Circolare n. 21 del 18/11/2010 – Regolamento di semplificazione contributi editoria stampa – parte prima

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Nella giornata di oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva, il regolamento di semplificazione e riordino previsto dall’art. 44 del D.l. n. 112/2004.

La storia di questo Regolamento è sintomatica della poca attenzione di questo Governo rispetto al settore. In sintesi, ricordiamo che il Regolamento doveva essere approvato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge sopra citato, ossia entro il 6 ottobre 2008.
A nostro avviso, il Regolamento va ben oltre la delega conferita dalla legge, incidendo su requisiti e modalità di calcolo dei contributi. Ma, comunque, la sua entrata in vigore ne determina la produzione degli effetti fino ad una eventuale sentenza che ne dichiari l’illegittimità.
Il testo in commento è un’anticipazione di quello definitivo; appena in possesso di quest’ultimo provvederemo ad inviare un’ulteriore circolare che chiarisca eventuali differenze rispetto al testo che commentiamo nelle circolari odierne.
Il testo del Regolamento si compone di 22 articoli. Per questa ragione abbiamo deciso di suddividere la nostra informativa in tre circolari. La prima sui contributi diretti alle imprese editoriali, la seconda sui contributi all’emittenza radiotelevisiva e la terza sui contributi indiretti e sulle norme di abrogazione. La suddivisione in tre circolari è rivolta esclusivamente a facilitarne la lettura; ma riteniamo essenziale che tutte le imprese tengano conto del testo nella sua completezza. Nel corso delle prossime ore provvederemo, inoltre, ad inviare a tutte le imprese clienti una nota personalizzata circa il possesso dei nuovi requisiti previsti dal Regolamento ed una simulazione del contributo spettante sulla base dei dati riferiti all’esercizio 2008.

ART.1
(Presentazione delle domande)

1. Le domande per la concessione dei contributi di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.250, sono presentate, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento dei contributi, per via telematica e sottoscritte con firma digitale, secondo le modalità pubblicate sul sito Internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel caso in cui per i giustificati motivi l’impresa sia impossibilitata ad utilizzare lo strumento informatico, la domanda può essere presentata entro lo stesso termine per mezzo di raccomandata postale. La documentazione istruttoria è trasmessa, unicamente mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento o per via telematica, con firma digitale, secondo modalità indicate sul sito Internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La medesima documentazione istruttoria deve comunque, pervenire, a pena di decadenza dal diritto all’ammissione del contributo, entro il 30 settembre dell’anno in cui è stata presentata la domanda per la concessione.

Con l’articolo in oggetto viene introdotto l’obbligo di presentare le domande di accesso ai contributi diretti all’editoria in via telematica, sottoscritte con firma digitale, secondo le direttive tecniche che verranno successivamente comunicate. Nell’ipotesi di giustificati motivi la domanda potrà essere presentata anche attraverso raccomandata postale r.r. Il termine per la presentazione delle domande rimane invariato al 31 gennaio dell’esercizio successivo a quello di riferimento dei contributi. La successiva documentazione potrà essere trasmessa in via telematica o attraverso raccomandata postale entro il termine perentorio del 30 settembre. Il Regolamento produce, ai sensi dell’art. 56 della legge n. 99/2009, effetti a partire dai contributi relativi all’esercizio successivo a quello in cui il Regolamento viene approvato. Pertanto, l’obbligo di inviare la raccomandata in via telematica si riferisce ai contributi relativi all’esercizio 2011, per i quali verrà presentata la domanda entro il 31 dicembre 2012.

ART. 2, comma 1
(Disposizioni relative ai requisiti per l’accesso ai contributi di cui all’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250)

