Vi informiamo che nella Gazzetta ufficiale del 21 maggio 2012 è stato pubblicato il decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, avente ad oggetto: “Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale”.
Il testo pubblicato ha delle leggere differenze dalla bozza circolata nei giorni precedenti ed in relazione ai quali commenti rimandiamo alle nostre circolari nn. 11 e 12 del 2012.
Facciamo presente, inoltre, che oltre alle circolari del CCE, sul sito www.editoria.tv, abbiamo aperto uno speciale dedicato al decreto legge ed al disegno di legge con il quale potrete seguire, quotidianamente, gli aggiornamenti.
In relazione al testo del decreto legge segnaliamo solo le differenze rispetto al testo previdente.
La principale differenza è che agli organi di partito in possesso del requisito della rappresentanza parlamentare non si applicheranno le norme previste dal comma 2 dell’art. 1 del D.l., ossia quelle in materia di rapporto tra venduto e distribuzione. Si tratta con tutta evidenza di un clamoroso passo indietro del Governo, in quanto una delle principali indicazioni che erano state fornite era quella di assimilare le imprese editrici di giornali di partito alle altre imprese editrici.
Un’altra importante modifica riguarda i giornali diffusi all’estero per i quali non è più previsto l’obbligo di avere la sede legale in Italia. Segnaliamo che già nella nostra prima circolare sull’argomento avevamo giudicato molto singolare questa norma, in quanto avrebbe posto una serie non indifferente di problemi in sede di applicazione della stessa. Per i giornali editi e diffusi all’estero viene, invece, introdotto un condivisibile obbligo di certificare la diffusione; inoltre tutta la documentazione dovrà essere trasmessa unicamente attraverso le Autorità diplomatiche o i consolati competenti.
Il comma 1 dell’art. 4, relativo al credito d’imposta per l’informatizzazione delle rete di vendita chiarisce che il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione con altre imposte o contributi previdenziali ai sensi della disciplina vigente e non concorre a formare il reddito imponibile dei soggetti beneficiari.
Ricordiamo che quotidianamente provvederemo a fornire un aggiornamento sullo stato del D.l. sul sito www.editoria.tv.
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