Decreto Legislativo del 15/05/2017, n. 70

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DECRETO LEGISLATIVO 15 maggio 2017, n. 70

Ridefinizione della disciplina dei contributi  diretti  alle  imprese editrici di quotidiani e periodici, in  attuazione  dell’articolo  2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. (17G00083)

Capo I
FINALITA’ E DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

                 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante deleghe al Governo, tra l’altro, per  la  ridefinizione  della  disciplina  del  sostegno pubblico per il settore dell’editoria e dell’emittenza radiofonica  e televisiva locale; Visto in particolare l’articolo 2, comma 1, della suddetta legge n. 198 del 2016 che, al fine di garantire maggiori coerenza, trasparenza ed efficacia al sostegno pubblico all’editoria, delega il Governo  ad adottare decreti legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, secondo i principi e criteri direttivi indicati al comma 2, lettere da a) a g) del medesimo articolo 2;
Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2017;
Acquisito  il  parere  del  Consiglio   generale   degli   italiani all’estero (CGIE), ai sensi dell’articolo 3,  comma  1,  lettera  c), della legge 6 novembre 1989, n. 368 e successive modificazioni;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 5 maggio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell’economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Finalita’

  1. In attuazione dell’articolo 2, comma 1, della legge 26 ottobre 2016,  n.  198,  il  presente  decreto  legislativo ridefinisce la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici affinche’ sia garantita la coerenza, la  trasparenza e  l’efficacia del  sostegno pubblico all’editoria per la piena attuazione dei principi di  cui all’articolo 21 della Costituzione in materia di diritti, liberta’, indipendenza e pluralismo dell’informazione.
  2. I contributi di cui al presente decreto (di seguito: «contributi all’editoria») spettano nei limiti delle risorse a cio’  destinate, per ciascuna tipologia di contributi all’editoria,  dal  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale viene ripartita, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, della legge 26  ottobre 2016, n. 198, la quota del Fondo per il pluralismo e  l’innovazione dell’informazione spettante alla Presidenza del Consiglio   dei ministri.
  3. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.

Art. 2
Beneficiari dei contributi all’editoria

Possono essere destinatarie  dei  contributi  all’editoria  le imprese editrici costituite nella forma di:
a) cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici;
b) imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale e’ detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni  o  enti senza fini di lucro, limitatamente ad un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 26 ottobre 2016, n. 198;
c) enti senza fini di lucro ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale e’ interamente detenuto da tali enti;
d) imprese  editrici  che   editano   quotidiani   e   periodici espressione di minoranze linguistiche;
e) imprese editrici, enti ed associazioni che editano  periodici per non vedenti e ipovedenti;
f) associazioni dei  consumatori  e  degli  utenti  che  editano periodici in materia di tutela del consumatore, iscritte  nell’elenco istituito dall’articolo 137 del Codice del consumo di cui al  decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
g) imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all’estero o  editi  in  Italia  e  diffusi  prevalentemente all’estero.
2. Le imprese editrici di cui al comma 1  possono  richiedere  il contributo  per  una  sola  testata,  fatte  salve  le   imprese   ed associazioni di cui alla lettera e).

Art. 3
Soggetti non ammessi ai contributi

Non possono accedere al contributo:
a) le imprese editrici di organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e  sindacali,  ivi  incluse  le  imprese  di  cui all’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
b) le imprese editrici di periodici  specialistici  a  carattere tecnico,  aziendale,  professionale   o   scientifico   che   abbiano diffusione prevalente tra gli operatori dei settori di riferimento;
c) le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo  a gruppi editoriali  quotati  o  partecipati  da  societa’  quotate  in mercati regolamentati.

Capo II
REQUISITI E CRITERI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELLE COOPERATIVE GIORNALISTICHE, DEGLI ENTI SENZA FINI DI LUCRO E DELLE IMPRESE IL CUI CAPITALE SIA DETENUTO INTERAMENTE O IN MISURA MAGGIORITARIA DA ENTI SENZA FINI DI LUCRO
Art. 4
Cooperative giornalistiche

  1. Ai fini del presente decreto, per cooperative giornalistiche si intendono le societa’ cooperative, composte da   giornalisti, poligrafici,  grafici  editoriali,  con  prevalenza  di  giornalisti, costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice  civile ed iscritte all’albo di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.
  2. Le cooperative   di   giornalisti   possono   prevedere  la partecipazione alla compagine sociale dei fondi mutualistici  per  la promozione e lo sviluppo della cooperazione, con le modalita’  ed  i limiti previsti dagli articoli 4 e 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
  3. Per essere ammesse al contributo le cooperative giornalistiche devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) la mutualita’ prevalente per l’esercizio di  riferimento  del contributo;
b) aver associato almeno il cinquanta per cento dei  giornalisti dipendenti aventi rapporto di lavoro regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico e clausola di esclusiva  con  le  cooperative medesime;
c) aver assunto la maggioranza dei soci con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
d) aver espressamente previsto nello statuto:

  1. la partecipazione alla  compagine  societaria  degli  altri giornalisti della  cooperativa  che  ne  facciano  richiesta,  aventi analogo rapporto di lavoro e vincolati dalla clausola di esclusiva;
  2. la possibilita’ da parte  di  ciascun  socio  ordinario  di esprimere un solo voto, indipendentemente dal valore della  quota  di cui sia titolare e dal ruolo svolto all’interno della  cooperativa  e il divieto di voto plurimo nei casi previsti dal codice civile;
  3. il divieto per ciascun socio ordinario di possedere, per le cooperative composte fino ad otto soci, piu’ di un terzo del capitale sociale e, per le altre, piu’ di un quinto;
  4. il  divieto  per   ciascun   socio   ordinario   di   avere partecipazioni sociali in  altre  cooperative  editrici  che  abbiano chiesto l’ammissione al contributo.
  5. Nel caso sia verificato, in capo  a  taluno  dei  soci  di  una cooperativa giornalistica, il possesso  di  partecipazioni  in  altre cooperative che abbiano richiesto il contributo, tutte le cooperative coinvolte decadono dalla possibilita’ di accedere al contributo.
  6. Ove la cooperativa giornalistica si sia  avvalsa  dell’istituto del ristorno previsto dall’articolo 2545-sexies del codice civile, la stessa deve dichiarare di aver rispettato le specifiche condizioni di legge che consentono il ricorso all’istituto.