1. Le imprese di cui all’articolo 3, commi 2, 2 bis, 2 ter, con esclusione di quelle editrici di quotidiani editi e diffusi all’estero, 2 quater della legge 7 agosto 1990, n. 250, fermi restando tutti gli altri requisiti di legge, possono richiedere i relativi contributi a condizione che la testata edita sia effettivamente venduta nella misura di almeno il 15 per cento delle copie distribuite per le testate nazionali e, per le testate locali, nella misura di almeno il 30 per cento delle copie distribuite. Per copie distribuite si intendono quelle poste in vendita in edicola o presso punti di vendita non esclusivi, entrambi tramite contratti con società di distribuzione esterne, non controllate né collegate all’impresa editrice richiedente il contributo, ovvero quelle distribuite in abbonamento a titolo oneroso. Nel computo delle copie distribuite non rientrano quelle oggetto di vendita in blocco, da intendersi quale vendita di una pluralità di copie ad un soggetto ad un prezzo inferiore a quello indicato sulla pubblicazione, effettuata direttamente dalle imprese editrici, non in abbonamento ed al di fuori della filiera distributiva, nonché quelle cedute in connessione con il versamento di quote associative, qualora non espressamente destinate alla sottoscrizione di abbonamenti a prodotti editoriali, mediante doppia opzione di quota, e quelle diffuse tramite strillonaggio. La tiratura, la distribuzione complessiva nelle sue diverse modalità, nonché la vendita, devono essere analiticamente certificate da una società di revisione iscritta nell’apposito albo tenuto dalla CONSOB. AI fini del presente articolo si intende per testata nazionale quella distribuita in almeno cinque regioni.

Il comma in commento rappresenta una delle più significative innovazioni introdotte dal Regolamento.
In pratica, viene cambiata la condizione per l’accesso ai contributi relativa alla distribuzione. Infatti, la diffusione dovrà essere pari al 15 per cento delle copie distribuite per le testate nazionali (in luogo dell’attuale 25 per cento) ed al 30 per cento (in luogo dell’attuale 40 per cento) per le testate locali. Le testate nazionali sono quelle che vengono distribuite in almeno 5 regioni (mentre attualmente sono ritenute testate locali quelle che diffondono almeno l’80 per cento in una sola regione). La reale novità è che per copie distribuite si intendono esclusivamente quelle diffuse attraverso il canale delle rivendite o dell’abbonamento a titolo oneroso. La distribuzione ammessa deve avvenire attraverso contratti con società di distribuzione non collegate con l’impresa editrice. Vengono esplicitamente escluse dal novero delle copie ammesse le copie vendute in blocco. Inoltre, nell’ipotesi di abbonamento sottoscritto unitamente alla sottoscrizione di quote associative, è necessario che venga evidenziata la volontà di abbonarsi al giornale.

ART. 2, comma 2

Fermi restando i requisiti previsti dall’articolo 1, commi 458 e 460 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le cooperative devono essere composte in prevalenza da giornalisti e la maggioranza dei soci deve risultare dipendente della cooperativa, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.

Il comma in oggetto rappresenta una importante innovazione apportata dal Regolamento e richiede importanti riflessioni sulle strutture societarie delle cooperative. Ricordiamo che i commi 458 e 460 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevedono l’obbligo per tutte le cooperative di associare esclusivamente soci giornalisti, grafici o poligrafici e che nessun socio di una cooperativa che richiede i contributi può essere socio di un’altra cooperativa che richiede l’accesso ai medesimi benefici. L’ulteriore condizione posta dal comma 2 dell’art. 2 è rappresentata dall’obbligo che le cooperative avranno di assumere con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato almeno il cinquanta per cento dei soci. In sintesi, le cooperative dovranno: a) continuare ad avere per clausola statutaria l’obbligo di ammettere come soci i giornalisti dipendenti con clausola di esclusiva; b) dovranno associare almeno il cinquanta dei giornalisti dipendenti aventi clausola di esclusiva; c) dovranno avere alle proprie dipendenze almeno il cinquanta per cento dei soci con contratto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo. La novità introdotta tende ad evitare il controllo della cooperativa realizzata attraverso soci di comodo.

ART. 2, comma 3

3. Le cooperative editrici costituite ai sensi e per gli effetti dell’articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, fermo rimanendo il possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente, possono continuare ad accedere ai contributi di cui all’articolo 3, commi 2 e 2 quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, avendone i requisiti, a condizione che si costituiscano, entro il 31 dicembre dell’anno di entrata in vigore del presente Regolamento, in cooperative giornalistiche che posseggano i requisiti di cui all’articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificati dall’articolo 1, commi 458 e 460 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dal comma 2 del presente articolo.

