Categories: Giurisprudenza

CIRCOLARE AGCOM SULLA CORRETTA DIFFUSIONE DEI SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

L’’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni emanato una circolare esplicativa sulle corrette modalità di diffusione dei sondaggi politici ed elettorali.
Riportiamo il testo integrale:
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ricorda a tutte le
emittenti televisive e radiofoniche e alle testate giornalistiche che, ai sensi
dell’articolo 8 della legge n. 28 del 2000, i risultati dei sondaggi
elettorali possono essere diffusi soltanto se accompagnati, in forma leggibile,
 dalle seguenti indicazioni, che devono essere rese contestualmente
disponibili, nella loro integralità, sull’apposito sito internet della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – www.sondaggipoliticoelettorali.it:

  1. soggetto che ha realizzato il sondaggio;
  2. committente e acquirente;
  3. criteri seguiti per la formazione del campione;
  4. metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
  5. numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
  6. domande rivolte;
  7. percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
  8. data in cui è stato realizzato il sondaggio.

Pertanto, come già precisato nella circolare
diffusa in data 22 febbraio 2006
, disponibile nel sito dell’Autorità www.agcom.it,
nel caso in cui emittenti o organi di stampa diffondano la notizia, da chiunque
divulgata, di risultati, anche parziali, di sondaggi politici ed elettorali,
devono precisare se il sondaggio sia stato o meno realizzato con le modalità
sopra indicate, cui la legge condiziona la loro diffusione.

Qualora tali precisazioni non siano state date all’atto della diffusione
della notizia del sondaggio, le emittenti e gli organi di stampa devono, se
l’autore della notizia le fornisce, riportare, entro 24 ore, le precisazioni
integrative richieste dalla legge sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il
sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e
caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati.

In caso contrario essi sono tenuti a diffondere, con le stesse modalità di
cui sopra, la precisazione che si tratta di sondaggio non rispondente alle
prescrizioni di legge.

Resta fermo che nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino
alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque
diffondere i risultati di sondaggi elettorali ancorché effettuati
anteriormente.

L’Autorità  precisa che tale divieto si applica nei confronti di
qualsiasi soggetto, anche politico.

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