Art. 5
Requisiti di accesso

  1. I contributi diretti sono concessi alle imprese editrici di cui all’articolo 2, comma  1,  lettere  a),  b)  e  c)  che,  in  ambito commerciale, esercitino unicamente un’attivita’ informativa  autonoma e indipendente di carattere generale e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) anzianita’ di costituzione dell’impresa e di  edizione  della testata per la quale si chiede  il  contributo  di  almeno  due  anni maturati prima dell’annualita’ per la quale la domanda di  contributo e’ presentata;
b) regolare adempimento degli  obblighi  derivanti  da  ciascuna tipologia  di   contratto   collettivo   di   lavoro,   nazionale   o territoriale,  applicato   dall’impresa   editrice   richiedente   il contributo;
c) edizione in formato digitale  dinamico  e  multimediale  della testata in parallelo con l’edizione  su  carta  o  in  via  esclusiva secondo le modalita’ indicate all’articolo 7;
d) impiego, nell’intero anno di riferimento del  contributo,  di almeno  5  dipendenti  con  prevalenza  di  giornalisti  regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le imprese editrici di quotidiani, e di almeno 3 dipendenti  con  prevalenza  di giornalisti regolarmente assunti con  contratto  di  lavoro  a  tempo indeterminato, per le imprese editrici di periodici;
e) per l’edizione cartacea, vendita della testata nella misura di almeno il 30 per cento delle copie annue distribuite, per le testate locali, e di almeno il 20 per cento delle  copie  annue  distribuite, per le testate nazionali. Ai fini di tale requisito e’ da  intendersi testata nazionale quella distribuita in almeno cinque regioni con una percentuale di vendita in ciascuna regione non  inferiore  all’1  per cento della distribuzione totale. Nel caso in cui l’edizione su carta non soddisfi il requisito di cui alla presente lettera,  il  relativo contributo non e’ riconosciuto e, ove ricorrano i  requisiti  di  cui all’articolo 7 per l’edizione digitale, e’ corrisposto unicamente  il contributo per  quest’ultima  edizione,  secondo  i  criteri  di  cui all’articolo 9.

2.Per accedere ai contributi e’ altresi’  necessario  essere  in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione al Registro delle imprese, ove richiesto  in  base alla normativa vigente;
b) iscrizione al Registro degli operatori  della  comunicazione, istituito presso l’Autorita’ per le garanzie  nelle  comunicazioni  e conformita’ degli assetti societari alla normativa vigente;
c) assenza di situazioni di  collegamento  o  di  controllo  fra imprese editrici previste dall’articolo 3, comma 11-ter, delle  legge 7 agosto 1990, n. 250; le situazioni di collegamento e  di  controllo sono quelle definite ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile  e dell’articolo 1, ottavo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416;  la presentazione  di  piu’  domande  da  parte   di   imprese   editrici controllate o collegate tra loro comporta per tutte la decadenza  dal diritto di accedere al contributo;
d)  proprieta’  della  testata  per  la  quale  si  richiede   il contributo, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1,  comma  460, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e per le cooperative subentrate al contratto di cessione in uso ai sensi dell’articolo  1, comma 7-bis, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;
e) divieto di distribuzione di utili provenienti  dall’esercizio dell’anno di riscossione dei contributi e negli otto anni successivi, adottato con norma statutaria;
f) obbligo per l’impresa di dare  evidenza  nell’edizione  della testata del  contributo  ottenuto  nonche’  di  tutti  gli  ulteriori finanziamenti a qualunque titolo ricevuti;
g) impegno ad adottare misure  idonee  a  contrastare  qualsiasi forma di pubblicita’ lesiva dell’immagine e del  corpo  della  donna, assunto anche mediante l’adesione al Codice di  autodisciplina  della comunicazione commerciale.
3. Il requisito di cui al comma 1, lettera a), non si applica alle imprese, alle associazioni ed agli enti che provvedono  ad  adeguare l’assetto societario alle prescrizioni del  presente  decreto  e  che hanno percepito il contributo per l’annualita’ precedente a quella in cui provvedono all’adeguamento.

Art. 6
Distribuzione e vendita delle copie su carta

  1. Ai fini dell’articolo  5,  comma  1,  lettera  e),  per  copie distribuite si intendono quelle poste in vendita in edicola o  presso punti di vendita non esclusivi, tramite  contratti  con  societa’ di distribuzione   esterne   non   controllate   dall’impresa   editrice richiedente il contributo ne’ ad  essa  collegate,  quelle  poste  in vendita  mediante  abbonamento  a  titolo  oneroso  nonche’  mediante abbonamento  sottoscritto  da  un  unico  soggetto,  non  controllato dall’impresa  editrice  richiedente  il  contributo   ne’   ad   essa collegato, per una  pluralita’  di  copie  qualora  tale  abbonamento individui specificamente i singoli beneficiari e qualora il prezzo di vendita della singola copia venduta in abbonamento non sia  inferiore al 20 per cento del prezzo di copertina.

Sono, altresi’, considerate  copie  distribuite  quelle  cedute  in connessione con il versamento di  quote  associative  destinate  alla sottoscrizione di abbonamenti a prodotti editoriali mediante espressa doppia opzione.

  1. Non si considerano copie distribuite quelle diffuse e  vendute tramite strillonaggio, quelle oggetto di vendita in blocco  e  quelle per le quali non e’ individuabile il prezzo di vendita.  Per  vendita in blocco e’ da intendersi la vendita di una pluralita’ di  copie  ad un unico soggetto.
  2. Per copie vendute si intendono quelle cedute a titolo  oneroso presso le edicole o punti di  vendita  non  esclusivi  o  spedite  in abbonamento a titolo  oneroso,  purche’  considerate  ammissibili  in conformita’ ai criteri specificati al comma 1.
  3. Nel caso di testate vendute in abbinamento ad  altre,  per  le quali  non  e’  individuabile  il   distinto   prezzo   di   vendita, l’individuazione  del  prezzo  e’  effettuata  tramite  i   documenti contabili  di  vendita,  gli  estratti  conto  del  distributore,  in possesso dell’impresa editrice ovvero tramite i contratti  in  essere con la testata abbinata.

Art. 7
Edizione in formato digitale della testata

  1. Per edizione  in  formato  digitale  si  intende  la   testata arricchita da elementi multimediali  e  supportata  da  funzionalita’ tecnologiche  che  ne  consentono  una  lettura  dinamica,   fruibile mediante portali e applicazioni indipendenti o comuni a piu’  editori attraverso sito internet  collegato  alla  testata  e  dotato  di  un sistema che consenta l’inserimento di commenti da parte del  pubblico nonche’ di funzionalita’ per l’accessibilita’ alle  informazioni  sul sito da parte delle persone con disabilita’.

