Categories: Giurisprudenza

Cassazione. C’è reato di diffamazione anche quando non sono indicati nome e cognome

Per compiere il reato di diffamazione non è necessario indicare, con nome e cognome, il destinatario delle offese. Al contrario, è sufficiente che quest’ultimo soggetto possa essere individuato, tra i presenti, in modo agevole e con certezza, con allusioni esplicite. Insomma, i riferimenti diretti non sono condizione necessaria per poter procedere alla querela. È questo il succo di una sentenza recentissima della Cassazione. Un dirigente scolastico aveva inviato una lettera ai genitori degli alunni delle proprie classi in cui accusava, senza nominarli, alcuni di loro di aver agito subdolamente allo scopo di denigrare la scuola, di essere “pedagogicamente incompetenti” per la loro volontà di iscrivere i figli in un’altra scuola. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che, pur in assenza di esplicita menzione dei nomi nella missiva, le parole offensive non potevano che avere, come destinatari, determinati genitori. Tutte le volte, quindi, in cui il soggetto destinatario delle offese è facilmente individuabile in mezzo ad un numero ristretto di altre persone, il mancato riferimento alle sue precise generalità non può essere invocato, dal colpevole, come giustificazione al proprio crimine. ( in tal senso Cass. sent. n. 12428/14 del 17.03.2014). Per il delitto di diffamazione, infatti, la persona, cui sia diretta l’offesa, deve essere determinata, ma non è necessario che sia indicata nominativamente. Al contrario è sufficiente che la stessa sia indicata in maniera tale da poter essere individuata agevolmente e con certezza!

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