Circolare n. 25 del 02/10/2006 – Decreto Legge di accompagnamento al disegno di legge finanziaria 2006

0
1240

Egregio Editore,

con la presente, La informiamo che nella seduta del 29 settembre il Consiglio dei Ministri ha approvato ed emanato il Decreto legge di accompagnamento al disegno di legge finanziaria 2006.

Il Decreto Legge in commento è in attesa di pubblicazione ma è evidente che dal momento della pubblicazione produrrà i propri effetti.

E’ evidente che le note che seguono vengono scritte sulla base di una prima lettura del provvedimento e richiedono successivi approfondimenti.

Gli articoli che interessano il comparto dell’editoria sono quelli che vanno dal numero 24 al numero 34.

L’articolo 24, rubricato “riordino e semplificazione delle disposizioni sui contributi” prevede testualmente che: con regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede al riordino e alla semplificazione delle disposizioni normative relative ai contributi e alle provvidenze per le imprese editrici di quotidiani e periodici, e di quelle radiofoniche e televisive, introducendo nella disciplina vigente le norme necessarie per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) razionalizzazione e riordino dei contributi e delle provvidenze, anche tenuto conto dell’articolo 20, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazione con legge 4 agosto 2006, n. 248, e in coerenza con gli obbiettivi di contenimento della spesa pubblica;

b) rideterminazione e snellimento delle procedure, dei criteri di calcolo dei contributi spettanti, dei costi ammissibili ai fini del calcolo dei contributi, dei tempi e delle modalità di istruttoria, concessione ed erogazione, nonché dei controlli da effettuare, anche attraverso il ricorso, da parte del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della presidenza del Consiglio dei ministri, ed altre amministrazioni dello Stato;

c) particolare attenzione al perseguimento, da parte delle imprese, di obiettivi di maggior efficienza, occupazione e qualificazione, utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, effettiva diffusione del prodotto editoriale sul territorio, con particolare riguardo a:

occupazione dei giornalisti;

tutela del prodotto editoriale primario;

livelli ottimali di costi di produzione e di diffusione riferiti al mercato editoriale;

d) realizzare il coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica.

In pratica la legge attribuisce una delega in bianco al Governo perché lo stesso con provvedimenti di natura regolamentare determini i criteri per accedere ai contributi ed i valori su cui calcolare gli stessi. In altri termini il Governo può decidere: categorie dei beneficiari, criteri di accesso (tirature, diffusione o quant’altro) e modalità di calcolo dei contributi (percentuale da decidere da parte del governo sui costi o variabili su tirature, diffusione, occupazione, innovazione o altri criteri stabiliti sempre dal Governo).

L’art. 25, rubricato “regime di pubblicità dei contributi statali” prevede testualmente che: “tra le indicazioni obbligatorie previste dall’articolo 2, comma 2, delle legge 8 febbraio 1948, n. 47, é inserita la dichiarazione che la testata fruisce dei contributi statali diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, ove ricorra tale fattispecie”.

Tale previsione assume particolare rilievo in quanto determina la necessità di inserire nelle gerenze di tutti i giornali beneficiari dei contributi, dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto Legge in Gazzetta Ufficiale, la circostanza che gli stessi percepiscono le agevolazioni previste dalla legge n. 250 del 7 agosto 1990.

L’art. 26, rubricato “erogazione delle provvidenze per l’editoria ” prevede testualmente che: “i contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 250 e successive modificazioni, nonché all’articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni, e all’articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004 n. 112, sono erogati nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine presenti nel bilancio di previsione della presidenza del Consiglio dei ministri con riferimento all’anno di presentazione delle domande, applicando in caso di insufficienza di risorse il criterio del riparto percentuale dei contributi. Resta ferma la possibilità di erogare le differenze in presenza di eventuali nuove risorse finanziarie anche attraverso formule rateizzate determinate con apposito decreto del presidente del Consiglio dei Ministri.