L’articolo rappresenta un’evoluzione dell’art. 153 della legge n. 388/00. Infatti, le cooperative costituite ai sensi di quell’articolo e che per tale ragione percepiscono i contributi, sono tenute ad adeguarsi alle norme previste dall’art. 6 della legge n. 416/81 e successive modificazioni (cooperative giornalistiche i cui principali obblighi sono quelli di associare almeno il 50 per cento dei giornalisti assunti con contratto di esclusiva, l’obbligo di ammettere i dipendenti giornalisti dietro semplice domanda e voto segreto), devono essere composte in prevalenza da giornalisti (ricordiamo che gli altri soci devono essere poligrafici o grafici per quanto disposto dal comma 458 dell’articolo 1 della legge 266/05 del 23 dicembre 2005) e la maggioranza dei soci deve essere assunta dalla medesima cooperativa. In realtà dalla lettura della norma non è chiaro se l’obbligo di costituirsi, termine giuridicamente poco corretto, in quanto si tratta di un adeguamento dello statuto e del rispetto delle norme di funzionamento, sotto forma di cooperativa giornalistica debba intendersi riferito al 31 dicembre 2010 o, piuttosto, al 31 dicembre 2011. A nostro avviso è opportuno adeguare gli statuti immediatamente e rispettare, dal 1° gennaio 2011, le norme di funzionamento relative alle cooperative giornalistiche.

ART. 3 commi 1,2 e 3
(Disposizioni relative alle modalità di calcolo dei contributi di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250)

1. I contributi alle imprese editrici di cui all’articolo 3, commi 2 e 2 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 250, alle imprese editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all’estero di cui al comma 2 ter dello stesso articolo, nonché alle imprese editrici di quotidiani di cui al comma 2 dell’articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in qualunque forma costituite, consistono in un importo fisso annuo pari al 50 per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa, nonché in un importo variabile nella misura di euro 0,09 per ogni copia distribuita ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, del presente decreto, fino ad un massimo di 50 milioni di copie annue; l’ammontare complessivo di tali contributi non può comunque superare il 60 per cento dei costi come sopra indicati.
2. I contributi alle imprese editrici di giornali quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca, di cui all’articolo 3, comma 2 ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250 e alle imprese editrici di periodici di cui al comma 2 quater dello stesso articolo, nonché alle imprese editrici di periodici di cui al comma 2 dell’articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in qualunque forma costituite, consistono in un importo fisso annuo pari al 30 per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore ad 1 milione di euro per ciascuna impresa editrice di quotidiani ed a 300.000 euro per ciascuna impresa editrice di periodici, nonché in un importo variabile nella misura di euro 0,09, per i quotidiani e di euro 0,20 per i periodici, per ogni copia distribuita ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, del presente decreto, fino ad un massimo di 25 milioni di copie annue. L’ammontare complessivo di tali contributi non può comunque superare il 50 per cento dei costi come sopra indicati.
3. Alle imprese editrici di quotidiani o periodici di cui all’articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 20, comma 3 ter, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, continua ad applicarsi il disposto dell’articolo 1, comma 460, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. i relativi contributi sono così calcolati:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti e comunque non superiore ad euro 1.290.000 per i quotidiani e ad euro 310.000 per i periodici;
b) contributi variabili secondo i seguenti scaglioni:
1) per i giornali quotidiani: euro 258.000 all’anno da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media giornaliera; euro 154.000 all’anno ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera dalle 30.000 alle 150.000 copie; euro 103.000 all’anno ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera oltre le 150.000 copie e fino alle 250.000 copie;
2) per i giornali periodici un contributo di euro 207.000 nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie;
c) un ulteriore contributo pari alla somma dei contributi di cui alle lettere a) e b);
d) la somma dei contributi previsti alle lettere a), b) e c) non può comunque superare il 70 per cento dei costi ammissibili.

