Circolare n. 23/2015 – Comunicazione annuale per le imprese richiedenti i contributi all’editoria

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Ricordiamo che entro il prossimo 31 gennaio, le imprese editrici di testate che accedono ai contributi di cui all’art. 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater della legge 7 agosto 1990 n. 250, nonché quelli di cui all’art. 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 effettuano la comunicazione annuale al R.O.C. relativa all’anno 2015 così come previsto all’allegato B della delibera AGCOM n. 666/08/CONS.

Oltre a trasmettere lo sviluppo della propria catena partecipativa, gli editori richiedenti i contributi di cui sopra per i quali la testata edita sia di proprietà di terzi, devono trasmettere, sulla base dei dati di loro diretta conoscenza, anche lo sviluppo degli assetti societari del proprietario della testata indicando il capitale sociale, l’elenco dei soci e la titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto pari o superiore al 5%, fino all’individuazione delle persone fisiche che partecipano direttamente o indirettamente al capitale sociale del proprietario della testata.

Gli editori richiedenti i contributi di cui sopra, inoltre, devono anche trasmettere le dichiarazioni con le quali comunicano le eventuali situazioni di controllo e/o collegamento ai sensi dell’articolo 2359 c.c. in essere nel corso dell’anno di riferimento ovvero l’assenza delle stesse.

Le informazioni richieste devono essere aggiornate al 31 dicembre 2015 e trasmesse in formato elettronico (smart card) attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it .

Si evidenzia che gli adempimenti di cui sopra sono condizione sine qua non per il rilascio dell’attestazione di regolarità richiesta dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria per l’erogazione dei contributi. Eventuali errori e/o ritardi nell’ottemperanza delle predette comunicazioni comporteranno il rilascio dell’attestazione di regolarità solo al termine di apposito procedimento sanzionatorio; inoltre, le dichiarazioni trasmesse rappresentano comunicazioni sociali e vengono trasmesse sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, per cui eventuali errori o omissioni determinano anche responsabilità di carattere penale. Per tale ragione è necessario effettuare tutti i riscontri interni al fine di evitare errori di qualsiasi genere.

Ricordiamo, infine, che le società di capitale e le cooperative iscritte al ROC che non beneficiano dei contributi di cui sopra, hanno l’obbligo di trasmettere la comunicazione annuale entro 30 giorni dalla data di deposito del bilancio, mentre per tutti gli altri soggetti la scadenza è fissata per il 31 luglio.