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Circolare n. 16 del 07/03/2008 – Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nella fase successiva alla presentazione delle candidature

Con la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 42/08/CSP, sono state divulgate le disposizioni per le modalità di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle consultazioni in oggetto nel periodo che intercorre tra dalla data di presentazione delle candidature fino alla mezzanotte dell’ultimo giorno di votazione.

Pertanto, la disciplina in oggetto si applica nel periodo che va dal 10 marzo (termine ultimo entro cui i partiti o i gruppi politici che intendono partecipare alle elezioni depositano le liste dei candidati relative a ciascuna circoscrizione o regione) e il 14 aprile.

Fermo quanto stabilito dalla delibera n. 33/08/CSP di cui alla nostra circolare n. 09/2008, le uniche disposizioni emanate dall’Autorità nel periodo di vigenza della delibera in commento riguardano i soggetti politici e le modalità di diffusione dei sondaggi.

Infatti, nel periodo che intercorre tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, si intendono per soggetti politici:
– le liste di candidati presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettorali;
– le liste, diverse da quelle di cui al precedente punto, che sono rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.

Per quanto riguarda la pubblicazione di sondaggi politici elettorali, è fatto divieto – nei 15 giorni precedenti la data di votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto – di pubblicare i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi fossero stati realizzati antecedentemente al divieto.
Nel periodo che precede quello per il quale è previsto il divieto, vale quanto disposto dalla delibera n. 33/08/CSP.

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