Circolare n. 08 del 26/03/2002 – Fondo per la mobilità e riqualificazione professionale dei giornalisti.

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Egregio editore,

con la presente, Le comunichiamo che in data 6 marzo 2002 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.p.r. n. 20 del 16 gennaio 2002 avente ad oggetto il Regolamento di attuazione del Fondo per la mobilità e riqualificazione professionale dei giornalisti, previsto dall’art. 15 della legge n. 62 del 7 marzo 2001.

La gestione del Fondo è delegata al Dipartimento per l’informazione e per l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri presso cui è stato istituito un Fondo pari a 4.389.883,64 euro annui.

La finalità del Fondo è favorire la mobilità e la riqualificazione dei giornalisti dipendenti di imprese editoriali in crisi.

Le condizioni per l’attivazione del fondo sono le seguenti:

esistenza dello stato di crisi occupazionale per ristrutturazione, riorganizzazione o crisi economica ai sensi della normativa vigente;
impegno dei giornalisti a rassegnare le proprie dimissioni al momento dell’approvazione del progetto;
esistenza di un quinquennio di rapporto di lavoro subordinato rispetto alla data di presentazione delle dimissioni.
I progetti

Ricordiamo che l’articolo 15 divide gli interventi in tre direzioni.

Il primo riguarda i singoli giornalisti che decidono di preferire l’autoimpreditorialità, rinnovando le proprie professionalità verso i nuovi media. Per detti progetti il contributo massimo è di €. 10.329,13.

Il secondo sistema è rivolto a concedere diciotto mensilità del trattamento tabellare minimo della categoria di appartenenza a favore dei progetti, concordati tra le imprese ed i sindacati di categoria, diretti a favorire l’esodo volontario dei giornalisti collocabili in CIGS o in possesso dei requisiti per accedere al prepensionamento.

Il terzo è rivolto a favorire la ricollocazione anche al di fuori del settore editoriale dei giornalisti, previo accordo tra le imprese ed i sindacati di appartenenza. In detta ipotesi, il contributo è pari al 50% della spesa del progetto oltre al pagamento a favore del giornalista di dodici mensilità del trattamento tabellare minimo della categoria di appartenenza.

I vari tipi di sostegno sono tra loro cumulabili.

Si segnala una notevole semplicità negli adempimenti rimessi a carico dei giornalisti e delle aziende.

Riteniamo che il Fondo in oggetto abbia un debole interesse per le imprese di dimensioni medio piccole, cui in genere ci rivolgiamo.

Segnaliamo, inoltre, che mancano ancora i regolamenti attuativi dell’art. 5 (contributi in c/interesse), dell’art. 8 (credito d’imposta) e dell’art. 18 (modifiche all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250) della legge n. 62 del 2001.

Restando a disposizione, cogliamo l’occasione per augurarVi una serena Pasqua.

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