Con l’articolo in oggetto viene cambiato in maniera radicale il sistema di calcolo dei contributi. Infatti, viene abrogato tutto l’attuale impianto che viene sostituito da un sistema di calcolo oggettivamente più semplice.
Il calcolo dei contributi per le imprese editrici di testate organi di partito ai sensi del comma 2 dell’art. 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 non risentono di alcuna modifica rispetto alla normativa attuale. Infatti per le stesse il contributo continuerà ad essere calcolato sulla base dei vecchi criteri e dei vecchi parametri. In altri termini, il contributo continuerà ad essere commisurato alla tiratura e non alla diffusione e rimangono i massimali più alti ed il sistema dei raddoppi.
Per i quotidiani, il contributo è composto da una parte fissa pari al 50 per cento dei costi ritenuti ammissibili con un limite massimo di 2 mni di euro ed una parte variabile calcolata sulle copie distribuite ai sensi del precedente comma 1 dell’art. 2 (quindi vanno escluse le copie diffuse in blocco) in ragione di un importo di 9 centesimi per copia con un limite massimo di 50 mni di copie all’anno. Il contributo complessivo, che, per quanto detto, non può eccedere 6.500.000 euro, non può comunque, essere superiore al 60 per cento dei costi ritenuti ammissibili.
Per i quotidiani editi in lingue di confine e per i periodici il contributo è composto da una parte fissa pari al 30 per cento dei costi ritenuti ammissibili con un limite massimo di 300 mila euro per i periodici ed 1 mne di euro per i quotidiani ed una parte variabile calcolata sulle copie distribuite ai sensi del precedente comma 1 dell’art. 2 (quindi vanno escluse le copie diffuse in blocco) in ragione di un importo di 20 centesimi per copia con un limite massimo di 50 mni di copie all’anno. Il contributo complessivo, non può comunque, essere superiore al 50 per cento dei costi ritenuti ammissibili.
In relazione ai costi ammissibili ricordiamo che per quanto disposto dall’art. 10-sexies del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, i costi non possono essere superiori a quelli ammessi per l’esercizio precedente a quello di riferimento.

ART. 3 comma 4

4.Le agenzie di stampa di cui all’articolo 2, comma 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e alle agenzie di informazione radiofonica di cui all’articolo 53, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono accedere a un contributo fisso annuo pari al 30 per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 1 milione di euro per ciascuna impresa.

Il quarto comma disciplina le modalità di calcolo dei contributi a favore delle agenzie di stampa. Non vi sono modifiche sostanziali rispetto all’attuale disciplina, in quanto il contributo è già fissato in misura pari al 30 per cento dei costi, nella misura massima di 1 mne di euro.

ART. 3 comma 5

5. I costi sostenuti dalle imprese editrici per l’acquisto di servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine del giornale, sono considerati ai fini del calcolo dei contributi di cui al presente articolo nella misura massima del 10 per cento di tutti gli altri costi ammissibili.

Il quinto comma prevede che il costo per l’acquisto di servizi editoriali non può superare il 10 per cento degli altri costi ritenuti ammissibili. Il limite è riferito all’acquisito di pagine intere o parti di esse. A nostro avviso, il limite in oggetto si aggiunge a quello già esistente in materia di collaborazioni giornalistiche introdotto dal comma 455 dell‘articolo 1 della legge 266/05 del 23 dicembre 2005.

ART. 3 comma 6

6. Ai fini del presente articolo per costi ammissibili si intendono i costi direttamente connessi all’esercizio dell’attività editoriale per la produzione della testata per la quale si richiedono i contributi. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, da adottarsi entro il 31 dicembre 2010, sono specificate le tipologie dei costi ammissibili.

Segnaliamo l’esigenza di porre la massima attenzione sul comma in oggetto che può, da solo, rappresentare la riforma dell’editoria, ad opera del Governo. L’eventuale esclusione di intere categorie di costi per decreto rischia di stravolgere completamente il sistema di contributi soprattutto laddove la stessa avvenga, come temiamo, in completa assenza delle competenze necessarie a ricostruire il sistema di costi delle imprese editrici.

ART. 3 comma 7

7. In caso di insufficienza delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, agli aventi diritto spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.

Il Regolamento nasce, male, con l’approvazione del D.l. n. 112/08 che ha abrogato il diritto soggettivo. Essendo il Regolamento l’effetto e non la causa di tale fattispecie era evidente tale previsione all’interno del testo. Segnaliamo che laddove venisse approvata nell’attuale formulazione alla Camera il disegno di legge di stabilità finanziaria il fondo relativo al fabbisogno 2010 dovrebbe essere capiente, mentre rimane una assoluta scopertura per gli esercizi futuri.

