CASSAZIONE: NON E’ VIOLAZIONE DI PRIVACY INSTALLARE TELECAMERE IN PARCHEGGIO CONDOMINIALE SENZA CONSENSO

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DI recente la Cassazione [1] ha dato ragione a un condomino che, in seguito a continui furti, aveva installato nel parcheggio condominiale un impianto di videosorveglianza, chiedendo successivamente agli altri condomini il rimborso delle spese. Secondo la Corte, l’installazione di una telecamera di controllo non mette a rischio la privacy dei condomini quando sia puntata verso luoghi comuni (come ingresso e parcheggio), destinati all’uso di un numero indeterminato di persone. In tali casi, pertanto, non è applicabile la normativa a tutela della riservatezza [2].

Qualora il condomino abbia sostenuto da solo i costi per l’acquisto e l’installazione dell’impianto, essi gli devono essere rimborsati dal condomino. La spesa in oggetto, infatti, data la situazione di emergenza determinata dai continui furti, è considerata urgente: quindi la preventiva autorizzazione dell’assemblea non è necessaria [3]. La recente riforma del condominio contempla un articolo dedicato proprio alla videosorveglianza nei condomini [4]. In forza di ciò, da oggi, le delibere assembleari concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti di videosorveglianza devono essere approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

In sostanza, il singolo condomino che installa una telecamera di videosorveglianza nel cortile o parcheggio condominiale non viola la privacy degli altri proprietari: può quindi farlo autonomamente e, in caso di urgenza, deve essere poi rimborsato dal condominio.

[1] Cass., sent. n. 71 del 3.01.2013.

[2] Sancita dall’art. 615 bis c.p.

[3] Ai sensi dell’art. 1134 c.c.

[4] Art. 1122-ter cod. civ.

da http://www.laleggepertutti.it/22073_si-alla-videosorveglianza-in-condominio

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