Ai fini del possesso del requisito di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), i contenuti della testata devono comprendere materiale di informazione originale  pari  ad  almeno  il  50  per  cento  dei contenuti informativi pubblicati, che costituiscano almeno il 50  per cento dei contenuti globali del sito, per un minimo giornaliero di:
a) venti articoli o contenuti multimediali originali, aggiornati con una frequenza minima pari a tre volte al giorno, per  le  testate quotidiane;
b) venti articoli o contenuti multimediali originali, aggiornati con una frequenza minima pari a quattro volte  a  settimana,  per  le testate periodiche.
3. Per materiale informativo originale di  cui  al  comma  2,  si intende informazione autoprodotta che non sia  semplice  aggregazione di notizie o ripubblicazione totale o prevalente di  altri  contenuti non autoprodotti o pubblicati da altre testate.
4. In caso di edizione  esclusivamente  in  formato  digitale,  i contenuti informativi devono essere fruibili in tutto o  in  parte  a titolo oneroso; in caso di edizione in formato digitale in  parallelo con l’edizione su carta, la fruibilita’ puo’ essere consentita  anche integralmente a titolo gratuito.
5. L’edizione digitale fruibile a titolo oneroso deve essere dotata di un sistema  di  pubblicazione  che  consenta  la   gestione   di abbonamenti o di  contenuti  a  pagamento,  di  una  piattaforma  che consenta l’integrazione con sistemi di pagamento digitale nonche’  di un  sistema  di  gestione  di  spazi  pubblicitari  digitali,   anche attraverso soggetti concessionari.

Art. 8
Criteri di calcolo del contributo

  1. Per le imprese editrici di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), il contributo comprende una quota di rimborso dei costi direttamente connessi alla produzione della testata e una  quota  per le copie vendute, secondo i  criteri  e  le  modalita’  indicati  nel presente articolo.

Sono ammessi al rimborso i seguenti costi connessi all’esercizio dell’attivita’ editoriale per la produzione della  testata  per  la quale  si  richiede  il  contributo  nell’anno  di  riferimento   del contributo medesimo:
a) costo per il personale dipendente fino ad un importo  massimo di  euro  000  e  di  euro  50.000  annui   al   lordo   azienda, rispettivamente, per ogni giornalista e  per  ogni  poligrafico,  web master e altra figura tecnica assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b) costo per l’acquisto della carta necessaria alla stampa delle copie  prodotte  nell’anno  di  riferimento,  costo  per  la   stampa comprensivo delle spese sostenute per la materiale riproduzione ed il confezionamento delle copie, costo per la distribuzione,  comprensivo delle spese per il trasporto, la spedizione o la domiciliazione delle copie in abbonamento;
c) costo per gli  abbonamenti  ai  notiziari  delle  agenzie  di stampa,  comprensivo  delle   spese   per   l’acquisto   di   servizi informativi, fotografici e  multimediali  forniti  dalle  agenzie  di stampa, con  esclusione  dei  servizi  editoriali  consistenti  nella predisposizione, anche parziale, di pagine della testata;
d) costo per l’acquisto e l’installazione di hardware,  software di base e dell’applicativo per l’edizione digitale;
e) costo per la progettazione, realizzazione e gestione del sito web e per la sua manutenzione ordinaria ed evolutiva;
f) costo per la gestione e l’alimentazione delle pagine web;
g) costo per l’installazione di  sistemi  di  pubblicazione  che consentano la gestione di  abbonamenti  a  titolo  oneroso,  di  aree interattive  con  i  lettori  e   di   piattaforme   che   permettano l’integrazione con sistemi di pagamento digitali.
3. Per le voci di costo di cui alle lettere d), e), f) e g) per le quali, secondo la vigente normativa civilistica, e’ configurabile una procedura di  ammortamento,  i  costi  rimborsabili  si  riferiscono esclusivamente  alla  quota  di  costo  imputabile  all’esercizio  di riferimento del contributo.
4. I costi individuati al comma 2 devono risultare dal bilancio di esercizio dell’impresa e sono rimborsabili ove i relativi  pagamenti siano  effettuati  attraverso  strumenti   che   ne   consentano   la tracciabilita’,  quali  bonifico  bancario  o  postale,  servizi   di pagamento   elettronici   interbancari   ovvero    altri    strumenti equipollenti purche’ idonei ad assicurarne la  piena  tracciabilita’, anche se tali pagamenti siano effettuati nell’esercizio successivo a quello di competenza del  contributo.  In  tal  caso  deve  essere evidenziata, nella certificazione del  prospetto  dei  costi  redatto secondo  le  modalita’  indicate  nel  decreto  del  Presidente   del Consiglio dei ministri di  cui  all’articolo  10,  la  corrispondenza contabile  con  i  pertinenti  costi  ammissibili  dell’esercizio  di riferimento  del  contributo.  Le  spese  ammissibili  per  le  quali risultano pagamenti parziali sono riconoscibili  nella  misura  degli importi pagati, ove effettuati con le modalita’ di  cui  al  presente comma.
5. Ai fini del rimborso dei costi nonche’ della quota di contributo per le copie vendute, sono previsti i seguenti scaglioni, individuati sulla base del numero di copie annue vendute:
a) primo scaglione: da 10.000 a 350.000 copie annue vendute;
b) secondo scaglione: da oltre 350.000 a 1.000.000 di copie annue vendute;
c) terzo scaglione: oltre 1.000.000 di copie annue vendute.

6. I costi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono rimborsati secondo le quote di seguito indicate:

a) una quota pari al 55 per cento, per le testate che  rientrano nel primo scaglione;
b) una quota pari al 45 per cento, per le testate che  rientrano nel secondo scaglione;
c) una quota pari al 35 per cento, per le testate che  rientrano nel terzo scaglione.

7.I costi di cui al comma 2, lettere  d),  e),  f)  e  g),  sono rimborsati nella misura del 75  per  cento,  comunque  non  oltre  il limite del 50 per cento  degli  importi  riconosciuti  ai  sensi  del medesimo comma 2, lettera a).
8. Il rimborso dei costi dell’edizione su carta non puo’ superare i seguenti limiti:

a) 300.000 euro per i periodici e 500.000 euro per i  quotidiani che rientrano nel primo scaglione;
b) 700.000 euro per i periodici e 1.500.000 euro per i quotidiani che rientrano nel secondo scaglione;
c)2. 500.000  euro  per  le  testate  che  rientrano  nel  terzo scaglione.
9. I costi dell’edizione in formato digitale sono rimborsati  nel limite di 1.000.000 di euro e concorrono con i costi dell’edizione su carta nei limiti dell’importo complessivo di 2.500.000 euro.

