Editoria

Bonus pubblicità, i chiarimenti del Dipartimento editoria in attesa della pubblicazione in G.U.

Manca poco alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e nell’attesa, è il Dipartimento per l’Informazione e dell’Editoria ad anticiparne il contenuto. Con un comunicato pubblicato il 7 giugno 2018, vengono chiariti requisiti, regole e importo del credito d’imposta per il quale, tuttavia, non si può ancora presentare domanda. I soggetti interessati a richiedere il bonus dovranno attendere la pubblicazione del provvedimento in GU, e le istanze di richiesta dell’agevolazione per gli investimenti incrementali in pubblicità dovranno essere inviate tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivi alla data di pubblicazione in Gazzetta. Nel frattempo, il Dipartimento mette a disposizione il contenuto del decreto attuativo che dà il via al bonus pubblicità 2018 necessario per fare chiarezza su chi avrà diritto all’agevolazione fiscale introdotta con l’articolo 4 del DL n. 149/2017 ed erogata nella forma di credito d’imposta, sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sia sulla stampa cartacea che online, così come su radio e tv.
Il decreto attuativo anticipato con comunicato del Dipartimento rende noti requisiti e importi del bonus pubblicità 2018, nonché quali sono gli investimenti ammessi all’agevolazione e quando e come presentare domanda all’Agenzia delle Entrate.

Avranno diritto a richiedere il credito d’imposta i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, nonché gli enti non commerciali, che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie di valore incrementale rispetto a quanto effettuato nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

Per richiedere il bonus pubblicità 2018, quindi, sarà necessario che l’investimento in pubblicità superi almeno dell’1% il valore di quello dell’anno precedente. Così come chiarito dal decreto attuativo anticipato dal Dipartimento Informazione ed Editoria, per stessi mezzi di informazione non si intende la testata di stampa o radio-tv, bensì il tipo di canale informativo.

In sostanza, verrà valutato l’importo dell’investimento effettuato sulla stampa online e cartacea e quanto invece speso per pubblicità in radio e tv. Qualora gli investimenti pubblicitari siano stati effettuati sia sulla stampa che su emittenti radio-tv, l’incremento relativo all’investimento pubblicitario per il quale si richiede il bonus sarà valutato calcolando diversamente le somme investite nell’anno precedente.

Tuttavia, chiarisce il decreto, per aver diritto al credito d’imposta, è necessario che l’incremento di investimento effettuato, ad esempio, sulla stampa, non comporti una parallela diminuzione della spesa sul canale radiotelevisivo: in tale caso verrebbe meno il requisito dell’incremento di spesa complessivo.

Ecco il testo del comunicato pubblicato il 7 giugno 2018 dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria:

Ivan Zambardino

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