Circolare n. 19 del 30/04/2009 – Par condicio – Elezioni amministrative e provinciali 6 e 7 giugno 2009 – Disposizioni per le emittenti radiotelevisive

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Con la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 59/09/CSP, in corso di pubblicazione sulla G.U., sono state divulgate le “disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, relative alla campagna per l’elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 6 e 7 giugno 2009”.

Per quanto riguarda la definizione di soggetti politici, valgono le stesse regole viste per la stampa (vedi circolare n. 18/2009).

EMITTENTI RADIOTELEVISIVE LOCALI

In relazione ai programmi di comunicazione politica, l’Autorità ha stabilito che, fino al 4 giugno (data della chiusura della campagna elettorale), le emittenti radiotelevisive locali devono:
a) consentire una effettiva parità di condizioni tra i vari soggetti politici anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione;
b) che i programmi devono essere collocati in contenitori con cicli a cadenza quindicinale all’interno delle seguenti fasce orarie:
• emittenti televisive: dalle ore 07:00 alle ore 24:00;
• emittenti radiofoniche: dalle ore 07:00 alle ore 01:00 del giorno successivo;
c) che i calendari dei predetti programmi di comunicazione politica devono essere trasmessi – anche a mezzo fax – almeno 7 giorni prima della loro messa in onda al competente Co.Re.Com. che ne informa l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni. La stessa comunicazione deve essere trasmessa, tempestivamente, per le eventuali variazioni dei predetti programmi;
d) che, laddove sia possibile, i programmi di comunicazione politica siano diffusi con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti;
e) per le consultazioni in oggetto è possibile la partecipazione di giornalisti che rivolgano domande ai partecipanti, nel rispetto dell’imparzialità e della pari opportunità che devono essere accordati ai soggetti politici.
f) l’eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione deve essere fatta esplicita menzione delle predette assenze.

Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c, del decreto del Ministero delle Comunicazioni dell’8 aprile 2004, per programma di comunicazione politica si intende “ogni programma in cui assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni”.

Fino al 4 giugno (data di chiusura della campagna elettorale) le emittenti radiotelevisive possono trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, per la presentazione, non in contraddittorio, di liste e programmi. La trasmissione di tali messaggi deve rispettare le seguenti regole:
a) il numero complessivo deve essere ripartito in modo paritario tra i diversi soggetti politici;
b) la parità deve essere rispettata anche con riferimento alle fasce orarie;
c) devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa fra 1 e 3 minuti per le emittenti televisive e fra 30 e 90 secondi per le emittenti radiofoniche;
d) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00 – 19:59; seconda fascia 12:00 – 14:59; terza fascia 21:00 – 23:59; quarta fascia 7:00 – 8:59;
e) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
g) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura “messaggio elettorale gratuito” con l’indicazione del soggetto politico committente.

I messaggi politici autogestiti gratuiti possono essere diffusi solo previa divulgazione, da parte delle emittenti, del comunicato preventivo (Allegato 4).
Infatti, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione della delibera in oggetto sulla G.U., le emittenti radiofoniche e televisive interessate a diffondere messaggi a titolo gratuito, devono:
a) rendere pubblico il loro intendimento mediante un comunicato (Allegato 1) da trasmettere almeno una volta nella fascia oraria di maggiore ascolto, in cui si comunica l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare e si da evidenza di un documento analitico di autodisciplina.
b) comunicare (Allegato 2), anche a mezzo telefax, al competente Co.Re.Com., possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al comunicato preventivo, indicando:
– il numero massimo dei contenitori predisposti;
– la collocazione nel palinsesto;
– gli standard tecnici richiesti;
– il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto.
La collocazione dei messaggi all’interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l’emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.

I soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi – a patto che presentino candidature in almeno una circoscrizione interessata – devono indicare (Allegato 3) alle emittenti radiotelevisive:
a) il responsabile elettorale e i relativi recapiti;
b) la durata dei messaggi.

Fino al 4 giugno (data di chiusura della campagna elettorale), le emittenti radiotelevisive possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, assicurando condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.
Dalla data di entrata di vigore della delibera in oggetto (il giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.) fino a tutto il penultimo giorno antecedente la data delle votazioni, le emittenti radiotelevisive che intendono diffondere messaggi politici a pagamento, sono tenute a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi mediante un avviso (Allegato 4) da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi, in cui si comunica l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare e si da evidenza di un documento analitico di autodisciplina. Il documento analitico (Allegato 5), di cui può anche essere omessa la divulgazione, ma non l’adozione, deve contenere:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi pubblicitari con puntuale indicazione del termine ultimo di prenotazione;
b) le modalità di prenotazione degli spazi;
c) le tariffe praticate;
d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento anche tecnico rilevante per la fruizione degli spazi stessi e, in particolare, la definizione dei criteri di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.
I messaggi trasmessi dovranno essere ben segnalati con l’annuncio/dicitura “messaggio elettorale a pagamento” e l’indicazione del soggetto politico committente.
Nel caso in cui la diffusione di spazi per i messaggi politici autogestiti a pagamento dovesse essere differenziata per diverse aree territoriali interessate alla consultazioni, dovrà essere indicata anche le tariffa praticata per ogni area territoriale (vedi lista dei comuni interessati alle consultazioni; allegato 6).
Infine, i messaggi autogestiti a pagamento hanno i seguenti vincoli organizzativi: condizioni economiche uniformi per tutti i soggetti politici; tariffe massime non superiori al 70% dei listini di pubblicità tabellare; messa in onda tenendo conto della progressione temporale delle prenotazioni.
Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

In relazione ai programmi di informazione, essi sono disciplinati dal Decreto del Ministero delle Comunicazioni 8 aprile 2004 . In particolare, le emittenti radiotelevisive locali devono garantire il pluralismo e la parità di trattamento, l’obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l’imparzialità, l’equità e la pluralità dei punti di vista; a tal fine, quando vengono trattate questioni relative alla consultazione elettorale, deve essere assicurato l’equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dal codice di autoregolamentazione.

