, realizzati dalle imprese ammesse alle agevolazioni di credito.
Il requisito dell’esclusività deve essere contenuto nel contratto di comodato che, a sua volta, deve essere debitamente registrato.

ART. 17
(Determinazione del contributo)

4. Il contributo in conto interessi, calcolato sulla base del tasso di riferimento vigente alla data della delibera del Comitato, è accordato, ferma restando la durata complessiva di dieci anni a partire dalla data di stipula del contratto di mutuo, per un periodo di utilizzo/preammortamento che non può essere superiore di due anni, con riferimento alle somme erogate e con decorrenza dalla data delle singole erogazioni effettuate dall’istituto finanziatore, in misura pari alla differenza tra il tasso di riferimento e il 50 per cento dello stesso nonché, per il periodo di ammortamento, in misura pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata calcolata al 50 per cento dello stesso.

5. Il calcolo di detto contributo è effettuato secondo un piano di ammortamento sviluppato a rata costante semestrale – con scadenze fissate al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno – elaborato dal Servizio competente ed erogato in un’unica soluzione, direttamente al soggetto richiedente, attualizzando l’importo complessivo del contributo stesso al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze vigente alla data del provvedimento di liquidazione.

6. Il contributo in conto canoni calcolato sulla base del tasso di riferimento vigente alla data della delibera del Comitato, senza alcun riferimento alle scadenze di pagamento del canone, è effettuata per annualità posticipate al 31 dicembre di ogni anno direttamente al soggetto richiedente. Il calcolo di detto contributo è effettuato secondo un piano di ammortamento sviluppato a rata costante semestrale – con scadenze fissate al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno – elaborato dal Servizio competente ed erogato direttamente al soggetto richiedente, in un’unica soluzione, attualizzando l’importo complessivo del contributo stesso al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze vigente alla data del provvedimento di liquidazione.

Il comma 4 dell’art. 17, nella sua nuova versione, afferma che il contributo in conto interessi, è pari, al momento dell’erogazione, alla differenza tra il tasso di riferimento e il 50 per cento dello stesso. Per il periodo di ammortamento, invece, il contributo in conto interessi è pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata calcolata al 50 per cento dello stesso.
Le novità introdotte nei commi 5 e 6 del medesimo articolo si sostanziano nella determinazione delle scadenze relative al piano di ammortamento: il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 19
(Presentazione delle domande)

1. Le domande relative al presente decreto sono presentate per via telematica e sottoscritte con firma digitale, secondo le modalità pubblicate sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel caso in cui per giustificati motivi l’impresa non potesse utilizzare lo strumento informatico, la domanda può essere presentata entro lo stesso termine indicato dall’articolo 15, comma 2 per mezzo di raccomandata postale con l’indicazione dei motivi ostativi.

È confermata la necessità di presentare la domanda per via telematica ma resta comunque possibile, in caso di motivi ostativi, utilizzare il mezzo della raccomandata postale. Tal’ultima alternativa, a differenza di quanto previsto .
nel precedente Regolamento, non potrà essere causa di inammissibilità della domanda stessa.

ART. 22
(Agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti editoriali)

1. Nelle more della liberalizzazione dei servizi postali, e fino alla rideterminazione delle tariffe agevolate per la spedizione di prodotti editoriali di cui ai decreti del Ministro delle Comunicazioni in data 13 novembre 2002, a decorrere dall’esercizio finanziario 2009 il costo unitario cui si rapporta il rimborso in favore della Società Poste Italiane S.p.A. nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all’articolo 3 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito in legge 27 febbraio 2004, n. 46, è pari a quello riveniente dalla convenzione in essere in analoga materia più favorevole al prenditore.

Per quanto riguarda le agevolazioni postali, il novello comma 1, dell’art. 22, prevede che il rimborso alla società Poste Italiane S.p.A. sia calcolato come differenza tra la tariffa convenzionata più favorevole agli editori e la tariffa agevolata.

ART. 23
(Abrogazioni)

A differenza di quanto previsto precedentemente, il nuovo Regolamento introduce le seguenti abrogazioni:

– Viene abrogata la lettera a) del comma 3 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

Il comma 3, dell’art. 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250, alla lettera a), prevede che le imprese no profit editrici di periodici, per accedere al contributo di 0,2 euro per copia, non debbano aver registrato, nell’anno precedente, introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per cento dei costi dell’impresa per l’anno medesimo. Tale limite sugli introiti pubblicitari è stato abrogato dal nuovo art. 23.

– Viene abrogato l’articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278.

Con questa abrogazione viene eliminato il raddoppio del contributo integrativo previsto per le imprese editrici di quotidiani e di periodici, nel caso in cui le entrate pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi d’esercizio annuali.

– Viene abrogato il comma 2, dell’art. 39 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, con legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Viene abrogato il secondo comma dell’art. 39 della legge n. 248/07 che prevede, per i canali tematici satellitari, una proroga per l’anno 2008 dei contributi di cui all’art. 1, comma 1247, secondo periodo, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296.

– Vengono abrogati i commi 3, 14 e 15 dell’articolo 5, l’articolo 6 e l’articolo 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62.

Per quanto riguarda il Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese editoriali, è stata abrogata l’automaticità della procedura di erogazione dei contributi; è stata, inoltre, sottratta la competenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel caso di istruttoria dei provvedimenti di concessione dei contributi.
Nel caso di restituzione di contributi in conto interessi già assegnati, questi vengono versati allo Stato, il quale non è più tenuto a versarli sul Fondo.
Vengono inoltre abrogati gli art. 6 e 7 della legge della legge 7 marzo 2001, n. 62 che disciplinano la procedura automatica e valutativa della concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti.

Tutte le abrogazioni hanno validità a decorrere dai provvedimenti riferiti ai contributi relativi all’anno 2008.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome