Circolare n. 24 del 29/08/2012 – Legge del 16 luglio 2012, n. 103: chiarimenti art. 2 – Nuovi criteri di calcolo e liquidazione del contributo

0
1106

Riprendiamo ad esaminare le regole disposte dalla legge del 16 luglio 2012, n. 103, facendo seguito alle precedenti circolari n. 21, n. 22 e n. 23 con le quali ci siamo occupati rispettivamente della disciplina relativa alla sospensione del pagamento del contributo nel caso di debiti nei confronti della Pubblica Amministrazione, della possibilità per i dipendenti delle società editrici che cessano le pubblicazioni e che hanno percepito i contributi per l’esercizio 2011, di subentrare nella gestione della testata mantenendo il diritto ad accedere alle agevolazioni ed infine della possibilità per i giornali di continuare ad accedere ai contributi anche nell’ipotesi in cui la testata venga pubblicata esclusivamente in via telematica.

In questa circolare prenderemo in analisi i nuovi sistemi di calcolo introdotti dall’articolo 2 della legge 16 luglio 2012, n. 103.
Ricordiamo che i nuovi criteri per la determinazione del contributo entrano in vigore dall’esercizio 2012. In relazione ai profili di incostituzionalità della norma per la valenza retroattiva, segnaliamo che i ricorsi per incostituzionalità possono essere sollevati solo nel corso di un giudizio da parte di un’autorità giurisdizionale. Quindi i nuovi criteri vanno assunti come dati oggettivi.
Il secondo comma dell’articolo 2 determina le nuove modalità di calcolo del contributo, operando un’importante semplificazione del sistema complessivo, in quanto vengono eliminate le differenziazioni tra i diversi contributi basati sui profili soggettivi e viene reso un quadro molto più omogeneo con una, onestamente condivisibile, distinzione tra giornali locali e giornali nazionali.
Il contributo si suddivide in due diverse componenti: una prima legata ai costi ed una seconda legata alle copie vendute.
In relazione al contributo sui costi lo stesso viene determinato sulla base di una quota di rimborso pari al cinquanta per cento dei costi sostenuti per il personale dipendente, per l’acquisto di carta, per la stampa, per la distribuzione e per gli abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa.
Per quanto concerne i costi del personale gli stessi potranno essere ammessi nel limite di un importo massimo di euro 120.000 per ogni giornalista e di euro 50.000 per ogni poligrafico assunto con contratto a tempo indeterminato (non è richiesto il requisito del tempo pieno). L’applicazione di detto limite è semplice, in quanto è sufficiente prendere il valore minimo tra il costo del personale e la moltiplicazione del numero dei dipendenti per il coefficiente previsto dalla norma (120.000 euro per i giornalisti e 50.000 euro per i poligrafici).
Per fare un esempio, laddove un’impresa avesse costi del personale per euro 1.000.000 ed abbia cinque giornalisti a tempo indeterminato e due poligrafici i costi ammissibili relativi al personale sarebbero pari a 700.000 euro. Ciò in quanto i cinque giornalisti determinerebbero un limite massimo di 600.000 euro ed i due poligrafici di 100.000 euro.
Va segnato il valore corrispondente alla moltiplicazione tra il numero di dipendenti/giornalisti e poligrafici ed i moltiplicatori previsti dalla legge (120.000 euro per i giornalisti e 50.000 euro per i poligrafici).
Per quanto concerne gli altri costi ammissibili, la norma è molto chiara e lascia poco spazio a dubbi. Chiaramente tutti i costi devono essere connessi all’esercizio dell’attività editoriale. Qualche perplessità nasce dalla previsione che gli stessi costi, per essere ammissibili devono avvenire sulla base di pagamenti tracciabili. Infatti, laddove prevalesse una interpretazione restrittiva potrebbe prendere piede una lettura della norma in ragione della quale i costi ammessi devono essere stati pagati. Ciò, chiaramente sarebbe in contrapposizione con lo spirito della legge che è legata ai dati di bilancio e, quindi, al principio di competenza e non a quello di cassa.
I costi devono essere esposti in un prospetto che, come sempre, deve essere oggetto di verifica ed asseverazione da parte di una società iscritta alla Consob.
L’importo di questo tipo di contributo non può essere superiore ad euro 2.500.000 per i quotidiani nazionali, ad euro 1.500.000 per i quotidiani locali ed ad euro 300.000 per i periodici. Un problema è connesso a quale sarà il criterio, per il 2012, cui ispirarsi per verificare se un quotidiano debba essere considerato nazionale o locale. Quelli introdotti dalla nuova legge, sicuramente più stringenti o quelli previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223 ? A nostro avviso, per come è scritta la norma, si applicano, per il 2012, le vecchie disposizioni, anche se è evidente che il legislatore nel differenziare il trattamento economico tra testate locali e testate nazionali si è ispirato alla distinzione introdotta all’articolo 1.
Una delle principali novità apportate dal decreto legge è il passaggio definitivo dal criterio della determinazione del contributo variabile dalle copie distribuite a quelle effettivamente vendute. Il contributo variabile è calcolato in ragione di venticinque centesimi per copia venduta per i quotidiani nazionali, a venti centesimi per i quotidiani locali ed a quaranta centesimi per i periodici. Per le copie vendute si intendono le stesse prese a riferimento per il calcolo del possesso del requisito del rapporto tra distribuito e venduto disciplinato dal secondo e dal terzo comma dell’articolo 1 della legge 16 luglio 2012, n. 103. L’importo complessivo del contributo variabile non può, comunque, essere superiore a euro 3.500.000 per i quotidiani ed ad euro 200.000 per i periodici. Inoltre, il contributo variabile unitario non può essere superiore all’effettivo prezzo di vendita di ciascuna copia. Il che significa che il prezzo di vendita al pubblico dei quotidiani nazionali deve essere superiore a 25 centesimi, quello dei quotidiani locali a 20 centesimi e quello dei periodici a 40 centesimi.
Segnaliamo, infine, che in maniera alquanto sorprendente il legislatore ha omesso di includere i quotidiani editi e diffusi all’estero in una categoria piuttosto che in un’altra.
La prossima circolare avrà ad oggetto i nuovi requisiti di accesso ai contributi all’editoria per il 2013 (art. 1 della legge 16 luglio 2012 n. 103).

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome