Il decreto del Ministro dell’Economia del 12 marzo 2008 ha dato attuazione al credito d’imposta a sostegno delle assunzioni nelle regioni del Mezzogiorno d’ Italia. Il credito d’imposta è stato introdotto dai commi 539-547 dell’art. 2 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007. L’agevolazione è riconosciuta a favore dei datori di lavoro che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2008.
Il credito d’imposta è pari ad euro 333 al mese per ciascun lavoratore assunto, incrementato ad euro 416 per le donne. Il beneficio è condizionato ad un incremento occupazionale tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese del 2008 ed il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2007.
Sottolineiamo che condizione per l’accesso al beneficio è il mantenimento della base occupazionale nel periodo intercorso tra il 1° novembre 2007 ed il 31 dicembre 2007.
La funzione del credito d’imposta è condizionato ad un’istanza da presentare al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 1 giorno del mese successivo a quello in cui si verificano gli incrementi occupazionali e comunque, non oltre il 31 gennaio 2009.
L’istanza andrà presentata in via telematica.
Le modalità tecniche di trasmissione saranno determinate da un provvedimento del direttore dell’Agenzie delle Entrate che verrà emanato a giorni. Per il periodo intercorrente dal 1° gennaio 2008 e la data di emanazione del Provvedimento, le domande di fruizione potranno essere inviate a partire dalla data di attivazione della procedura.
Le domande verranno analizzate in ordine cronologico di presentazione ed i fondi verranno impegnati sulla base di detta procedura.
L’eventuale esaurimento dei fondi verrà reso noto sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
I soggetti beneficiari saranno tenuti a trasmettere negli anni 2009, 2010 e 2011 una comunicazione, nel periodo intercorrente tra il 1° febbraio ed il 31 marzo, attestante il mantenimento del requisito dell’incremento occupazionale.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione delle imposte, dei tributi e degli oneri previdenziali con il modello F24 e non concorre a formare il reddito imponibile.
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti.
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