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Cassazione: web e stampa clandestina

La Corte di Cassazione ha depositato la sentenza n. 23230/2012 chiarendo definitivamente che per l’informazione che viene dal web – non solo quella che passa attraverso i blog, ma anche attraverso i giornali telematici – non può essere contestato il reato di stampa clandestina.
La motivazione alla base di tale sentenza, con la quale la Suprema Corte ha posto fine al c.d. “Caso Ruta”, è che il giornale telematico non rispecchia le due condizioni ritenute essenziali ai fini della sussistenza del prodotto stampa come definito dalla legge 47/1948, ossia:
-un’attività di riproduzione tipografica;
-la destinazione alla pubblicazione del risultato di questa attività.
Né si potrebbe, secondo i magistrati della Suprema Corte, interpretare analogicamente la definizione di stampa tradizionale (art.1, L. 47/1948) estendendola a quella sul web.
Ma è legittimo chiedersi come sia possibile che, anche per questioni che potrebbero essere risolte correttamente in breve tempo se solo si leggesse attentamente la legge o, quantomeno, si approfondissero i precedenti della Cassazione , si obblighi invece il cittadino a subire i prolungati tempi della Giustizia italiana.
Precedentemente all’emanazione di tale sentenza, il Direttore del giornale telematico “Accade in Sicilia” (C. Ruta)era stato condannato in primo ed in secondo grado per il reato di omessa registrazione della pubblicazione del proprio blog (un portale di informazione sul mondo politico siciliano).
La sentenza della Cassazione ha invece ribaltato le sorti della vicenda, in quanto “Il fatto illecito non sussiste”.
Lette le motivazione della sentenza, Carlo Ruta ha dichiarato: ” In tanti hanno ribadito nel maggio scorso che si tratta di una sentenza storica. E credo che tanto più lo si possa dire dopo la lettura delle motivazioni. Questo atto della Corte di Cassazione, conciso e lineare, può avere un peso non indifferente sul dibattito in corso nel paese. Di certo susciterà sconcerto negli ambienti che mirano a limitare la libertà sul web, perché è difficile che ne sfuggano le implicazioni. Concretamente, si tratta di una vittoria della democrazia. Tuttavia, come si è detto coralmente negli ultimi mesi, è necessario difendere e consolidare i risultati che vanno ottenendosi, ed è importante che il nocciolo di questa sentenza, radicalmente democratico, si traduca prima possibile in una legge effettiva dello Stato”.
In virtù dell’ultimo verdetto, la registrazione dei giornali online prevista dalla legge n. 62 del 2001 è quindi da ritenersi una registrazione solo per finalità amministrative e per l’ottenimento di sovvenzioni economiche previste per l’editoria.

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