Circolare n. 22 del 19/05/2009 – Par condicio – Referendum 21 e 22 giugno 2009 – Disposizioni per la stampa

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Con la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 80/09/CSP, in corso di pubblicazione sulla G.U., sono state divulgate le “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione per i referendum popolari aventi ad oggetto l’abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull’elezione della camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e del testo unico delle leggi sull’elezione del senato della repubblica approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, indetti per il 21 e 22 giugno 2009”.

Entro il quinto giorno dalla data di pubblicazione della delibera in oggetto nella G.U., l’editore che intende pubblicare messaggi politici elettorali deve pubblicare un apposito comunicato preventivo (Allegato 1) in cui siano precisate le condizioni di accesso agli spazi, l’avvenuta predisposizione di un documento analitico di autodisciplina, l’indirizzo e il numero di telefono della redazione della testata presso la quale questo è depositato. La pubblicazione dei messaggi elettorali potrà avvenire dal primo numero successivo a quello in cui il comunicato preventivo viene pubblicato. In caso di pubblicazione del comunicato preventivo successivamente al quinto giorno di pubblicazione della delibera in G.U., la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso.

In relazione ai periodici, il comma 1, dell’art. 21 della delibera a commento, prevede che si debba prendere in considerazione la data di effettiva distribuzione al pubblico. Nell’ipotesi in cui la periodicità non renda possibile tale modalità, l’obbligo si intende assolto con la pubblicazione del regolamento in altre testate quotidiane e periodiche, di analoga diffusione.

Il documento analitico (Allegato 2), di cui può anche essere omessa la pubblicazione, ma non l’adozione (infatti deve essere disponibile a prima richiesta) deve contenere:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi pubblicitari con puntuale indicazione del termine ultimo di prenotazione rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione;
b) le tariffe praticate, distinte per singola testata nell’ipotesi di pluralità di testate, e le eventuali condizioni di gratuità;
c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento anche tecnico rilevante per la fruizione degli spazi stessi e, in particolare, la definizione dei criteri di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale;
d) nell’ipotesi di edizioni locali o pagine locali di pubblicazioni nazionali , occorre procedere alla differenziazione, laddove adottata, delle tariffe sulle pagine nazionali e delle tariffe sulle pagine locali.
Nel variare il documento analitico che proponiamo, evidenziamo che debbono essere riconosciute a favore di tutti coloro che richiedono spazi per la diffusione di messaggi politici referendari le condizioni migliori praticate ad uno di essi. Questo significa che non esiste margine alcuno di sconto (differenziato a seconda dell’inserzionista) rispetto al piano tariffario adottato per le consultazioni elettorali in oggetto.
Ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ammesse esclusivamente le seguenti forme di messaggio politico elettorale: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi; pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati; le pubblicazioni di confronto tra più candidati.

I messaggi politici referendari devono essere pubblicati, in appositi spazi debitamente evidenziati, con modalità uniformi e recare la dicitura “messaggio referendario” con l’indicazione del soggetto politico committente.

I risultati dei sondaggi referendari possono essere pubblicati fino al sedicesimo giorno antecedente la data delle votazioni devono essere corredati da una nota informativa da cui si desumano: I) il soggetto che ha realizzato il sondaggio; II) il committente e l’acquirente del sondaggio; III) i criteri seguiti per la formazione del campione, evidenziando se si tratta di sondaggio rappresentativo o sondaggio non rappresentativo; IV) il metodo di raccolta e di elaborazione dei dati; V) il numero delle persone interpellate e l’universo di riferimento; VI) il testo integrale delle domande rivolte; VII) la percentuale delle persone che hanno risposto alle singole domande; VIII) la data in cui è stato realizzato il sondaggio. La nota informativa deve essere evidenziata in apposito riquadro. Infine, i risultati dei sondaggi devono essere resi disponibili a cura del committente sul sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l’informazione e per l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (www.sondaggipoliticoelettorali.it).
Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o diffondere i risultati, anche parziali dei sondaggi.

La disciplina in oggetto non si applica agli organi di partito o di movimenti politici. L’art. 23 del regolamento prevede che, nell’ipotesi di specie, i partiti, le forze politiche, le coalizioni o le liste debbano tempestivamente fornire comunicazione all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. In particolare, il regolamento di attuazione di cui alla premessa prevede che i partiti, le forze politiche, le coalizioni e le liste sono tenute a fornire con tempestività all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici.
Si ritiene, pertanto, opportuno che i partiti o i movimenti politici referenti effettuino una comunicazione all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dove si espliciti l’eventuale applicazione dell’esenzione dall’obbligo di legge.

Allegato 1 – COMUNICATO PREVENTIVO stampa referendum

Allegato 2 – DOC ANALITICO stampa referendum

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