Categories: Giurisprudenza

Cassazione. Divieto uso di decoder di casa per vedere le partite al bar

Riproponiamo una sentenza rappresenta un punto di riferimento per il diritto d’autore riguardo la visione degli avvenimenti sportivi all’interno di esercizi commerciali. La terza sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20876 del 30 maggio 2012, ha stabilito l’inutilizzabilità in pubblico del decoder domestico e della relativa smart card per non incorrere nella violazione delle norme che regolano la materia del diritto d’autore. Il caso giunto fino alla massima Corte, si è originato per il fatto di aver utilizzando un decoder privato per diffondere, all’interno di un esercizio pubblico, una partita di calcio trasmessa da una emittente a pagamento. In primo grado il P.M. chiedeva che la condotta dell’imputato venisse punita in quanto contraria alle norme poste a tutela dei diritti d’autore ma, il Tribunale, ravvisando un mero illecito civilistico emetteva nei confronti dell’imputato una sentenza di assoluzione. La situazione si è ribaltata in appello poichè anche i giudici di seconda istanza hanno ravvisaqto la violazione dell’articolo 171-ter, lettera e), della legge 633/41 sul diritto d’autore. La Cassazione interessata del caso ha sottolineato che presenza del dolo specifico (l’uso non personale e lo scopo di lucro) fa venir meno il mero illecito civilistico ravvisato dal Tribunale, e, pertanto, confermando la senttenza d’Appello, ha ricordato che le norme sul diritto d’autore hanno la «finalità di tutelare l’impresa erogatrice del servizio televisivo contro qualsiasi condotta abusiva». In sostanza, anche se l’imputato ha acquistato la visione dell’evento calcistico ciò non lo autorizzava a diffonderlo in pubblico, salvo esplicita autorizzazione da parte dell’autore/distributore (ovvero al loro posto dalla SIAE). La Corte precisa inltre che, ai fini della sussistenza del reato, le norme sul diritto d’autore non effettuano nessuna differenza tra l’attività di «utilizzazione» e quella di «diffusione» (in questo caso del servizio criptato), ma stabiliscono la punizione di chi, senza accordo col distributore (ovvero in questo caso col canale televisivo a pagamento), permette la diffusione dell’evento «a una platea indeterminata di soggetti» ovvero «ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo» un servizio criptato. In conclusione, per gli ermellini, un abbonamento domestico è destinato a restare limitato «nell’ambito della famiglia».

Giannandrea Contieri

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