La terza sezione penale della Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato, confermando la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti nel 2016 dalla Corte d’appello palermitana. I giudici di piazza Cavour hanno condiviso l’orientamento della Corte di merito: la “condotta incriminata”, si legge nella sentenza depositata, e’ stata “correttamente” ricondotta nell’ambito della legge sul diritto d’autore (articolo 171 octies della legge 633/1941), ed e’ “pacificamente consistita nella decodificazione ad uso privato di programmi televisivi ad accesso condizionato e, dunque protetto, eludendo le misure tecnologiche destinate ad impedire l’accesso poste in essere da parte dell’emittente, senza che assumano rilievo – spiega ancora la Cassazione – le concrete modalita’ con cui l’elusione venga attuata, evidenziandone la finalita’ fraudolenta nel mancato pagamento del canone applicato agli utenti per l’accesso ai suddetti programmi”. La condotta di chi “utilizza i dispositivi che consentono l’accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del dovuto corrispettivo” e’ espressamente “sanzionata” dalla legge “indipendentemente – osserva la Suprema Corte – dall’utilizzo pubblico o privato che venga fatto dell’apparecchio atto alla decodificazione di trasmissioni audiovisive”.
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