Circolare n. 32 del 12/12/2007 – Modifiche al Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite

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È in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale la Delibera n. 162/07/CSP dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, rubricata “Modifiche al Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”. La delibera è consultabile sul sito www.ccestudio.it.

La Delibera reca disposizioni attuative in materia di pubblicità radiotelevisiva e di televendite per la concessionaria pubblica, per i concessionari privati e per i soggetti che hanno la responsabilità editoriale nella composizione dei palinsesti dei programmi radiotelevisivi e che li trasmettono o li fanno trasmettere da terzi.
Per quanto concerne le disposizioni in materia di messaggi pubblicitari e televendite e la loro modalità di inserimento durante i programmi, i principi generali sono i seguenti:
i) la pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e quindi si devono distinguere nettamente dal resto della programmazione attraverso l’uso di mezzi di evidente percezione (ottici nei programmi televisivi ed acustici nei programmi radiofonici), inseriti all’inizio e alla fine della pubblicità o della televendita;
ii) le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita.
iii) la potenza sonora dei messaggi pubblicitari e delle televendite non deve essere mai superiore a quella ordinaria dei programmi in corso;
iv) la pubblicità nei programmi composti di parti autonome, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti intervalli può essere inserita soltanto negli intervalli o tra le parti autonome e deve essere riconoscibile in maniera chiara attraverso l’inserimento sullo schermo della scritta “pubblicità” per tutta la durata. Nel resto dei casi, tra la fine di un’interruzione pubblicitaria e l’inizio di quella successiva devono di norma trascorrere almeno 20 minuti. Tale disposizione non si applica alle emittenti televisive locali;
v) gli spot pubblicitari e di televendita isolati devono costituire eccezioni;
vi) la trasmissione di opere audiovisive, ivi compresi i lungometraggi cinematografici ed i film prodotti per la televisione, fatta eccezione per le serie, i romanzi a puntate, i programmi ricreativi ed i documentari, di durata programmata superiore a quarantacinque minuti, può essere interrotta soltanto una volta per ogni periodo di quarantacinque minuti. E’ autorizzata un’altra interruzione se la durata programmata delle predette opere supera di almeno venti minuti due o più periodi completi di quarantacinque minuti.

Per quanto riguarda la tutela dei minori, l’Autorità solleciterà l’adozione nei codici di autodisciplina pubblicitaria di un unico segnale di interruzione pubblicitaria, riconoscibile su tutte le emittenti. I programmi di cartoni animati, sia trasmessi in forma autonoma sia inseriti nei programmi per bambini, non possono essere interrotti dalla pubblicità o dalle televendite. Tale disposizione non si applica ai programmi di cartoni animati che sono chiaramente destinati, per i contenuti e l’orario di trasmissione, ad un pubblico adulto. Inoltre, nella pubblicità diffusa prima o dopo i cartoni animati non possono comparire i personaggi dei medesimi cartoni animati. Resta in ogni caso vietato (non per le emittenti televisive locali) l’interruzione di programmi per bambini di durata programmata inferiore a trenta minuti.

Per quanto riguarda la conduzione dei messaggi pubblicitari, nonché delle telepromozioni e delle televendite, è fatto divieto affidarla allo stesso conduttore del programma in corso e alle persone che presentano regolarmente i telegiornali e le rubriche di attualità. Infine, la pubblicità e le televendite che imitano o costituiscono la parodia di un particolare programma non devono essere trasmesse prima o dopo la sua trasmissione, né durante i suoi intervalli.

Durante la programmazione di eventi sportivi, l’inserimento della pubblicità e degli spot di televendita (che devono essere riconoscibili in maniera chiara attraverso l’inserimento sullo schermo della scritta “pubblicità” o “televendita” per tutta la loro durata) può avvenire soltanto negli intervalli previsti dal regolamento ufficiale della competizione sportiva in corso di trasmissione o negli arresti di gioco suscettibili di essere aggiunti alla durata regolamentare del tempo, ove l’inserimento del messaggio pubblicitario non interrompa l’azione sportiva. Solo in questo caso, gli spot pubblicitari e di televendita isolati inseriti devono essere in numero massimo di sei nei tempi regolamentari previsti dalla competizione sportiva. Tale disposizione non si applica alle emittenti televisive locali.
Il calcolo della durata del programma ai fini delle modalità di inserimento delle interruzioni viene effettuato secondo il criterio del tempo lordo (criterio di calcolo della durata del programma radiotelevisivo comprensivo del tempo dedicato alle interruzioni pubblicitarie). Le autopromozioni, le attività di informazione e di comunicazione istituzionale di cui alla legge 7 giugno 2000, n.150, compresi i messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse, non sono computati nei limiti di affollamento.