10. La quota di contributo per le copie vendute dell’edizione  su carta e’ calcolata secondo i seguenti importi:

a) per le testate che rientrano nel primo scaglione,  0,20  euro per copia venduta, se quotidiani, e 0,25 euro, se periodici;
b) per le testate che rientrano nel secondo scaglione, 0,25 euro per copia venduta, se quotidiani, e 0,30 euro, se periodici;
c) per le testate che rientrano nel terzo scaglione,  0,35  euro per copia venduta.
11. Se il prezzo effettivo  di  vendita  risulta  inferiore  agli importi sopra indicati, il contributo per ciascuna copia  venduta  e’ pari all’effettivo prezzo  di  vendita.  Il  rimborso  per  le  copie vendute non puo’ superare il limite di 3.500.000 euro.
12. La quota di contributo per  le  copie  vendute  dell’edizione digitale e’ pari a 0,40 euro per copia digitale venduta; se il prezzo effettivo di vendita risulta inferiore all’importo sopra indicato, il contributo per ciascuna copia venduta e’ pari all’effettivo prezzo di vendita. Ai fini del contributo di cui al presente comma,  per  copie vendute si intendono le  copie  digitali  vendute  singolarmente,  in abbonamento  ovvero  abbinate  all’edizione  cartacea  della   stessa testata ad un prezzo  non  inferiore  al  20  per  cento  del  prezzo dell’edizione cartacea corrispondente. Non sono ammesse al computo le copie fornite attraverso vendite multiple, cioe’ attraverso  un’unica transazione  economica  che  mette   a   disposizione   piu’   utenze individuali.
13. La quota per  le  copie  digitali  vendute  non  puo’  essere superiore a 300.000 euro e concorre con la quota per le copie vendute su carta nei limiti dell’importo complessivo di 3.500.000 euro.
14. Al calcolo del contributo di cui al presente articolo, e fermo restando il limite di cui al  comma  15,  si  applicano  altresi’  i seguenti criteri:
a) un rimborso pari al 75 per cento  degli  oneri  previdenziali sostenuti  dall’impresa  editrice,  nell’anno  di   riferimento   del contributo, per il solo anno dell’assunzione con  contratto  a  tempo indeterminato di figure professionali  connesse  all’informazione  di eta’ inferiore a 35 anni;
b) una quota aggiuntiva in ragione del  numero  di  percorsi  di alternanza scuola-lavoro sulla base di  convenzioni  con  le  scuole, pari all’1 per cento del contributo spettante  all’impresa  editrice, per ogni percorso attivato fino ad un massimo del 3 per cento;
c) un rimborso pari al 5 per  cento  dei  costi  per  azioni  di formazione e aggiornamento del personale debitamente documentati;
d) una riduzione del contributo pari all’importo dello stipendio eccedente il limite massimo retributivo  previsto  dall’articolo  13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile  2014,    66  convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,  nel  caso  in  cui l’impresa  editrice  superi   nell’erogazione   degli   stipendi   al personale, ai collaboratori e agli amministratori il predetto limite.
15. Il contributo complessivamente erogabile  non  puo’  comunque essere superiore al 50 per cento dei ricavi dell’impresa.
16. Se l’applicazione dei criteri  di  cui  al  presente  decreto determina un  contributo  di  importo  inferiore  a  5.000  euro,  il contributo non e’ erogato. Le risorse che si rendono disponibili sono ripartite proporzionalmente tra gli aventi titolo.

Art. 9
Criteri di calcolo del contributo per  l’edizione  esclusivamente  in formato digitale

  1. Per le imprese editrici di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) il contributo per l’edizione in  formato  esclusivamente digitale comprende una  quota  di  rimborso  dei  costi  direttamente connessi alla produzione della testata  e  una  quota  per  le  copie vendute, secondo i criteri  e  le  modalita’  indicati  nel  presente articolo.
  2. Sono ammessi al rimborso, nella misura del 75 per cento, i costi per la produzione della testata di cui all’articolo 8, comma 2,  ad eccezione di quelli di  cui  alla  lettera  b)  del  medesimo  comma, purche’ l’edizione digitale abbia un numero di utenti  unici  mensili non inferiore a 40.000; il  rimborso  non  puo’  superare  il  limite complessivo di 1.000.000  di  euro.  Si  applica  il  limite  di  cui all’articolo 8, comma 7.
  3. La quota di contributo per le copie vendute e’ pari a 0,40 euro per copia digitale venduta; se il prezzo effettivo di vendita risulta inferiore all’importo sopra indicato,  il  contributo  per  ciascuna copia venduta e’ pari all’effettivo  prezzo  di  vendita.  Per  copie vendute si intendono quelle indicate all’articolo  8,  comma  12.  La quota per le copie digitali  vendute  non  puo’  essere  superiore  a 300.000 euro.

Per sostenere le imprese innovative nelle politiche volte allo sviluppo  dell’occupazione,   al   potenziamento   della   formazione professionale per la qualita’  dell’informazione  ed  all’ampliamento dell’offerta informativa multimediale, il contributo  per  l’edizione esclusivamente in formato  digitale  e’  incrementato  attraverso  la valorizzazione delle voci che  seguono,  con  le  modalita’  e  nelle misure indicate:
a) un rimborso pari al 75  per  cento  dell’onere  previdenziale sostenuto dall’impresa editrice  per  l’assunzione,  nel  periodo  di riferimento del contributo, di giornalisti dedicati  alla  produzione di contenuti informativi originali, assunti con contratti  di  lavoro anche non a tempo indeterminato;
b) un rimborso pari al 20 per cento dei costi per la gestione di piattaforme  e  applicativi  dedicati  all’ampliamento   dell’offerta informativa  telematica  e  per  l’utilizzo  della  rete   da   parte dell’impresa editrice;
c) una quota aggiuntiva in proporzione al numero di utenti unici finali raggiunti, accertato con sistemi  di  rilevazione  statistici, pari:
1)  al  2  per  cento  del  contributo  spettante   all’impresa editrice, per un numero di utenti unici finali mensili  da  40.000  e fino a 100.000;
2)  al  3  per  cento  del  contributo  spettante   all’impresa editrice, per un numero di utenti unici finali  mensili  superiore  a 100.000.
5. All’edizione della testata pubblicata esclusivamente in formato digitale si applicano, altresi’, le disposizioni di cui all’articolo 8, commi 3, 4, 14, 15 e 16.

Capo III

PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI DIRETTI PER LE COOPERATIVE GIORNALISTICHE, GLI ENTI SENZA FINI DI LUCRO E LE IMPRESE IL CUI CAPITALE SIA DETENUTO INTERAMENTE O IN MISURA MAGGIORITARIA DA ENTI SENZA FINI DI LUCRO

Art. 10
Domande e documentazione

  1. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da emanarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita’  della  domanda  di  accesso  ai contributi e la documentazione istruttoria da produrre.

