Circolare n. 2 del 05/01/2021 – Chiarimenti normativi e procedurali sui contributi all’editoria per gli esercizi 2020 e 2021

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Il comma 7 bis dell’articolo 5 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha previsto modifiche sostanziali alle norme in tema di sostegno all’editoria, limitatamente ai contributi di competenza del 2021.

In particolare, è stato prevista l’estensione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 5 dell’articolo 96 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Il comma 3 del citato articolo 96 ha previsto che il rapporto tra copie vendute e distribuite viene ridotto per il solo esercizio 2020 al 25 per cento delle copie distribuite per le testate locali e al 15 per cento per le testate nazionali, in luogo delle maggiori percentuali, il 30 per cento per le testate locali e il 20 per cento per quelle nazionali previste dalla lettera e, comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

Quindi, anche per i contributi di competenza dell’esercizio 2021, la percentuale di riferimento nel rapporto tra copie vendute e copie distribuite è fissato in ragione del 25 per cento per le testate locali e del 15 per cento per quelle nazionali.

Il comma 4 prevede la possibilità per le imprese editrici che accedono ai contributi di rendicontare i costi sostenuti ma ancora non pagati alla data di presentazione della documentazione a condizione di pagare integralmente gli stessi entro sessanta giorni dalla data di effettivo incasso del contributo. La proroga di questa norma è relativa ai contributi di competenza dell’esercizio 2020, in quanto, chiaramente, ha valenza procedimentale.

Infine, il comma 5 prevedeva nella formulazione originaria che il contributo relativo all’esercizio 2020 non poteva essere inferiore a quello determinato per il 2019. A seguito della nuova norma, lo stesso regime si applica anche per il contributo relativo all’esercizio 2021 che non potrà, di conseguenza, essere inferiore a quello erogato per il 2019.

Questa norma, in realtà, va letta anche alla luce della entrata in vigore, a partire dal 2021 del taglio ai contributi fortemente voluto dall’ex sottosegretario all’editoria Vito Crimi e allo stato non prorogata. Infatti, in assenza di una nuova norma, per i contributi relativi al 2021 si applica un taglio del 20 per cento rispetto alla differenza tra l’importo spettante e 500.000 euro. Il taglio si applicherà, sicuramente, per i soggetti nuovi entranti nell’ipotesi in cui il contributo spettante sia superiore ai 500.000 euro o nell’ipotesi in cui il contributo calcolato per il 2021 dovesse essere superiore a quello percepito nel 2019.

Alcune perplessità nascono anche circa la successione temporale nell’applicazione delle due norme. Infatti, nell’ipotesi in cui in sede di applicazione della nuova disciplina gli Uffici decidessero di applicare il taglio successivamente all’applicazione del beneficio di cui al comma 5 si avrebbe un sostanziale depotenziamento della norma di salvaguardia introdotta dal comma 7 bis in commento. La successione temporale delle norme e lo spirito di questo intervento lascerebbero intravedere una interpretazione non restrittiva, ma sarebbe opportuno un chiarimento da parte del Dipartimento o un’interpretazione autentica da parte del legislatore.

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