Circolare n. 10 del 22/02/2008 – Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nel periodo compreso tra la data di indizione dei comizi elettorali e il termine ultimo per la presentazione delle candidature.

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Con la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 33/08/CSP, sono state divulgate le disposizioni per le modalità di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle consultazioni in oggetto nel periodo che intercorre tra la data di indizione dei comizi elettorali e il termine ultimo per la presentazione delle candidature.

Pertanto, la disciplina in oggetto si applica nel periodo (in corso) che va dal 6 febbraio (data in cui con il D.P.R. 6 febbraio 2008, n. 20 sono stati convocati i comizi elettorali) e il 10 marzo (termine ultimo entro cui i partiti o i gruppi politici che intendono partecipare alle elezioni depositano le liste dei candidati relative a ciascuna circoscrizione o regione).
Ne deriva che la disciplina del periodo residuo, che intercorre – appunto – tra il termine ultimo di presentazione delle candidature e la chiusura della campagna elettorale, sarà oggetto di una ulteriore e successiva deliberazione.

EMITTENTI RADIOTELEVISIVE LOCALI
• In relazione ai programmi di comunicazione politica trasmessi dalle emittenti radiotelevisive locali, l’Autorità ha stabilito:
a) che nel periodo di vigenza della delibera in oggetto, le emittenti radiotelevisive locali devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i vari soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione;
b) che i programmi devono essere collocati in contenitori con cicli a cadenza quindicinale all’interno delle seguenti fasce orarie:
• emittenti televisive: dalle ore 07:00 alle ore 24:00;
• emittenti radiofoniche: dalle ore 07:00 alle ore 01:00 del giorno successivo;
c) che i calendari dei predetti programmi di comunicazione politica devono essere trasmessi – anche a mezzo fax – almeno 7 giorni prima della loro messa in onda al competente Co.Re.Com. che ne informa l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni; la stessa comunicazione deve essere trasmessa, tempestivamente, per le eventuali variazioni dei predetti programmi;
d) che, laddove sia possibile, i programmi di comunicazione politica siano diffusi con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti;
e) per le consultazioni in oggetto è possibile la partecipazione di giornalisti che rivolgano domande ai partecipanti, nel rispetto dell’imparzialità e della pari opportunità che devono essere accordati ai soggetti politici.
Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c, del decreto del Ministero delle Comunicazioni 08.04.04, per programma di comunicazione politica si intende “ogni programma in cui assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni”.

• In relazione ai messaggi politici autogestiti gratuiti, essi – sempre nel periodo di vigenza della delibera in commento – possono essere diffusi a solo previa divulgazione, da parte delle emittenti, del comunicato preventivo.
Infatti, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione della in oggetto nella G.U., le emittenti radiofoniche e televisive interessate a diffondere messaggi a titolo gratuito, devono rendere pubblico il loro intendimento mediante un comunicato (Allegato 1) da trasmettere almeno una volta nella fascia oraria di maggiore ascolto, in cui si comunica l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare e si da evidenza di un documento analitico di autodisciplina.
A tal fine, può essere utilizzato il modello, disponibile sul sito dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni www.agcom.it, MAG/1/EN che comunque deve essere trasmesso, anche a mezzo fax, al competente Co.Re.Com.
Il documento analitico (Allegato 2), di cui può anche essere omessa la divulgazione, ma non l’adozione) deve contenere:
– il numero massimo dei contenitori predisposti;
– la collocazione nel palinsesto;
– gli standard tecnici richiesti;
– il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto.