I contributi previsti dall’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250 sono corrisposti esclusivamente alle imprese radiofoniche che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi di partiti politici che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o due rappresentanti nel Parlamento europeo, eletti nelle liste di movimento nonché alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230. Le altre imprese radiofoniche e i canali telematici satellitari di cui all’articolo 7, comma 13 della legge 3 maggio 2004, n. 112 che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato il diritto ai contributi di cui all’articolo 4, della legge 7 agosto 1990, n. 250, continuano a percepire in via transitoria con le medesime procedure i contributi stessi, fino alla ridefinizione dei requisiti di accesso”.

Il primo comma annulla ogni ipotesi di diritto soggettivo sui contributi. Gli stessi verranno erogati nei limiti degli stanziamenti effettuati, a prescindere dai fabbisogni. E’ evidente che l’ultima parte del primo comma si appartiene alla categoria concettuale dei se e dei ma. L’effetto sui bilanci e sulla certezza dell’iscrizione del contributo a conto economico è evidente. I riflessi sulle società di revisione anche.

Il secondo comma, invece, riserva il diritto ai contributi alle agevolazioni dirette a carico delle emittenti satellitari e delle radio organi di partiti politici che abbiano gli stessi requisiti previsti dall’art. 153 della legge n. 388/00, facendo salvi i diritti solo per quelle che al 31 dicembre 2005 ne abbiano già acquisito il diritto.

L’art. 27, rubricato “diffusione di messaggi istituzionali e di utilità sociale” prevede testualmente che: “fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, gli organi di informazione che ricevono contributi statali diretti sono tenuti, su richiesta del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della presidenza del Consiglio dei ministri, a diffondere gratuitamente messaggi istituzionali, di utilità sociale o di pubblico interesse, in misura massima da determinare con apposito decreto del presidente del Consiglio dei ministri, sentita le Commissione tecnico consultiva di cui all’articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416”.

Viene imposto per legge, o meglio per decreto legge, l’obbligo a carico delle imprese beneficiarie dei contributi diretti di diffondere gratuitamente i messaggi istituzionali di pubblica utilità o di pubblico interesse, sulla base di criteri da determinare con D.P.C.M.

L’art. 28, rubricato “rimborsi per abbonamenti” prevede testualmente che: “all’articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le parole: sono sostituite dalle seguenti: e alla lettera b) le parole: sono sostituite dalle seguenti: ”.

All’articolo 8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: “ sono sostituite dalle seguenti: e alla lettera b), le parole: sono sostituite dalle seguenti: .

A decorrere dai contributi relativi all’anno 2007, le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva e i canali tematici satellitari possono richiedere le riduzioni tariffarie, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a) della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per un solo abbonamento sui canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione via satellite, riferito esclusivamente al costo del segmento di contribuzione, fornito da Società autorizzate a espletare i predetti servizi”.

L’articolo riguarda le emittenti radiotelevisive. Il primo ed il secondo comma riducono al misura del rimborso per i costi connessi agli abbonamenti ad agenzie di stampa dall’80% al 60%. Inoltre il rimborso sul canone di trasporto del segnale via satellite viene limitato ad un solo gestore e, misura molto più incisiva, al solo costo di contribuzione.

L’art. 29, rubricato “modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 250” prevede testualmente che: “a decorrere dai contributi relativi all’anno 2006, articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 8, lettera a), le parole: sono sostituite dalle seguenti: ;

al comma 9 le parole: sono soppresse;

al comma 10, lettera a), le parole: .

All’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni è apportata la seguente modificazione: al comma 2, lettera c) le parole: sono soppresse.

All’articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: sono sostituite dalle seguenti: .

Qualora nella liquidazione dei contributi relativi all’anno 2004 sia stato disposto, in dipendenza all’applicazione di diverse modalità di calcolo, in recupero di contributi relativi all’anno 2003, non si procede all’ulteriore recupero e si provvede alla restituzione di quanto recuperato”.

