Con la presente ricordiamo che ai sensi dell’art. 11 della legge n. 28 del 2000 entro trenta giorni dalla Consultazione elettorale politica nazionale, i titolari di emittenti radiotelevisive, nazionali e locali, e gli editori di quotidiani e periodici devono comunicare ai Presidenti delle Camere ed ai Collegi regionali di garanzie elettorali, i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo gratuito, a tariffa ridotta, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.
L’inosservanza della norma è oggetto di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164,00 ad euro 51.645,00.
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