• In merito ai messaggi politici a pagamento, nel periodo disciplinato dalla delibera in commento, le emittenti radiotelevisive interessate, dovranno proporre l’avviso (Allegato 1) del loro intendimento almeno una volta nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi, in cui si comunica l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare e si da evidenza di un documento analitico di autodisciplina. Il documento analitico (Allegato 3), di cui può anche essere omessa la divulgazione, ma non l’adozione) deve contenere:
– le condizioni temporali di prenotazione degli spazi pubblicitari con puntuale indicazione del termine ultimo di prenotazione;
– le modalità di prenotazione degli spazi;
– le tariffe praticate;
– ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento anche tecnico rilevante per la fruizione degli spazi stessi e, in particolare, la definizione dei criteri di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale;
I messaggi trasmessi dovranno essere ben segnalati con l’annuncio/dicitura “messaggio elettorale a pagamento” e l’indicazione del soggetto politico committente.
Infine, i messaggi autogestiti a pagamento hanno i seguenti vincoli organizzativi: condizioni economiche uniformi per tutti i soggetti politici; tariffe massime non superiori al 70% dei listini di pubblicità tabellare; messa in onda tenendo conto della progressione temporale delle prenotazioni.

• In relazione ai programmi di informazione, essi sono disciplinati dal Decreto del Ministero delle Comunicazioni 8 aprile 2004 . In particolare, le emittenti radiotelevisive locali devono garantire il pluralismo e la parità di trattamento, l’obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l’imparzialità, l’equità e la pluralità dei punti di vista; a tal fine, quando vengono trattate questioni relative alla consultazione elettorale, deve essere assicurato l’equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dal citato codice di autoregolamentazione.
Le emittenti a carattere comunitario possono esprimere i principi di cui sono portatrici.
Resta il divieto di fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti.

EMITTENTI RADIOTELEVISIVE NAZIONALI
Per la trasmissione di messaggi politici autogestiti gratuiti, sono previsti gli stessi adempimenti e gli stessi vincoli indicati per le emittenti radiotelevisive locali, cui si rimanda, per la presentazione, non in contraddittorio, di liste e programmi. A differenza della normativa richiamata, una copia del documento analitico di autodisciplina deve essere trasmessa – anche a mezzo fax – all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

I programmi di informazione, ovvero per quelli riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, sono rappresentati da telegiornali, giornali radio, notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’ attualità e della cronaca.
Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, i suddetti programmi debbono rispettare i principi di tutela del pluralismo, della completezza, dell’imparzialità, dell’obiettività e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare – anche indirettamente – vantaggi o svantaggi per determinate forze politiche. Infine, essi devono assicurare la più ampia ed equilibrata presenza ed espressione ai diversi soggetti politici.
Le emittenti interessate sono, pertanto, obbligate a comunicare all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – con cadenza settimanale – il calendario delle trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e i soggetti politici invitati.
In ogni caso, non è ammessa a presenza di candidati o esponenti politici e non possono essere trattati temi di rilevanza politica ed elettorale né temi che riguardano vicende o fatti personali di esponenti politici.
Resta il divieto di fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti.

Per i programmi di comunicazione politica, oltre quanto esplicato in relazione alle emittenti radiotelevisive locali, è stabilito quanto segue:
a) i calendari dei predetti programmi di comunicazione politica devono essere trasmessi – anche a mezzo fax – tempestivamente all’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni; la stessa comunicazione deve essere trasmessa, tempestivamente, per le eventuali variazioni dei predetti programmi;
b) le trasmissioni di comunicazione politica trasmesse su emittenti nazionali devono essere riconducibili alla responsabilità di una specifica testata, secondo quanto disposto dall’art. 32, comma 1, del Testo Unico della Radiotelevisione;
c) la parità opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzata anche nell’ambito di un ciclo di più trasmissioni purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso la ripartizione degli spazi deve essere effettuata su base settimanale e, ove possibile, i programmi di comunicazione politica devono essere diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti;
d) gli spazi di comunicazione politica, nel periodo disciplinato dalla delibera, sono ripartiti per il cinquanta per cento e in modo paritario ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della medesima e per il cinquanta per cento tra i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), in proporzione alla loro forza parlamentare.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le forme di comunicazione politica previste sono rappresentate da tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione.

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