Anche quest’anno ricordiamo che ai sensi dell’art. 1, comma 33, DL 23/10/96 n. 545 – Legge 23/12/96 n. 650, entro il prossimo 31 agosto 2021, le imprese editrici di quotidiani, le imprese editrici di periodici con più di cinque giornalisti assunti a tempo pieno e le concessionarie di pubblicità di giornali quotidiani sono tenute a pubblicare su tutte le testate edite lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio, corredato da un “Prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative all’esercizio dell’attività editoriale” secondo le modalità previste dalla Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 129/02/CONS e s.m.
La norma non prevede l’ipotesi, ricorrente, nella quale alla data del 31 agosto il bilancio non sia stato ancora approvato dall’assemblea dei soci.
A nostro avviso, in questa ipotesi, entro la data del 31 agosto 2021, consigliamo di pubblicare i dati dello stato patrimoniale e del conto economico rappresentati dalla bozza di bilancio predisposta dall’organo amministrativo. Altrimenti, riteniamo che i dati in oggetto possano essere pubblicati sulle testate edite appena approvato il relativo bilancio; chiaramente, laddove vengano mosse contestazioni, sarà necessario documentare l’effettiva data di approvazione del bilancio di esercizio.
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