Le emittenti a carattere comunitario possono esprimere i principi di cui sono portatrici.
Resta il divieto di fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti.
Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi nel periodo della campagna elettorale e per i tre mesi successivi alla conclusione della stessa.

EMITTENTI RADIOTELEVISIVE NAZIONALI

Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale (4 giugno), ciascuna emittente radiotelevisiva nazionale privata deve applicare condizioni paritarie per tutti i soggetti concorrenti.

Per quanto riguarda i programmi di comunicazione e i messaggi politici autogestiti gratuiti vale quanto già visto per le emittenti locali. Una differenza risiede nell’obbligo, a carico delle emittenti nazionali, di trasmettere copia del documento analitico di autodisciplina – anche a mezzo fax – all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Inoltre, i messaggi politici autogestiti gratuiti sono trasmessi in contenitori – fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione – comprensivi di almeno tre messaggi. I contenitori sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00 – 19:59; seconda fascia 14:00 – 15:59; terza fascia 22:00 – 23:59; quarta fascia 9:00 – 10:59

I programmi di informazione, ovvero quelli riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, sono rappresentati da telegiornali, giornali radio, notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’ attualità e della cronaca.
Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, i suddetti programmi debbono rispettare i principi di tutela del pluralismo, della completezza, dell’imparzialità, dell’obiettività e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare – anche indirettamente – vantaggi o svantaggi per determinate forze politiche. Infine, essi devono assicurare la più ampia ed equilibrata presenza ed espressione ai diversi soggetti politici.
Le emittenti interessate sono, pertanto, obbligate a comunicare all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – con cadenza settimanale – il calendario delle trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e i soggetti politici invitati.
In ogni caso, non è ammessa a presenza di candidati o esponenti politici e non possono essere trattati temi di rilevanza politica ed elettorale né temi che riguardano vicende o fatti personali di esponenti politici.
Resta il divieto di fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti.

Per i programmi di comunicazione politica, oltre quanto esplicato in relazione alle emittenti radiotelevisive locali, è stabilito quanto segue:
a) i calendari dei predetti programmi di comunicazione politica devono essere trasmessi – anche a mezzo fax – tempestivamente all’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni; la stessa comunicazione deve essere trasmessa, tempestivamente, per le eventuali variazioni dei predetti programmi;
b) le trasmissioni di comunicazione politica trasmesse su emittenti nazionali devono essere riconducibili alla responsabilità di una specifica testata, secondo quanto disposto dall’art. 32, comma 1, del Testo Unico della Radiotelevisione;
c) la parità opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzata anche nell’ambito di un ciclo di più trasmissioni purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso la ripartizione degli spazi deve essere effettuata su base settimanale e, ove possibile, i programmi di comunicazione politica devono essere diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti;
d) gli spazi di comunicazione politica, nel periodo disciplinato dalla delibera, sono ripartiti per il cinquanta per cento e in modo paritario ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della medesima e per il cinquanta per cento tra i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), in proporzione alla loro forza parlamentare.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le forme di comunicazione politica previste sono rappresentate da tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione.

Nei trenta giorni precedenti il voto, le emittenti radiotelevisive private sono tenute ad illustrare le principali caratteristiche delle elezioni in oggetto, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto, anche avuto riguardo ai cittadini italiani residenti in altri Paesi dell’Unione Europea e ai cittadini comunitari non italiani che risiedono in Italia.

Le disposizioni della delibera in oggetto non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.
I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l’impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.
Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi nel periodo della campagna elettorale e per i tre mesi successivi alla conclusione della stessa e, comunque, a conservare, sino alla conclusione dell’eventuale procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni di legge.

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI
Per quanto riguarda i sondaggi, è fatto divieto – nei 15 giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto – la diffusione di risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori.

EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO
In caso di secondo turno elettorale per i candidati ammessi al ballottaggio, nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda votazione, gli spazi di comunicazione politica e quelli relativi ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito devono essere ripartiti in modo eguale tra gli stessi candidati. Per quanto non diversamente disposto si applicano, in caso di eventuali turni di ballottaggio, le disposizioni della Delibera precedentemente commentate. A tal proposito, esse non si applicano ai programmi ed alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente in ambiti territoriali nei quali non è prevista alcuna consultazione elettorale di tipo amministrativo e provinciale.
La notizia della pubblicazione in G.U. della Delibera a commento sarà data in maniera tempestiva sul nostro sito www.ccestudio.it.

Allegato 1 – mag1epc

Allegato 2 – mag2epc

Allegato 3 – mag3epc

Allegato 4 – Comunicato Preventivo

Allegato 5 – Documento Analitico

Allegato 6 – elenco comuni

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