Evidenziamo che a seguito dell’approvazione del D.L. n. 159/2007 sono cambiati i termini entro i quali presentare la documentazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini dell’accesso ai benefici previsti dalla legge.
Ricordiamo, infatti, che il comma 2 dell’art. 10 fissa al 30 settembre dell’esercizio successivo a quello di riferimento dei contributi il termine perentorio per la presentazione della documentazione. Tale norma riguarda esclusivamente le imprese editoriali che intendono accedere ai contributi previsti dalla legge n. 250/90.
Inoltre, sia per le imprese editoriali che per le imprese radiotelevisive, il successivo comma 4 prevede che la regolarità contributiva debba essere conseguita, a pena di decadenza, entro il medesimo termine del 30 settembre. Il mancato rispetto di detta condizione comporta la decadenza dal diritto alla percezione dei contributi.
Pertanto, appare opportuno che le imprese interessate provvedano a richiedere a più presto i certificati di regolarità ai relativi istituti previdenziali prestando, inoltre, estrema attenzione al Fondo Casella, obbligatorio per le imprese editrici di quotidiani.
In relazione all’approvazione del bilancio di esercizio, ricordiamo che ai sensi dell’art. 2364, ultimo comma, del cod. civ. l’assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale; detto termine è elevato a centottanta giorni nell’ipotesi in cui le società siano tenute al consolidamento del bilancio o quando ciò sia richiesto da particolari esigenze connesse alla struttura o all’oggetto della società. Ne deriva che – essendo un anno bisestile – i termini sono fissati al 29 aprile nella prima ipotesi ed al 28 giugno nella seconda.
Inoltre, come ristabilito dal comma 293 dell’art. 2 della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) è necessario certificare anche il conto economico di testata che deve essere redatto sulla base del modello che trovate allegato alla presente circolare. Conto economico di cui è necessario tenerne conto già in sede di riclassificazione civilistica del bilancio di esercizio.
Infine, attesi i tempi più ridotti, sarebbe opportuno che le imprese interessate programmino, con le società di revisione coinvolte, le attività di revisione del bilancio, del conto economico di testata e della diffusione, tenendo conto che, a parere della scrivente, le relative relazioni dovrebbero essere rilasciate entro e non oltre il prossimo mese di giugno.
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