TELEVENDITE
Le trasmissioni di televendita (offerte dirette trasmesse al pubblico attraverso il mezzo televisivo o radiofonico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni) possono essere interrotte da messaggi pubblicitari, purché questi siano nettamente distinti dalla trasmissione con mezzi ottici o acustici di evidente percezione. L’emittente ha, inoltre, l’obbligo di accertarsi, prima dalla messa in onda della televendita, che il titolare dell’attività di vendita sia in possesso dei requisiti prescritti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 per l’esercizio della vendita al dettaglio, e pertanto, durante la trasmissione, debbono essere indicati il nome, la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Gli oggetti, i prodotti o i servizi cui si riferiscono le offerte al pubblico devono essere descritti in maniera chiara e precisa nei loro elementi quantitativi e qualitativi e le immagini televisive ad essi relative devono rappresentare fedelmente ed integralmente gli oggetti, i prodotti o servizi offerti, senza determinare ambiguità con riguardo alle loro caratteristiche. L’offerta deve essere chiara, accurata e completa quanto ai suoi principali elementi quali il prezzo, le garanzie, i servizi post-vendita e le modalità della fornitura o della prestazione e deve altresì rispettare gli obblighi informativi in materia di diritto di recesso di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e successive modifiche.
Fermo restando i limiti di cui all’articolo 38, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (“le emittenti e i fornitori di contenuti televisivi in ambito nazionale diversi dalla concessionaria del servizio pubblico possono dedicare a forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari per un periodo che non deve superare un’ora e dodici minuti al giorno”), ogni finestra di programmazione destinata alla televendita trasmessa dalle emittenti e dai fornitori di contenuti in ambito nazionale attraverso canali non esclusivamente dedicati alla televendita deve avere una durata minima ininterrotta di quindici minuti.
Nel corso delle trasmissioni di televendita relative a beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi similari è è previsto:
i) l’obbligo di mostrare in sovrimpressione o comunque indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica, o numerazioni telefoniche che, a loro volta, inducano all’utilizzazione di numerazioni per servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica;
ii) l’obbligo di trasmettere le stesse nelle fasce orarie tra le ore 7:00 e le ore 23:00;
iii) il divieto di trarre in inganno il pubblico, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, sul contenuto e gli effetti dei beni o servizi offerti;
iv) l’obbligo di evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, in particolare delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili.
Nel caso in cui queste trasmissioni siano interrotte da messaggi pubblicitari è necessario distinguere detti messaggi dalla trasmissione con mezzi ottici o acustici di evidente percezione.
Gli stessi divieti (fatta eccezione per il punto II) valgono per la pubblicità e le telepromozioni (“forma di pubblicità consistente nell’esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall’emittente televisiva o radiofonica nell’ambito di un programma al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti”) relative a beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi similari. Nel caso in cui per la pubblicità e le telepromozioni si faccia uso di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, deve essere inserita l’informativa, mediante scritte in sovrimpressione chiaramente percepibili ovvero mediante avviso verbale, della facoltà, per l’utente, di attuare il blocco selettivo delle chiamate verso le stesse numerazioni, facendone richiesta al proprio operatore telefonico.
La propaganda di servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi similari di tipo interattivo audiotex e videotex quali “linea diretta” conversazione, “messaggerie vocali”, “chat line”, “one to one” e “hot line” non può essere trasmessa nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24.
Sanzioni
Fatte salve le specifiche sanzioni stabilite per le violazioni degli obblighi e dei divieti di cui al presente regolamento, sono applicabili in ogni altro caso le sanzioni di cui all’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (“…sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 25.822,84 e non superiori nel massimo a euro 154.937.069,73; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, di sospendere l’attività di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione”) e di cui all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (“i soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell’Autorita’, impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento milioni. Se l’inottemperanza riguarda provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono irrogate dall’Autorità”).
L’occasione è gradita per porre cordiali saluti.

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