Circolare n. 07 del 16/03/2015 – Misure e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per l’anno 2015

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L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con la delibera n. 87/15/CONS del 24/02/2015 che integra la n. 567/14/CONS concernente “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per l’anno 2015”, ha provveduto a divulgare i termini per il versamento del contributo in oggetto.

La percentuale di contribuzione è fissata in misura pari al 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente all’adozione della delibera dell’Autorità” (bilancio al 31/12/2013). Si evidenzia che l’aliquota di quest’anno è più alta rispetto a quella dello scorso anno (1,4 per mille). Modificato anche il termine per il versamento del contributo dovuto ed il relativo invio della dichiarazione fissato per il 1 aprile 2015 (lo scorso anno era 30 aprile 2014).

I ricavi su cui calcolare il contributo dovuto sono quelli conseguiti a fronte di attività ricadenti nelle tipologie esercitate dalle seguenti categorie di operatori:

a) gli operatori di rete:
b) i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici;
c) i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato:
d) i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione:
e) le imprese concessionarie di pubblicità:
f) le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi:
g) le agenzie di stampa a carattere nazionale:
h) gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste:
i) i soggetti esercenti l’editoria elettronica:
j) le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica (per questi soggetti la percentuale di contribuzione è diversa: 1,15 per mille):

La percentuale stabilita va applicata sul totale dei ricavi iscritti alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) dell’ultimo bilancio approvato con esclusione:

a) degli eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non riconducibili tra i servizi regolamentati dall’Autorità, specificatamente elencati dall’Autorità attraverso i codici ATECO;

b) per le concessionarie di pubblicità, delle eventuali quote di competenza dei titolari dei mezzi.

Per giustificare le suddette esclusioni, è necessario allegare al modello i corrispondenti giustificativi di natura contabile (conti di mastro, piano dei ricavi, prospetti di raccordo, eventuali fatture, ecc.). Inoltre, a corredo di tale documentazione, occorre presentare una relazione che illustri in modo sintetico le ragioni per cui le suddette voci risultano escluse dal calcolo del contributo.

Per gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio, il contributo va calcolato sull’ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, applicando l’aliquota alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie.

Per l’anno 2015, il contributo non è dovuto per:
a) le imprese che si trovano in liquidazione e/o sottoposte a procedure concorsuali;
b) le imprese con ricavi assoggettabili pari o inferiori a 500.000,00 euro. Oltre tale soglia, il contributo è calcolato sull’intero importo dei ricavi assoggettabili;
c) le imprese che hanno iniziato la loro attività nell’anno 2014.

Si evidenzia che, in ogni caso, tutti gli operatori esercenti le attività dianzi elencate (anche quelli non soggetti al pagamento del contributo) hanno l’obbligo di trasmettere all’Autorità una comunicazione relativa ai propri dati anagrafici, all’ammontare dei ricavi iscritti a bilancio e all’ammontare del contributo eventualmente versato con gli estremi del versamento effettuato. Tale comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando un modello telematico approntato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e disponibile sul sito www.agcom.it che dovrà essere compilato e trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC dell’Autorità contributo@cert.agcom.it. L’invio al mittente della ricevuta di accettazione è assicurato solo nel caso in cui il messaggio venga inviato da una casella di posta elettronica certificata con valore legale (previsto dal CNIPA)

Il pagamento deve essere effettuato a favore del c/c bancario identificato dal codice IBAN IT73D0200805172000103549679 acceso presso la Unicredit SpA ed intestato all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Nella causale del bonifico deve essere indicato il codice generato dal modello telematico all’esito della completa e corretta compilazione dello stesso modello.

Nel caso di rapporti di controllo o collegamento, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento, anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascuna società è tenuta a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalità disciplinate dalla delibera n. 567/14/CONS. La società capogruppo deve indicare in modo dettagliato nella propria dichiarazione il contributo versato da ciascuna società, a qualunque titolo ad essa collegata o da essa controllata o coordinata, che opera nel mercato di competenza dell’Autorità.

La violazione del suddetto obbligo di comunicazione, nonché l’indicazione di dati non corrispondenti alla realtà, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 1, commi 29, 30 e 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Le imprese che si avvalgono della collaborazione del CCE riceveranno entro il 20 marzo il modello compilato unitamente all’eventuale importo dovuto.

Ricordiamo che la regolarità della posizione presso l’Autorità è condizione per l’ammissione ad ogni contributo ed agevolazione di legge.