Circolare n.31 del 05/10/2016 – Legge di riforma dell’editoria. Le principali novità

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Nella giornata di ieri 4 ottobre 2016, è stata approvata in via definitiva la legge recante “Istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Procedura per l’affidamento in concessione del servizio pubblico, televisivo e multimediale”, per la quale è attesa a breve la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il progetto di legge è già stato oggetto delle nostre circolari nn. 11/2016 e 30/2016 con le quali abbiamo anticipato il contenuto nel corso dell’iter parlamentare di approvazione della legge.

Attesa la complessità della materia, abbiamo deciso di dedicare singole circolari, in questa fase, ai diversi e più rilevanti passaggi della legge, evitando una lunghissima circolare sull’intero testo che rischierebbe di distrarre l’attenzione dai delicatissimi passaggi della nuova disciplina. 

Vi invitiamo, pertanto, a leggere con molta attenzione le nostre prossime circolari perché le novità sono numerose e molto rilevanti. 

La legge si articola sostanzialmente lungo due direttrici: una parte consistente di deleghe al Governo per l’emanazione di successivi decreti legislativi che diano una regolamentazione di dettaglio ai principi sanciti nella delega e norme di immediata attuazione. 

Nelle prime circolari, prenderemo in esame le modifiche che entrano immediatamente in vigore per l’anno in corso e, pertanto, assumono valore già a partire dai contributi relativi all’esercizio 2016. 

Il primo comma dell’articolo 3 della legge modifica l’articolo 2 del decreto legge 18 maggio  2012, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge16 luglio 2012, n. 103. 

In particolare, la lettera a) modifica il comma 2 che nella previdente stesura prevedeva: “A decorrere dai contributi relativi all’anno 2012, per le imprese di cui all’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater,  della legge 7agosto 1990, n. 250, per le imprese di cui all’articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché per le imprese di cui all’articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, il contributo, che non può comunque superare quello riferito all’anno 2010, è così calcolato”: Nella nuova stesura la norma prevede che: “A decorrere dai contributi relativi all’anno 2016, per le imprese di cui all’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, per le imprese di cui all’articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché per le imprese di cui all’articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, il contributo, che non può comunque superare il 50 per cento dell’ammontare complessivo dei proventi dell’impresa editrici, riferiti alla testata per cui è chiesto il contributo, è così calcolato”. Abbiamo evidenziato in grassetto la modifica. 

Gli effetti della modifica legislativa sono potenzialmente di grande impatto su molte imprese editrici, in quanto, in sostanza, il contributo, a partire dal 2016, non potrà essere superiore al 50 per cento dei ricavi direttamente riferibili alla testata per la quale è richiesto il contributo. 

Ricordiamo che nella precedente nostra circolare n.30/2016 abbiamo già sviluppato ampiamente questo argomento, anche con un esempio numerico.

La lettera b) sopprime il secondo capoverso del comma 4 dell’articolo 2 della previdente legge che prevede che: “Il presente articolo non si applica ai contributi di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 7
agosto 1990, n. 250
. Le risorse complessivamente destinabili a tali contributi sono pari al 5 per cento dell’importo stanziato, per i contributi diretti alla stampa, sul pertinente capitolo del bilancio del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.” L’immediato effetto di questa norma è che già a partire dalla ripartizione dei contributi relativi al 2016 le imprese editrici di periodici editi da cooperative, fondazioni o enti morali o da soggetti da questi controllati non saranno più sottoposti alla partecipazione in una quota ridotta al cinque per cento delle risorse complessivamente destinabili a tali tipo di contributi. In altri termini, questo tipo di soggetti parteciperà alla ripartizione delle somme alla stregua di tutti gli altri soggetti.

La lettera c) introduce la seguente previsione: “Il contributo è erogato in due rate annuali. La prima rata è erogata in due rate annuali. La prima rata è versata entro il 30 maggio mediante anticipo di una somma pari al 50 per cento del contributo calcolato come previsto dal presente decreto. La seconda rata, a saldo, è versata entro il termine per la conclusione del procedimento. All’atto dei pagamenti l’impresa deve essere in regola con le attestazioni rilasciate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con i versamenti dei contributi previdenziali e non deve risultare inadempiente in esito alla verifica di cui all’articolo 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”. In altri termini, viene ripristinato il meccanismo dell’acconto che verrà erogato in ragione del cinquanta per cento di quello attribuito per l’anno precedente; la materiale erogazione è subordinata al rilascio della regolarità della posizione da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dal puntuale
pagamento degli oneri previdenziali. Inoltre, nell’ipotesi di mancato pagamento di cartelle esattoriali scadute, troverà applicazione il blocco del pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni, per la quale disciplina richiamiamo alla nostra circolare n. 25/2016.

Come detto, tutte le novità sinora esaminate trovano applicazione già a partire dai contributi relativi al 2016. 

Nelle prossime circolari sulla nuova legge, esamineremo man mano le numerose novità apportate alla disciplina. La prossima circolare sulla legge avrà ad oggetto la modifica del procedimento amministrativo.