Art. 11
Erogazione del contributo

  1. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre  2016,  n.  198,  e’ stabilita  la  quota  destinata  agli  aventi  titolo  ai  contributi all’editoria di cui al  capo  II.  In  caso  di  insufficienza  delle risorse stanziate, agli aventi  titolo  spettano  contributi  diretti mediante riparto proporzionale.
  2. Il contributo all’editoria e’ erogato in due rate annuali.  La prima  rata,  da  versare  entro  il  30   maggio   successivo   alla presentazione della domanda, consiste nell’anticipo di una somma pari al 50 per  cento  del  contributo  erogato  nell’anno  precedente  e, comunque, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del comma 1. La prima rata non e’ corrisposta se inferiore a 2.500 euro.  La  seconda rata e’ versata,  a  saldo,  entro  il  termine  di  conclusione  del procedimento indicato all’articolo 12.
  3. La rata di anticipo e’ erogata previo accertamento del possesso dei requisiti sulla  base  dei  documenti  istruttori  indicati  nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 10. Il pagamento  della  rata  e’  subordinato  alla  verifica  della regolarita’  contributiva  previdenziale  nonche’  a  quella  di  non inadempimento  ai  sensi  dell’articolo  48-bis   del   decreto   del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La regolarita’ previdenziale si  intende  soddisfatta  anche  nel  caso  di  ricorso giurisdizionale  pendente  in  materia  di  contributi  previdenziali ovvero nel caso  in  cui  le  imprese  editrici  hanno  ottenuto  una rateizzazione del pagamento  dei  contributi  ed  hanno  regolarmente versato le rate scadute.
  4. Qualora l’impresa editrice  non  produca  la   documentazione richiesta ovvero in caso di documentazione incompleta, la stessa  non puo’ beneficiare della rata di anticipo e il contributo e’  liquidato in  un’unica  soluzione  entro  il   termine   di   conclusione   del procedimento ove l’istruttoria abbia dato esito positivo.
  5. Le imprese editrici che presentano per la prima volta domanda di contributo possono beneficiare del pagamento della rata di anticipo a decorrere dall’annualita’ successiva a quella in cui percepiscono il primo contributo.
  6. La rata a saldo e’ versata subordinatamente all’esito positivo dell’istruttoria, all’accertamento,  all’atto  del  pagamento,  della regolarita’ dell’impresa nel versamento dei contributi  previdenziali e alla verifica di cui all’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  7. Se l’impresa che ha beneficiato dell’anticipo non  risulta  in possesso  di  tutti  i  requisiti  previsti   per   l’ammissione   al contributo, l’impresa e’ tenuta alla restituzione di quanto versato a titolo  di  anticipo.  L’amministrazione  puo’  anche  procedere   al recupero di tali somme mediante compensazione con  eventuali  crediti vantati dall’impresa nei confronti dell’amministrazione medesima.

Art. 12
Termine di conclusione del procedimento

  1. Il termine di conclusione del procedimento scade il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda. A tale data  il  provvedimento  e’  comunque  adottato  sulla   base   delle risultanze  istruttorie   acquisite,   fermo   restando   il   potere dell’amministrazione  di  procedere  al  recupero  delle  somme   che risultino indebitamente percepite all’esito dei controlli  successivi disposti annualmente ai sensi dell’articolo 6, comma 2,  del  decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223.

Art. 13
Verifiche a campione

  1. Il  Dipartimento  per  l’informazione  e  l’editoria   effettua accertamenti e verifiche a campione sulla  documentazione  presentata dai soggetti richiedenti, anche ai fini dell’applicazione  di  quanto previsto dagli articoli 75 e 76  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

Capo IV
CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLE TESTATE ESPRESSIONE DI MINORANZE LINGUISTICHE
Art. 14
Beneficiari del contributo

  1. Alle  imprese  editrici  che  editano  quotidiani  e  periodici espressione di minoranze linguistiche ai sensi dell’articolo 2  della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono concessi contributi  volti  alla tutela  e  alla  diffusione  dell’informazione  presso  le  comunita’ presenti  sul  territorio  italiano   espressione   delle   minoranze linguistiche riconosciute.
  2. Alle imprese editrici di  cui  al  comma  1  si  applicano  le disposizioni contenute nei capi II e III  del  presente  decreto,  ad eccezione di quelle che stabiliscono requisiti  relativi  alla  forma societaria.  Alle  stesse  imprese  non  si  applica  il  limite   al contributo complessivamente erogabile previsto dall’articolo 8, comma 15.
  3. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre  2016,  n.  198,  e’ stabilita la quota destinata agli aventi titolo ai contributi di  cui al  presente  articolo.  In  caso  di  insufficienza  delle   risorse stanziate, agli aventi titolo spettano  contributi  diretti  mediante riparto proporzionale.

Capo V
CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA STAMPA ITALIANA DIFFUSA ALL’ESTERO
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 15
Beneficiari del contributo

  1. Alle imprese editrici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g) sono concessi contributi  volti  alla  tutela  e  alla   diffusione dell’informazione italiana all’estero.
  2. Possono beneficiare  del  contributo  le   imprese,   comunque costituite, che editano:
    a) quotidiani  italiani  in  lingua  italiana  editi  e  diffusi all’estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero; b) periodici  italiani  in  lingua  italiana  editi  e   diffusi all’estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero.
  3.  Si considerano prevalentemente diffusi all’estero i quotidiani e i periodici con una diffusione all’estero non inferiore al  60  per cento delle copie  complessivamente  distribuite.  Per  i  quotidiani editi   esclusivamente   in   formato   digitale,   si    considerano prevalentemente  diffusi  all’estero  quelli  che   raggiungono   una percentuale di utenti unici mensili all’estero non  inferiore  al  60 per cento del numero totale di utenti unici mensili.

 Art. 16
Tasso di cambio e documentazione in lingua straniera

  1. Ai fini dell’applicazione del presente capo  e  salvo  diversa previsione, gli importi monetari sono convertiti in euro  secondo  il tasso di cambio medio rilevato dalla Banca d’Italia per l’anno cui il contributo si riferisce.
  2. Le soglie minime e massime dei contributi non sono soggette  a conversione in valuta straniera.
  3. La documentazione in lingua straniera e’ accompagnata  dalla relativa traduzione in lingua italiana conforme  al  testo  straniero certificata dal competente  ufficio  consolare  o  da  un  traduttore ufficiale.

Sezione II
Quotidiani diffusi all’estero
Art. 17
Requisiti di accesso

  1. Alle imprese editrici di quotidiani italiani  editi  e  diffusi all’estero si applicano i requisiti di accesso previsti dall’articolo 5, ad eccezione di quelli di cui al comma 1, lettera b), e  al  comma 2, lettere a) e b). La  trattazione  deve  essere  svolta  con  testi scritti almeno per il 50 per cento in lingua italiana.
  2. Alle imprese editrici di quotidiani italiani editi in Italia e diffusi  prevalentemente  all’estero  si  applicano  i  requisiti  di accesso previsti dall’articolo 5.
  3. Ai fini del requisito previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera e), i quotidiani diffusi prevalentemente all’estero sono equiparati alle testate nazionali.
  4. Per l’edizione in formato digitale della testata si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 7.