ART.4
(Disposizioni per favorire lo sviluppo dell’occupazione nel settore editoriale)

1. Il contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani, calcolato secondo i parametri di cui all’articolo 3 è ridotto del 20 per cento quando, risultando superiore a 2 milioni di euro all’anno, l’impresa non abbia utilizzato, nell’intero anno di riferimento del contributo, almeno 5 giornalisti o poligrafici regolarmente assunti con contratto a tempo indeterminato e quando, risultando superiore a 1 milione di euro ed inferiore a 2 milioni di euro, l’impresa non abbia utilizzato, nell’intero anno di riferimento del contributo, almeno 3 giornalisti o poligrafici regolarmente assunti con contratto a tempo indeterminato. Il contributo spettante alle imprese editrici di periodici, calcolato secondo i parametri di cui all’articolo 3 è ridotto del 20 per cento quando, risultando superiore a 400.000 euro all’anno, l’impresa non abbia utilizzato, nell’intero anno di riferimento del contributo, almeno 3 giornalisti o poligrafici regolarmente assunti con contratto a tempo indeterminato e quando, risultando superiore a 200.000 euro ed inferiore a 400.000 euro all’anno, l’impresa non abbia utilizzato, nell’intero anno di riferimento del contributo, almeno 2 giornalisti o poligrafici regolarmente assunti con contratto a tempo indeterminato.

L’articolo in oggetto, a nostro avviso, scarsamente efficace, prevede che il contributo venga ridotto del venti per cento: a) per i quotidiani che percepiscono oltre 2 mni di euro e che hanno alle proprie dipendenze meno di 5 giornalisti o poligrafici assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato; b) per i quotidiani che percepiscono oltre 1,2 mni di euro e che hanno alle proprie dipendenze meno di 3 giornalisti o poligrafici assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato; c) per i periodici che percepiscono oltre 400.000 euro e che hanno alle proprie dipendenze meno di 3 giornalisti o poligrafici assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato; d) per i periodici che percepiscono un contributo compreso tra i 400.000 euro ed i 200.000 euro e che hanno alle proprie dipendenze meno di 2 giornalisti o poligrafici assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato;

ART. 5
(Situazioni di collegamento e controllo)

1. Le situazioni di collegamento e controllo fra imprese editrici, ostative all’erogazione dei contributi, sono quelle previste dall’articolo 3, commi 11-ter e 13 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché dall’articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Le situazioni di collegamento e di controllo sono definite dall’articolo 2359 del Codice civile, nonché dall’articolo 1, ottavo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416.
2. Ai fini dell’ammissibilità della domanda di contributi le situazioni di controllo ostative all’erogazione dei contributi sono accertate dall’Amministrazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa richiedente i contributi, nella quale è dichiarata l’insussistenza di tali rapporti ovvero sono indicate dettagliatamente le situazioni di collegamento o controllo nelle quali versa l’impresa stessa. In caso di situazioni di collegamento o controllo con altra società i legali rappresentanti delle società controllanti o collegate presentano dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le stesse non hanno presentato domanda di contributi.
3. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria provvede a richiedere all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relativamente alle imprese richiedenti i contributi, l’attestazione di conformità degli assetti societari alla normativa vigente e l’attestazione dell’assenza di situazioni di controllo, nonché la segnalazione di partecipazioni, rapporti tra le imprese medesime, o altri elementi rilevanti per la configurazione di ipotesi di collegamento.

L’articolo in commento riprende il tema del controllo tra imprese editrici che fruiscono dei contributi diretti all’editoria. L’articolo prevede che tutte le imprese debbano presentare una dichiarazione con la quale formalizzano l’inesistenza di rapporti di collegamento o di controllo o, nell’ipotesi positiva, quali sono le imprese che controllano o sono controllate o collegate. E’ importante segnalare la nuova procedura che, giustamente, fa ricadere l’onere delle verifiche sull’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni. Segnaliamo che visto il caos che ha sovrainteso l’intera materia negli ultimi due anni sarebbe stato opportuno che il Regolamento intervenisse su questa delicatissima materia in maniera meno opaca.

ART. 6
(Attività di controllo)

1. In relazione alle richieste di contributi ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria assicura lo svolgimento degli opportuni accertamenti ed approfondimenti, anche a campione, sulla documentazione presentata dai soggetti richiedenti, attraverso il ricorso alla Guardia di Finanza, evidentemente mediante la stipula di appositi protocolli d’intesa, anche ai fini dell’applicazione di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Annualmente il Dipartimento per l’informazione e l’editoria trasmette alla Guardia di Finanza, ai sensi della Convenzione vigente tra la stessa e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’elenco dei soggetti ammessi al contributo ed i relativi importi erogati ai fini dello sviluppo di eventuali accertamenti e controlli, anche a campione.

La norma è rivolta a ribadire l’ausilio della Guardia di Finanza, nell’ambito delle attività ispettive e di indagine svolte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A breve verranno inviate le successive due circolari.

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