Circolare n. 35 del 07/08/2009 – Regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva

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Con la pubblicazione dell’Allegato A della delibera n. 405/09/CONS, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato lo schema di “Regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva” che disciplina sia le modalità e i limiti temporali di esercizio audiovisivo del diritto di cronaca sportiva, sia le modalità per l’accesso agli impianti sportivi per la ripresa dell’evento da parte degli operatori della comunicazione, nonché i requisiti soggettivi ed oggettivi per l’accreditamento dei medesimi operatori della comunicazione all’interno degli impianti.

La disciplina si applica indistintamente ai fornitori di contenuti, alle tv nazionali, locali, satellitari ed a quelle diffuse con altro mezzo di comunicazione elettronica (DVB-h, IPTV e siti Web) a prescindere dalle modalità (in chiaro o a pagamento).
Ai fini dell’esercizio audiovisivo del diritto di cronaca, gli operatori della comunicazione possono utilizzare le immagini salienti e correlate, decorso un periodo temporale non inferiore alle 3 ore dalla conclusione dell’evento e fino alle 48 ore successive alla conclusione dell’evento. La trasmissione delle immagini salienti e correlate nell’ambito dei telegiornali in chiaro non può superare gli 8 minuti complessivi per ciascun turno della competizione, di cui non più di 6 minuti per ciascun giorno solare e, nell’ambito dello stesso giorno, non più di 3 minuti per singola partita. Per i fornitori di contenuti a pagamento, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata, il limite è di tre minuti per ciascuna giornata.
Nel caso di turni della competizione disputati su due giorni solari consecutivi il limite di 48 ore di cui al comma precedente decorre per tutti gli eventi del turno dalla conclusione dell’ultima partita disputata nel turno.
Per il diritto di cronaca esercitato via internet la durata delle immagini salienti e correlate, da mettere a disposizione degli utenti nel portale per un massimo di 3 ore consecutive a partire dalle ore 24:00 della conclusione della giornata, non deve essere superiore a 90 secondi per ciascuna giornata.
Il diritto di cronaca esercitato per mezzo della telefonia mobile, fruibile dagli utenti senza oneri aggiuntivi, è limitato a un fotogramma a corredo della notizia del goal o del risultato finale di ciascun evento.
Diviene obbligatoria l’archiviazione per un periodo di tre mesi esclusivamente delle immagini utilizzate e trasmesse e a distruggere da subito tutte le immagini non utilizzate. Inoltre, gli operatori della comunicazione non possono utilizzare le immagini e le interviste per finalità pubblicitarie, per servizi giornalistici mandati in onda in abbinamento con marchi e/o scritte di aziende commerciali e industriali, per iniziative promozionali e per attività di scommesse, nonché commercializzare le stesse immagini, cedendole o consentendo a terzi di utilizzarle in ogni modo e forma. Sono vietati i collegamenti dallo stadio con qualsiasi mezzo, per la trasmissione in video, in audio e/o in audio-video di cronache, commenti ed interviste flash di aggiornamento.
È garantito l’accesso agli impianti sportivi ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca agli operatori della comunicazione che risultino:
 iscritti al Registro degli operatori della comunicazione tenuto dell’Autorità;
 in possesso di una testata giornalistica registrata presso la Cancelleria del competente Tribunale;
 autorizzati dall’organizzatore della competizione trasmettendo, all’inizio di ciascuna stagione sportiva, la domanda secondo lo schema all’uopo predisposto dall’organizzatore e preventivamente comunicato all’Autorità.
L’autorizzazione per l’accesso è rilasciata in favore dell’operatore della comunicazione per quegli stadi ove si disputano gare di società sportive del bacino di utenza oggetto del titolo abilitativo di cui la stessa emittente o fornitore di contenuti è titolare. L’operatore della comunicazione in ambito locale che intenda acquisire l’autorizzazione per gli eventi disputati da più organizzatori degli eventi medesimi, purché del suo bacino di utenza ambito territoriale legittimamente servito, ovvero gli operatori della comunicazione in ambito nazionale, devono elencare nella domanda da inoltrare all’organizzatore della competizione le società sportive per le quali l’autorizzazione stessa è richiesta.
L’accredito può essere richiesto all’organizzatore della competizione dagli operatori della comunicazione per gli iscritti all’Albo dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti e/o praticanti ovvero, eccezionalmente, da persone munite di formale attestazione comprovante l’attività propedeutica a divenire pubblicista rilasciato dal direttore responsabile della testata editoriale, nonché per i tecnici svolgenti attività di ripresa audiovisiva.
Le interviste non possono essere effettuate prima che siano decorsi trenta minuti dal termine delle gare, e possono essere trasmesse esclusivamente nei telegiornali e nei programmi sportivi.
Le sanzioni previste dalla violazione del Regolamento sono comprese tra i 10.329 euro e i 258.228 euro (articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249).

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