Art. 18
Criteri di calcolo del contributo

  1. Il  contributo  a  favore  delle  imprese   editrici   di   cui all’articolo 17, commi 1 e 2, comprende una  quota  di  rimborso  dei costi direttamente connessi alla produzione della testata e una quota per le copie vendute, secondo i criteri e le modalita’  indicati  nel presente articolo.
  2. Il contributo  e’  calcolato  secondo  i   criteri   stabiliti dall’articolo 8 per i quotidiani. Per personale dipendente  ai  sensi dell’articolo 8, comma 2,  lettera  a),  si  intende  quello  assunto secondo  la  normativa  del  Paese  dove  ha  luogo  la   prestazione lavorativa.
  3. Per l’edizione in formato digitale della testata si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 9, commi 1, 2, 3 e 5.

Art. 19
Procedimento per la concessione del contributo

  1. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di concerto con il Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione internazionale, da emanarsi entro 45 giorni dalla data di entrata  in vigore del  presente  decreto,  sono  stabilite  le  modalita’  della domanda di accesso ai contributi e la documentazione  istruttoria  da produrre.
  2. Il Dipartimento   per   l’informazione   e   l’editoria   cura l’istruttoria per l’ammissione al  contributo  con  il  supporto  del Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale, con particolare  riguardo  all’acquisizione  della  dichiarazione  da parte del competente capo dell’ufficio consolare  italiano  di  prima categoria attestante che il quotidiano e’ diffuso presso la comunita’ italiana presente nel Paese di riferimento e riveste interesse per la stessa.
  3. Il procedimento per la concessione del contributo si  conclude nel termine previsto dall’articolo 12. A tale data  il  provvedimento e’ comunque  adottato  sulla  base  delle   risultanze   istruttorie acquisite, fermo restando il potere dell’amministrazione di procedere al  recupero  delle  somme  che  risultino  indebitamente   percepite all’esito dei controlli successivi.

Art. 20
Erogazione del contributo

  1. Le imprese editrici di cui  all’articolo  17,  commi  1  e  2, concorrono al riparto proporzionale con le imprese editrici nazionali di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), nei limiti della quota ad esse destinata, stabilita con il decreto del Presidente  del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.
  2. Il contributo e’ erogato con le modalita’ e alle condizioni di cui  all’articolo  11.  La  rata  di  anticipo  e’  liquidata  previo accertamento del possesso dei  requisiti  sulla  base  dei  documenti istruttori indicati nel decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri di cui all’articolo 19, comma 1,  e  delle  altre  verifiche previste per legge.
  3. Il contributo  e’  pagato  in  euro  ovvero,  su  domanda  del beneficiario, nel corrispondente importo nella valuta  del  Paese  di appartenenza determinato secondo il tasso di cambio  del  giorno  del pagamento.

Sezione III
Periodici diffusi all’estero
Art. 21
Requisiti di accesso

  1. Alle imprese editrici di periodici italiani  editi  e  diffusi all’estero si applicano i requisiti di accesso previsti dall’articolo 5, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere c), e), f) e g).
  2. Alle imprese editrici di periodici editi in Italia  e  diffusi prevalentemente  all’estero  si  applicano  i  requisiti  di  accesso previsti dall’articolo 5, commi 1, lettere a) e b) e 2.
  3. Per accedere ai contributi e’ altresi’  necessario  essere  in possesso dei seguenti requisiti:

a) periodicita’ almeno trimestrale della  testata  nell’anno  di riferimento del contributo;
b) trattazione di argomenti di interesse delle comunita’ italiane all’estero, avuto riguardo anche alla diffusione della lingua e della cultura italiana e al contributo alla promozione del sistema  Italia all’estero, attestati  dal  competente  capo  dell’ufficio  consolare italiano di prima categoria. Per  le  testate  edite  all’estero,  la trattazione deve essere svolta con testi scritti almeno per il 50 per cento in lingua italiana.

Art. 22
Criteri di calcolo del contributo

  1. Le risorse assegnate al sostegno  delle  imprese  editrici  di periodici di cui all’articolo  21,  commi  1  e  2,  sono  suddivise, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 24, comma  2,  in  due stanziamenti destinati rispettivamente ai periodici editi in Italia e a quelli editi all’estero.
  2. Nell’ambito di ciascuno dei due stanziamenti di cui al comma 1, una quota, pari al 10 per cento, e’ attribuita in parti uguali  agli aventi titolo; la restante quota e’ destinata al rimborso  dei  costi di produzione della  testata  ed  alla  remunerazione  per  le  copie vendute, secondo i criteri  e  le  modalita’  indicati  nel  presente articolo. In caso di  insufficienza  delle  risorse  stanziate,  agli aventi  titolo   spettano   contributi   diretti   mediante   riparto proporzionale.

Sono ammessi al  rimborso  i  seguenti  costi  connessi  alla produzione della testata su carta e in formato digitale, in parallelo con l’edizione cartacea, secondo le modalita’ di cui all’articolo  7, commi 1 e 2, nell’anno di riferimento del contributo:
a) costo per i giornalisti e per il personale dipendente addetto alla produzione della testata, fino  ad  un  importo  complessivo  di 50.000  euro;  per  i  periodici  editi  all’estero,  per   personale dipendente si intende quello assunto secondo la normativa  del  Paese dove ha luogo la prestazione lavorativa;
b) costo per l’acquisto della carta necessaria alla stampa delle copie  prodotte  nell’anno  di  riferimento,  costo  per  la   stampa comprensivo delle spese sostenute per la materiale riproduzione ed il confezionamento delle copie, costo per la distribuzione,  comprensivo delle spese per il trasporto, la spedizione o la domiciliazione delle copie in abbonamento;
c) costo per gli  abbonamenti  ai  notiziari  delle  agenzie  di stampa,  comprensivo  delle   spese   per   l’acquisto   di   servizi informativi, fotografici e  multimediali  forniti  dalle  agenzie  di stampa, con  esclusione  dei  servizi  editoriali  consistenti  nella predisposizione, anche parziale, di pagine della testata;
d) costo per l’acquisto e l’installazione di hardware,  software di base e dell’applicativo per l’edizione digitale;
e) costo per la progettazione, realizzazione e gestione del sito web e per la sua manutenzione ordinaria ed evolutiva;
f) costo per la gestione e l’alimentazione delle pagine web;
g) costo per l’installazione di  sistemi  di  pubblicazione  che consentano la gestione di  abbonamenti  a  titolo  oneroso,  di  aree interattive  con  i  lettori  e   di   piattaforme   che   permettano l’integrazione con sistemi di pagamento digitali.
4. I costi di cui al comma 3, lettere a), b) e c) sono rimborsati nella misura del 50 per cento; quelli di cui al comma 3, lettere  d), e), f) e g), sono rimborsati nella misura del 75 per cento.
5. La quota di contributo per le copie vendute, anche in  formato digitale, e’ calcolata nella misura di 0,25 euro per ciascuna  copia.
Se il prezzo effettivo  di  vendita,  convertito  in  euro  ai  sensi dell’articolo 16, comma 1,  e’  inferiore  all’importo  indicato  nel presente comma, il contributo per  ciascuna  copia  venduta  e’  pari all’effettivo prezzo di vendita. Per copie distribuite e  vendute  si intendono quelle indicate agli articoli 6 e 8, comma 12.
6. Il contributo non puo’ superare il limite massimo  del  5  per cento del corrispondente stanziamento annuale destinato  alla  stampa periodica italiana all’estero. Al contributo non si applica il limite previsto dall’articolo 8, comma 16.

