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CASSAZIONE. LA SATIRA E’ CONSIDERATA DIFFAMAZIONE SE COINVOLGE UN ESTRANEO

Via libera al processo per diffamazione al disegnatore satirico che attribuisce un reato al soggetto sbagliato. La Corte di cassazione non perdona l’errore commesso da Tullio Altan Francesco che, m una sua vignetta riferendosi al processo per le tangenti di Videotime, aveva raffigurato Berlusconi con la didascalia «il cav S. Banana vuole indietro la sua onorabilità e la mazzetta che Mediaset ha imprestato alla Finanza». Il tutto sarebbe stato lecito e divertente se Altan non avesse preso di mira la società sbagliata indicando Mediaset al posto della Fininvest. Una “svista” che per i giudici di mento non era un reato perché oggetto della satira era Berlusconi e non le due società, per l’assenza di dolo e perché Altan non aveva a disposizione «nessun mezzo psicologico o materiale per evitare il lapsus m questione». Di avviso diverso la Cassazione (sentenza 5065), la cui sentenza annulla comunque quella dei giudici di appello solo ai fini del risarcimento civile dovuto a Mediaset, mentre il giudizio penale resta immodificabile perché non impugnato dalla procura. I giudici non mettono m discussione il diritto di satira, che può essere esercitata «fino all’irnsione» nei confronti di chi detiene il potere e che è sottratta al parametro della verità, se centra il “bersaglio” ma non se tira m ballo un estraneo. II direttore del quotidiano “La Repubblica” e l’autore del disegno non sono stati perseguiti per la satira contro Berlusconi, ma per aver attribuito a un terzo un fatto non vero. Secondo la Cassazione una vignetta pubblicata m prima pagina attira l’attenzione del lettore al pan di un editoriale, per questo l’autore e il direttore del giornale sono tenuti a controllarne il contenuto. La Cassazione sottolinea anche la contraddizione m cui sono caduti i giudici di secondo grado, minimizzando da una parte la portata lesiva dell’affermazione, perché la notizia della vera società implicata era su tutti i giornali, ma dall’altra affermando che Altan non aveva mezzi per non cadere nel lapsus. Secondo i giudici bastava la normale attenzione che il giornalista deve avere quando «tratta questioni delicate o veicola messaggi gravemente offensivi». II valore informativo II diritto di critica non giustifica l’attribuzione alla persona di fatti lesivi della reputazione, tuttavia eventuali inesattezze dei fatti in un contesto di critica o di satira sono irrilevanti se non assumono un particolare valore informativo.

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