Con queste motivazioni la Cassazione ha annullato con rinvio una sentenza con cui il gup di Ancona aveva prosciolto «perché il fatto non sussiste» il direttore di un periodico locale dall’accusa di omesso controllo in relazione a un articolo in cui si raccontava, seppur mantenendone l’anonimato, di un uomo che si era visto addebitare la separazione perché aveva una relazione omosex.
«Ai fini dell’individuabilità dell’offeso – si legge nella sentenza – non occorre che l’offensore ne indichi espressamente il nome, ma è sufficiente che l’offeso possa venire individuato per esclusione in via deduttiva, tra una categoria di persone, a nulla rilevando che in concreto l’offeso venga individuato da un ristretto numero di persone».
Luana Lo Masto
I contenuti nell’ecosistema digitale sono come gocce d’acqua nell’oceano. A una domanda pressoché bulimica di…
La battaglia tra industria editoriale e intelligenza artificiale si sposta nuovamente in Europa, con un’iniziativa…
Dopo la Corte di giustizia Ue, il Tar Lazio respinge il ricorso di Meta contro…
Il Tar del Lazio con la sentenza che alleghiamo ha respinto il ricorso di Meta…
La crisi dell’editoria italiana torna sotto i riflettori con la pubblicazione, l’8 ottobre, dei nuovi…
Walter Lippmann nel suo testo del 1922, “L’opinione pubblica”, analizzava il rapporto tra realtà, informazione…