Art. 23
Procedimento per la concessione del contributo

  1. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di concerto con il Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione internazionale, da emanarsi entro 45 giorni dalla data di entrata  in vigore del  presente  decreto,  sono  stabilite  le  modalita’  della domanda di accesso ai contributi e la documentazione  istruttoria  da produrre.
  2. Il Dipartimento   per   l’informazione   e   l’editoria   cura l’istruttoria per l’ammissione al  contributo  con  il  supporto  del Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale, con particolare  riguardo  all’acquisizione  della  dichiarazione  da parte del competente capo dell’ufficio consolare  italiano  di  prima categoria attestante che il periodico e’ diffuso presso la  comunita’ italiana presente nel Paese di riferimento e riveste interesse per la stessa.
  3. Il procedimento per la concessione dei contributi e’  concluso entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello cui si riferisce il contributo. A tale data il provvedimento e’ comunque  adottato  sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, fermo restando il potere dell’amministrazione  di  procedere  al  recupero  delle  somme   che risultino indebitamente percepite all’esito dei controlli successivi.

Art. 24
Erogazione del contributo

  1. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 26  ottobre  2016,  n.  198  e’ stabilita la quota destinata agli aventi titolo ai contributi di  cui alla presente sezione.
  2. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di concerto con il Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione internazionale, sono stabilite le quote degli stanziamenti  assegnati alle imprese editrici di periodici editi e diffusi all’estero e editi in Italia e diffusi prevalentemente  all’estero.  In  sede  di  prima applicazione, il 70 per cento dello stanziamento  e’  assegnato  alle imprese editrici di periodici editi all’estero, il 30 per cento  alle imprese editrici di periodici editi in Italia.
  3. Il contributo e’ pagato in euro o, su domanda del beneficiario, nel corrispondente importo nella valuta del Paese  di  appartenenza, determinato secondo il tasso di cambio del giorno del pagamento.
  4. Per le imprese  editrici  di  periodici  editi  in  Italia,  il pagamento del contributo  e’  altresi’  subordinato  all’accertamento della  regolarita’  dell’impresa  nel   versamento   dei   contributi previdenziali e negli adempimenti a seguito  della  verifica  di  cui all’articolo 48-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 602.

Capo VI
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL’EDITORIA SPECIALE PERIODICA PER NON VEDENTI E IPOVEDENTI E A TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 25
Beneficiari del contributo

  1. Alle imprese editrici, agli enti e alle  associazioni  di  cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), sono concessi contributi  per  i periodici pubblicati con caratteri tipografici normali,  braille,  su nastro magnetico o su supporti informatici, destinati ad  utenti  non vedenti ed ipovedenti  e  ad  enti  o  istituzioni  che  operano  per finalita’ a sostegno del settore.
  2. Alle associazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera  f), sono concessi contributi per i  periodici  divulgativi  di  contenuti strettamente attinenti alla tutela dei consumatori.

Sezione II
Periodici per non vedenti e ipovedenti
Art. 26
Requisiti di accesso

  1. Agli enti e alle associazioni che editano i prodotti editoriali di cui all’articolo 25, comma 1, si applicano i requisiti di accesso previsti dall’articolo 5, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere  d) e f). Alle imprese che editano  i  medesimi  prodotti  editoriali  si applicano, oltre  ai  requisiti  di  cui  al  primo  periodo,  quelli previsti dall’articolo 5, comma 1, lettera b), e comma 2, lettere  a) e b).
  2. Per accedere al contributo e’ altresi’ necessario che la testata abbia una periodicita’ almeno quadrimestrale nell’anno di riferimento del contributo.

Art. 27
Erogazione del contributo e criteri di calcolo

  1. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 26  ottobre  2016,  n.  198  e’ stabilita la quota destinata agli aventi titolo ai contributi di  cui alla presente sezione.
  2. Nell’ambito dello  stanziamento  di  cui  al   comma   1,   la ripartizione del  contributo  e’  effettuata  annualmente  secondo  i seguenti criteri:
    a) il 10 per cento in  parti  uguali  tra  le  imprese,  enti  e associazioni aventi diritto;
    b) il 30 per cento in proporzione al numero  delle  uscite;  nel caso di pubblicazione su supporto  informatico,  le  uscite  sono  da considerarsi in relazione al  singolo  supporto;  i  supplementi  non rilevano come uscite;
    c) il  50  per  cento  in  proporzione  al  numero  delle  copie distribuite nell’anno di riferimento del contributo, cosi’ suddiviso:
    1) l’85 per cento per la diffusione delle riviste  in  braille, supporti informatici e nastro magnetico;
    2) il 15 per cento per la diffusione in caratteri normali;
    d) il 10 per cento, in parti uguali,  per  la  diffusione  delle riviste in formato digitale accessibile agli utenti.
  3. Per copie distribuite si intendono quelle fatte  pervenire  su richiesta degli utenti, anche in connessione  con  il  versamento  di quote  associative  mediante  espressa  doppia  opzione   ovvero   su richiesta  di  enti,  istituzioni  o  associazioni  per  finalita’  a sostegno del settore. Ai fini del calcolo del contributo  di  cui  al comma 2, lettera c), i supplementi sono considerati solo ove  spediti autonomamente dalla rivista principale e, comunque, nel limite del 40 per cento dei numeri della rivista principale.
  4. Il contributo complessivamente erogabile a  ciascuna  impresa, ente o associazione non puo’ comunque  essere  superiore  al  10  per cento dello stanziamento assegnato. Al contributo non si  applica  il limite previsto dall’articolo 8, comma 16.

Art. 28
Procedimento per la concessione del contributo

  1. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da emanarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita’  della  domanda  di  accesso  ai contributi e la documentazione istruttoria da produrre.
  2. L’amministrazione effettua verifiche a campione, secondo quanto previsto dall’articolo 13.
  3. Il procedimento per la concessione del contributo si  conclude entro il 30 settembre dell’anno successivo a  quello  di  riferimento del contributo. A tale data il  provvedimento  e’  comunque  adottato sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, fermo restando  il potere dell’amministrazione di procedere al recupero delle somme  che risultino indebitamente percepite all’esito dei controlli successivi.