In pratica, viene abolita la media dei costi a partire dall’esercizio 2006 e viene condonata la vicenda relativa al 2002 ed al 2003. Inoltre, viene abbassato il limite massimo per i periodici che fruiscono del rimborso a copia da 40.000 copie a 30.000 copie.

L’art. 30, rubricato “modifiche alla legge 23 dicembre 2005, n 266 in materia di editoria” prevede testualmente che: “il termine di decadenza previsto dall’articolo 1, comma 461, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 si intende riferito anche ai contributi relativi agli anni precedenti.

All’articolo 1, comma 455 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sostituire le parole con le seguenti: .

Il comma 458 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si interpreta nel senso che la composizione prevista dalla citata disposizione per l’accesso alle provvidenze di cui all’articolo 3, commi 2 e 2-quarter della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni, consente l’erogazione dei contributi relativi all’anno 2006 qualora realizzata nel corso del medesimo anno”.

Il primo comma formalizza la decadenza in caso di incompleta presentazione della documentazione con riferimento a tutti gli esercizi. La finanziaria 2006, infatti, nulla diceva circa le domande relative alle annualità anteriori al 2004.

Il secondo comma chiarisce, in maniera restrittiva, che il limite del 10 per cento dei costi connessi alle collaborazioni, va applicata sul montante degli altri costi.

Il terzo comma, scusateci, non ci è chiaro. Da una prima lettura pare che gli uffici si preparano la strada per pagare il saldo dell’esercizio 2005 e dell’esercizio 2006 nel 2007. Ci torneremo.

L’art. 31, rubricato “convenzioni aggiuntive” prevede testualmente che: “le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri dell’Economia e delle finanze e delle Comunicazioni e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui all’articolo 20, terzo comma, della stessa legge, con il ministro degli Affari esteri. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato nell’anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni”.

Vengono regolati i rapporti con le concessionarie in regime di convenzione aggiuntiva (rispetto a quella della Rai).

L’art. 32, rubricato “riproduzione di articoli di riviste e di giornali” prevede testualmente che: “all’articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:”.

E’ una delle grandi richieste della FIEG. Imporre a tutti i soggetti il pagamento di un corrispettivo per l’attività di rassegna stampa.

L’art. 33, rubricato “modalità di rimborso alla società Poste italiane” prevede testualmente che: “le somme ancora dovute alla società Poste italiane ai sensi dell’articolo 3, comma 1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono rimborsate, previa determinazione effettuata dalla presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l’informazione e l’editoria, di concerto con il ministero delle Comunicazioni e con il ministero dell’Economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una rateizzazione di dieci anni”.

In pratica sono anni che le Poste non rendicontano alla Presidenza le agevolazioni erogate alle imprese sotto forme di riduzioni tariffarie. Riteniamo che questa norma sia rivolta a cristallizzare e determinare il debito nei confronti delle Poste (probabilmente anche per incidere sul bilancio di queste ultime), rateizzando in dieci anni il pagamento.

L’art. 34, rubricato “modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche” prevede testualmente che: “all’articolo 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 le parole sono sostituite dalle seguenti e le parole sono sostituite dalle parole ; b) al comma 5 le parole sono sostituite dalle parole ; c) al comma 8, le parole sono sostituite dalle parole; d) al comma 9, dopo le parole sono aggiunte le seguenti. Le parole sono sostituite dalle parole; e) al comma 11, le parole sono sostituite dalle parole; f) al comma 13, le parole sono sostituite dalle parole; g) al comma 14, le parole sono sostituite dalle parole da euro 170.000,00 a euro 2.500.000,00>; h) al comma 16, le parole sono sostituite dalle parole; i) dopo il comma 17 è inserito il seguente comma 18:

Vengono aumentate in maniera significative le sanzioni introdotte dal codice delle comunicazioni elettroniche.

Cordiali saluti.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome