Circolare n. 03 del 13/01/2006 – Finanziaria 2006 – Contributi per l’editoria

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Egregio Editore,

con la presente Le ricordiamo che la finanziaria 2006 ha cambiato, sostanzialmente, la disciplina in tema di contributi all’editoria, introducendo una serie di norme di natura restrittiva.

Riteniamo necessaria, in quanto reale, focalizzare l’attenzione su due punti della finanziaria e precisamente su quanto previsto al comma 454 e dal comma 461.

Il comma 454 prevede che “a decorrere dai contributi relativi all’anno 2005, non è più corrisposta l’anticipazione di cui all’articolo 3, comma 15-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 250. I contributi sono comunque erogati in un’unica soluzione entro l’anno successivo a quello di riferimento”. Questo significa che l’anticipo previsto dall’articolo 3, comma 15-bis, della legge 7 agosto, n. 250, non verrà più erogato, mentre viene previsto il pagamento del saldo entro la fine dell’esercizio successivo a quello di riferimento dei contributi.

In estrema sintesi, se non fosse intervenuta la variazione di legge, era prevedibile, entro il mese di giugno 2006, l’incasso del saldo 2004 e l’erogazione dell’acconto 2005, calcolato in ragione del 50% del contributo spettante per l’esercizio 2004.

Alla luce della modifica intervenuta, entro il prossimo mese di giugno dovrebbe essere pagato il solo saldo 2004, mentre il saldo 2005 dovrebbe essere erogato entro la fine del 2006. A nostro avviso, l’erogazione del saldo 2005 entro il mese di dicembre 2006 è altamente improbabile. E’ ipotizzabile, invece, che nei mesi di novembre e dicembre venga pagata una sola parte del contributo 2005 a favore delle imprese che abbiano perfezionato la pratica con tempestività ed abbiano acquisto il parere di una eventuale Commissione riunita tra luglio e settembre. Ciò significa che è quanto mai necessario fare uno sforzo per anticipare la presentazione della documentazione completa entro il mese di giugno 2006.

Invece, il comma 461 cita: “Le imprese richiedenti i contributi di cui gli articoli 3,4,7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonché all’articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, all’articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, decadono dal diritto della percezione delle provvidenze qualora non trasmettano l’intera documentazione entro un anno dalla richiesta”. Questo significa che tutta la documentazione deve essere presentata entro l’anno, pena la decadenza del diritto ai contributi. Su questo punto invitiamo tutte le imprese a rispondere con la massima attenzione alle nostre sollecitazioni, sia in relazione al perfezionamento della domanda relativa all’esercizio 2004 che all’esercizio 2005.

Siamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

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