Sezione III
Periodici editi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti
Art. 29
Requisiti di accesso

  1. Possono accedere al contributo le associazioni dei consumatori e degli utenti che, nell’anno di riferimento del contributo, risultano regolarmente iscritte nell’elenco istituito  dall’articolo  137  del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
  2. Ai soggetti di cui al comma 1  si  applicano  i  requisiti  di accesso previsti dall’articolo 5, comma 1,  lettera  a)  e  comma  2, lettere d) e f).
  3. Per accedere al contributo e’ altresi’ necessario che la testata abbia una periodicita’ almeno quadrimestrale nell’anno di riferimento del contributo.

Art. 30
Erogazione del contributo e criteri di calcolo

  1. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 26  ottobre  2016,  n.  198  e’ stabilita la quota destinata agli aventi titolo ai contributi di  cui alla presente sezione.
  2. Nell’ambito dello  stanziamento  di  cui  al   comma   1,   la ripartizione del  contributo  e’  effettuata  annualmente  secondo  i seguenti criteri:
    a) il 10 per cento in parti uguali tra  le  associazioni  aventi diritto;
    b) il 25  per  cento  in  proporzione  al  numero  delle  uscite nell’anno di riferimento del contributo; a tal fine i supplementi non rilevano come uscite;
    c) il  40  per  cento  in  proporzione  al  numero  delle  copie distribuite nell’anno di riferimento del  contributo;  i  supplementi sono  considerati  solo  ove  spediti  autonomamente  dalla   rivista principale e, comunque, nel limite  del  40  per  cento  delle  copie distribuite della rivista principale;
    d) il 15 per cento in proporzione al  numero  di  copie  vendute anche in  connessione  con  il  versamento  della  quota  associativa mediante espressa doppia opzione;
    e) il 10 per cento, in parti  uguali,  per  la  diffusione  delle riviste edite in  formato  digitale  secondo  le  modalita’  previste dall’articolo 7, commi 1 e 2.
  3. Il contributo complessivamente erogabile a ciascuna impresa non puo’ essere superiore al 10 per cento dello stanziamento  assegnato.
    Al contributo non si applica  il  limite  previsto  dall’articolo  8, comma 16.

Art. 31
Procedimento per la concessione del contributo

  1. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da emanarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita’  della  domanda  di  accesso  ai contributi e la documentazione istruttoria da produrre.
  2. L’amministrazione effettua verifiche a campione, secondo quanto previsto dall’articolo 13.
  3. Il procedimento per la concessione del contributo si  conclude entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si  riferisce il contributo. A tale data  il  provvedimento  e’  comunque  adottato sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, fermo restando  il potere dell’amministrazione di procedere al recupero delle somme  che risultino indebitamente percepite all’esito dei controlli successivi.

Capo VII
ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 32
Abrogazioni

  1. A decorrere dal 1° gennaio  2019  sono  abrogate  le  seguenti disposizioni:
    a) legge 5 agosto 1981, n. 416:

      1) articolo 22;

      2) articolo 23;

      3) articolo 24;

      4) articolo 54;
b) decreto del Presidente della Repubblica 27  aprile  1982,  268:

      1) articolo 14, commi 1 e 3;

      2) articolo 20;

      3) articolo 29;
c) legge 25 febbraio 1987, n. 67:

      1) articolo 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12,  13  e 14;

      2) all’articolo 13, comma 1, le parole: «8,»  e:  «,  10»  sono soppresse;

      3) articolo 28, comma 5;
d) decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1990, n. 78;

e) legge 7 agosto 1990, n. 250:

      1) all’articolo 3, comma 1, sono soppresse le seguenti  parole:

«alle imprese editrici di quotidiani o periodici di cui  al  comma  6 dell’articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e»;  le  parole:

«dell’art. 11 della medesima legge» sono sostituite  dalle  seguenti:

«dell’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67,» e  le  parole «dai predetti commi degli artt. 9 e 11 della citata legge n.  67  del 1987» sono sostituite dalle seguenti «dal comma 6 dell’articolo  9  e dal predetto comma 2 dell’articolo 11 della medesima legge»;
2) articolo 3, commi 2, 2-bis;
3) all’articolo 3, comma 2-ter, il primo periodo e’  sostituito dal seguente: «I  contributi  previsti  dalla  presente  legge,  sono concessi alle emittenti  radiotelevisive,  comunque  costituite,  che trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena  e  tedesca nelle  regioni  autonome  Valle  d’Aosta,  Friuli-Venezia  Giulia   e Trentino-Alto Adige, a condizione che  le  imprese  beneficiarie  non possiedano altre emittenti radiotelevisive.»; il terzo  e  il  quarto periodo sono soppressi;
4) articolo 3, commi 2-quater, 3, lettera b), 3-bis, 4 e 5;
5) all’articolo 3, comma 13, dopo  le  parole:  «I  contributi» sono soppresse le seguenti: «di cui ai commi 10  e  11  e»;  dopo  le parole: «di quelli di cui ai commi» sono soppresse le  seguenti:  «2,5,»;
6) articolo 3, comma 14;
f) articolo  8  del  decreto-legge  23  ottobre  1996,    542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649;
g) decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre  1997,  525;
h) articolo 7 della legge 30 luglio 1998, n. 281;
i) decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  15  marzo 1999, n. 218;
l) all’articolo 21, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62, e’ soppresso il secondo periodo;
m) articolo 138 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
n) articolo 1, commi 454, 457, 462 e 574 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
o) all’articolo 1, comma 1247, della legge 27 dicembre 2006,  296 e’ soppresso il secondo periodo;
p) all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre  2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre  2007, n. 222, le parole: «commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater,  8,  10  e  11,» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-ter,»;
q) decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010,  223:

      1) articolo 1;

      2) articolo 2, comma 3;

      3) articolo 6, comma 1;

      4) articolo 12, comma 2;
r) decreto-legge  18  dicembre  2012,    63,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103:

      1) articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6;

      2) articolo 1-bis;

      3) articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8;

      4) articolo 3, commi 1, 3, 4;
s) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2013 recante «Individuazione dei costi ammissibili ai fini del calcolo dei contributi alle imprese editoriali ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103»;
t) decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  11  marzo 2013 recante «Individuazione  dei  costi  ai  fini  del  calcolo  dei contributi per la pubblicazione delle testate in formato digitale  ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 18 maggio 2012,  63, convertito, con modificazioni, dalla legge  16  luglio  2012,  n. 103»;
u) decreto del Presidente della Repubblica 11  agosto  2014,  138.

Art. 33
Entrata in vigore

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a  decorrere dall’annualita’ di contributo  successiva  a  quella  di  entrata  in vigore del decreto stesso.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

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