Circolare n. 37 del 17/12/2012 – Obbligo di tracciabilità delle vendite e delle rese dei giornali quotidiani e periodici

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Ricordiamo che per effetto di quanto disposto dall’art. 4, comma 1 del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, a partire dal 1 Gennaio 2013, per favorire la modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, e per assicurare una adeguata certificazione delle copie distribuite, è obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese dei giornali quotidiani e periodici attraverso l’utilizzo degli opportuni strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre.

In realtà l’obbligo ricade non sui singoli soggetti che operano nel settore ma sull’intera filiera distributiva. Comunque riteniamo consigliabile che gli editori si dotino degli strumenti necessari a garantire la successiva tracciabilità delle copie.
Per ottenere un codice a barre è necessaria l’attribuzione di un codice ISSN che deve essere richiesto presso il Centro Nazionale Italiano ISSN.
Il CCE può, su delega degli editori, richiedere i codici ISSN e ISBN per le pubblicazioni.

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