Pubblichiamo sul nostro sito una sentenza della Cassazione Civile risalente al 28/07/2014. Oggetto del provvedimento è il rapporto tra il diritto alla cronaca e i mezzi di ricerca della prova nel corso di un procedimento penale. La testata “Il Mattino” ha interpellato la Suprema Corte a seguito della pronuncia in appello che ha confermato la condanna per diffamazione esperita in primo grado. La Corte di merito, dopo aver precisato che i requisiti – di “verità”, “pertinenza” e “continenza” – richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso di fatti di cronaca giudiziaria devono riferirsi al momento in cui il fatto è avvenuto, ha ritenuto non sussistente quello della “verità”. Infatti, secondo il giudice di merito, è rimasta non provata la effettuazione di perquisizioni domiciliari, riportate nell’articolo. La Cassazione concorda, confermando la mancanza di verità in ordine alle perquisizioni domiciliari, essendo pacifico che le stesse non vi sono state e sono state invece riferite nell’articolo giornalistico. Vi è, inoltre, l’assenza della scriminante del diritto di cronaca quando si riferiscono circostanze processuali non vere, pregiudizievoli per la dignità e l’onore, le quali non possono trovare giustificazione nell’essere il soggetto sottoposto ad indagini. Per maggiori dettagli ecco il link alla sentenza:
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