In questi giorni il Dipartimento per l’ informazione e l’editoria sta trasmettendo i decreti per il riconoscimento del credito d’ imposta relativo alle spese sostenute per l’acquisto e l’utilizzo di carta nell’anno 2011 ai sensi dell’articolo 4, commi 181 e seguenti della legge n. 350 del 24 dicembre 2003, e dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 220 del 13 dicembre 2010.
Da quanto ci risulta, la percentuale ammessa a contributo è pari al 6,31 per cento delle spese ammissibili e non al 6,35 per cento come da comunicazione precedentemente trasmessa alle imprese richiedenti da parte del Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del D.P.C.M n. 318 del 21 dicembre 2004, in caso di utilizzo del credito di imposta in tutto o in parte non spettante, si rendono applicabili le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso, nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
Nel caso di specie non dovrebbero essere applicate sanzioni, in quanto l’indebita compensazione è interamente imputabile ad errore nel conteggio effettuato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Pertanto, nell’ipotesi in cui non sia stato ancora utilizzato il credito in oggetto, vi invitiamo a compensare lo stesso in misura non superiore a quella indicata dal decreto.
Qualora il credito d’imposta sia stato già compensato nella misura del 6,35 per cento, la differenza dovrà, invece, essere riversata secondo le indicazioni che vi forniremo in una prossima circolare.
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