Egregio Editore,
ad integrazione della precedente circolare n. 31/05 trasmessa ieri, Vi segnaliamo che l’art. 387 della legge finanziaria 2006 prevede che:
“Nei casi di cui all’articolo 3, comma 11-ter della legge del 7 agosto 1990, n. 250, qualora siano presentate più domande, tutte le imprese editrici interessate decadono dal diritto di accedere ai contributi. I costi ammissibili per il calcolo dei contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni e agli articoli 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112 non possono aumentare su base annua di una percentuale superiore a quella del tasso programmato di inflazione per l’anno di riferimento dei contributi”.
L’articolo in oggetto prevede nella prima parte, che nell’ipotesi in cui più imprese collegate presentino domanda di accesso ai contributi tutte decadono dal diritto, mentre, allo stato, è prevista che una sola impresa abbia diritto agli stessi.
La seconda parte limita l’ammissibilità dei costi in incremento rispetto all’esercizio precedente ad una misura pari all’incremento del tasso programmato di inflazione. E’ evidente che detta norma inciderà in maniera estremamente restrittiva nei confronti delle imprese in crescita.
Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
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