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Circolare n. 23 del 30/04/2026 – Praticanti giornalisti, la Presidenza risponde e il costo è ammesso ai contributi all’editoria

Il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria ha pubblicato una faq relativa ad un quesito presentato dalla File (Federazione italiana liberi editori) relativa all’ammissibilità dei costi sostenuti per i praticanti giornalisti.

Come è noto, il Dipartimento aveva deciso di non includere il costo dei praticanti giornalisti tra quelli ammissibili in quanto riteneva che gli stessi non potessero essere qualificati come giornalisti ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

Con la pubblicazione di questa faq il Dipartimento ha modificato orientamento ritenendo che questi costi, solo a partire dal 2025, sono ammissibili. Le argomentazioni sul cambio di orientamento sembrano, sinceramente, originali, così come originale è la decisione di ammettere detti costi solo dal 2025.

Infatti, a nostro avviso, è pacifico che un giornalista praticante vada qualificato come giornalista per un profilo sintattico, per la previsione di questa figura nella legge istitutiva dell’ordine e per la previsione di questo tipo di figura nell’ambito del contratto nazionale.

Comunque, a partire dal 2025 questo costo è ammissibile ma il Dipartimento chiede che laddove siano presenti contratti di praticantato l’impresa debba presentare, unitamente al resto della documentazione, una dichiarazione attestante che il rapporto instaurato è a tempo indeterminato e che è conforme agli articoli 33 e 34 della legge 3 febbraio 1963, n. 69. In realtà, la conformità dovrebbe essere riferita maggiormente al contratto nazionale e non alla legge istitutiva dell’ordine, per cui consigliamo di attestare sempre entrambe le circostanze. Inoltre, l’impresa si deve impegnare a comunicare al Dipartimento gli esiti dell’esame di idoneità professionale e l’eventuale cancellazione dal registro dei praticanti. Anche in questo caso occorre verificare la forma con cui deve avvenire la comunicazione nell’ipotesi in cui il praticante non superi l’esame ma rimane contrattualizzato potendo sostenere ancora l’esame.

Infine, il Dipartimento ha ribadito che, a suo avviso, i praticanti giornalisti non possono essere calcolati sia ai fini delle proporzioni tra soci e dipendenti relative alle cooperative giornalistiche che ai fini del raggiungimento del numero minimo di giornalisti.

A margine, il quesito e la risposta del Dipartimento.

QUESITO: E’ possibile includere i costi sostenuti per l’assunzione di praticanti giornalisti tra quelli ammissibili ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70?

RISPOSTA: Ai sensi degli articoli 33 e 34 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, la qualifica di praticante giornalista non è equiparabile a quella di giornalista professionista, che si consegue esclusivamente previo superamento dell’esame di Stato di idoneità professionale. Il praticantato costituisce, infatti, una fase formativa propedeutica all’accesso alla professione e benché l’iscrizione nel relativo registro tenuto dall’Ordine dei giornalisti consenta lo svolgimento di attività redazionali e la partecipazione a iniziative proprie dell’attività giornalistica, tale iscrizione ha tuttavia natura temporanea ed è finalizzata all’acquisizione delle competenze necessarie per l’ammissione all’esame di Stato.
Pertanto, in coerenza con la normativa vigente in materia di contributi diretti, i praticanti giornalisti non possono essere computati tra i soggetti rilevanti ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 3, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, né ai fini del raggiungimento del requisito del numero minimo di giornalisti previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera d), del medesimo decreto.
Tuttavia, in considerazione dell’evoluzione organizzativa delle imprese editoriali e del ruolo in concreto svolto dai praticanti nell’ambito dell’attività redazionale, si può ritenere che i costi sostenuti per la loro remunerazione possano essere riconosciuti come ammissibili ai fini del calcolo del contributo, quali componenti del costo del lavoro direttamente connesse all’attività editoriale, ove riferiti a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e nel rispetto della disciplina vigente in materia di praticantato giornalistico.
Quanto sopra premesso, a decorrere dall’annualità di contributo 2025, le imprese editrici che intendano richiedere il rimborso dei costi relativi ai praticanti giornalisti impiegati per l’intero anno di riferimento del contributo, sono tenute a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che tali costi si riferiscono a contratti di lavoro a tempo indeterminato e che gli stessi sono conformi all’articolo 34 della legge n. 69 del 1963 e alla disciplina ordinistica vigente.
Con la medesima dichiarazione, l’impresa dovrà altresì assumere l’impegno a comunicare tempestivamente al Dipartimento l’esito dell’esame di idoneità professionale ovvero l’eventuale cancellazione del lavoratore dal registro dei praticanti, nei termini previsti dalla normativa di settore, con conseguente immediata cessazione del diritto al rimborso del relativo costo.

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